Dalla Gazzetta Ufficiale Regionale Siciliana n° 54 dell' 8 novembre 1993

TITOLO II
ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
E DELL' OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

ARTICOLO 18  Legge  n° 30 del 3/11/1993

 Istituzione e compiti
dell' osservatorio epidemiologico regionale
 E' istituito presso l' Assessorato regionale della sanità 
l' osservatorio epidemiologico regionale con il compito
di:
  - promuovere l' istituzione, ai vari livelli del sistema
sanitario, di opportuni e adeguati strumenti di
osservazione epidemiologica periferica, tesi alla conoscenza
delle condizioni di salute della popolazione e
dei fattori che determinano stati di malattia e di rischio;
  - recepire, dai vari livelli del sistema sanitario,
qualsiasi messaggio che riguardi:
  a) l' andamento della salute e delle malattie nella
popolazione;
  b) la consistenza delle strutture sanitarie;
  c) gli aspetti riguardanti la funzionalità  delle
strutture con particolare riguardo ai carichi di lavoro
ed alla domanda soddisfatta;
  d) gli aspetti di tipo relazionale tra i soggetti e
il sistema sanitario;
  - elaborare i dati provenienti dalle unità  sanitarie
locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari
e programmati;
  - fornire tutte le informazioni di supporto necessarie
alla Regione per l' attuazione delle attività  di programmazione
sanitaria, di valutazione dell' efficacia e
dell' efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità 
del prodotto sanitario;
  - acquisire informazioni di interesse epidemiologico
da fonti internazionali, nazionali e regionali;
  - collaborare direttamente e promuovere la definizione
di metodologie di piani di intervento informativi
capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi
locali;
  - assicurare il flusso informativo verso il Ministero
della sanità , necessario per la programmazione sanitaria
nazionale.  L' osservazione e la ricerca epidemiologica,
secondo programmi che saranno definiti dal comitato
tecnico - scientifico, di cui all' art. 19, saranno attuate
secondo i seguenti indirizzi fondamentali:
  - identificare i fattori eziologici responsabili della
patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali
e ambientali che predispongono alla insorgenza
di malattie;
  - descrivere la distribuzione e la consistenza di
malattie e di stati di invalidità  e di altri problemi sanitari
in una comunità ;
  - programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire
la conoscenza dei fenomeni di interesse
sanitario e al miglioramento degli interventi, anche
attraverso la sperimentazione campionaria di modelli
di organizzazione sanitaria;
  - esplicare attività  di consulenza in ordine alla
materia di attribuzione nei confronti delle unità  sanitarie
locali, comprese quelle sedi di strutture multizonali;
  - assicurare il ritorno delle informazioni raccolte
ed elaborate agli operatori delle unità  sanitarie locali;
  - collaborare all' aggiornamento del personale delle
unità  sanitarie locali nell' ambito delle discipline epidemiologiche
ai sensi del successivo art. 20.
  L' osservatorio epidemiologico regionale raccoglie ed
elabora le informazioni rilevate e trasmesse dai diversi
livelli del sistema informativo, anche in collaborazione
con enti ed istituzioni di ricerca nel rispetto delle
norme previste dall' art. 24.
  L' Assessore regionale per la sanità  può  disporre indagini
epidemiologiche direttamente o incaricare, per
l' effettuazione delle predette indagini, altri enti pubblici
a mezzo di convenzione.
 

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
E AMBITI TERRITORIALI

ARTICOLO 18  legge n°30 del 3/11/1993

 Sistema informativo sanitario
 1.  La Regione siciliana attiva il Sistema informativo
sanitario( SIS) che costituisce l' insieme delle strutture e
delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l' elaborazione
e la diffusione dei dati informativi, relativi alla gestione
ed al governo delle unità  sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, nonchè  l' uniformità  di procedure e
stampati.
  2.  Il sistema informativo sanitario assicura la base delle
conoscenze e delle valutazioni necessarie, ai vari livelli
di governo, per una corretta impostazione delle decisioni
in ordine alla politica sanitaria ed al buon utilizzo
delle risorse.
  3.  Il sistema informativo sanitario, articolato nei due
livelli centrale o regionale( SIR) e locale( SIL), deve rispondere
sia alle esigenze informative della gestione delle
competenze regionali, sia alla funzione di programmazione,
verifica e controllo e trasmettere le informazioni
elaborate a livello nazionale.
  4.  Il sistema informativo sanitario trova il necessario
supporto in un sistema informatico computerizzato ed attivato
nei due livelli del sistema medesimo, secondo criteri
e modalità  che saranno determinati nel piano sanitario
regionale.
  5.  Il Sistema informativo regionale( SIR):
  a) costituisce il centro di coordinamento organizzativo
e operativo delle unità  periferiche confluenti nel sistema
informativo locale;
  b) raccoglie le informazioni derivanti da tali unità ,
ne elabora la sintesi in forma omogenea e ne cura la trasmissione
alla direzione economico finanziaria dell' Assessorato
regionale della sanità  e all' Osservatorio epidemiologico
regionale;
  c) opera in stretto coordinamento con l' Osservatorio
epidemiologico regionale, quale fronte dei dati che l' Osservatorio
elabora e utilizza per adempiere alle funzioni
di cui all' articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1981;
  d) diffonde informazioni provenienti da fonti nazionali
e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva
la diffusione di notizie di carattere scientifico e
sanitario.
  6.  Per l' attuazione del Sistema informativo sanitario
locale( SIL) è  istituito presso le unità  sanitarie locali e le
aziende ospedaliere l' Ufficio del sistema informativo e statistico,
posto alle dirette dipendenze del direttore generale,
con le seguenti funzioni:
  a) raccolta, elaborazione e valutazione di informazioni
economiche e sanitarie che i settori delle unità  sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono tenuti obbligatoriamente
a fornire, sia con periodicità  da stabilire
che a richiesta;
  b) trasmissione al sistema informativo regionale delle
informazioni necessarie alla programmazione e al controllo
delle attività  sanitarie;
  c) utilizzazione delle informazioni per la gestione
dei servizi dei presidi sanitari;
  d) predisposizione dei piani operativi delle aziende
di cui all' articolo 3;
  e) valutazione economico - finanziaria di efficienza
e valutazione dell' efficacia dei servizi delle aziende;
  f) valutazione epidemiologica dei bisogni sanitari,
dello stato di salute e della incidenza/ prevalenza della patologia
nella popolazione dell' unità  sanitaria locale;
  g) collaborazione con l' Osservatorio epidemiologico
regionale alla esecuzione di indagini epidemiologiche e valutative;
  h) organizzazione e gestione del sistema informativo
delle aziende.
  7.  Nello svolgimento delle loro funzioni gli uffici del
sistema informativo e statistico mantengono uno stretto
collegamento con il sistema informativo regionale e con
l' Osservatorio epidemiologico regionale che provvede, ai
sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1981,
alla definizione delle metodologie di raccolta ed elaborazione
delle informazioni.
  8.  Dopo la lettera d) dell' articolo 18 della legge regionale
n. 6 del 1981 è  aggiunto il seguente periodo:
  "- effettuare valutazioni relative all' efficienza economica
dei servizi sanitari, anche attraverso la sperimentazione
di modelli gestionali dei servizi sanitari stessi."
  9.  Alla fine del secondo comma dell' articolo 18 della
legge regionale n. 6 del 1981 è  aggiunto il seguente periodo:
  " Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo -
efficacia e costo - beneficio dei programmi intrapresi dalla
Regione in campo sanitario, con speciale riferimento alla
istituzione di nuovi servizi ospedalieri, alla valutazione
della pianta organica, ai progetti - obiettivo e ai piani di
investimento nelle strutture tecnologiche complesse di rilievo
regionale."
 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 01 marzo 2001 

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