Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 10-3-2000
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2000,
n.49
Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei
dirigenti sanitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto, in particolare, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del predetto
decreto n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che dispongono in ordine
all'opzione per il rapporto esclusivo per i dirigenti sanitari del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede la
possibilita' di disposizioni correttive ai decreti legislativi attuativi della
richiamata legge n. 419 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, reso il 20 gennaio 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' fissato al
14 marzo 2000. Tale termine si applica, altresi', ai dirigenti titolari di
incarico quinquennale conferito prima del 31 dicembre 1998. I predetti
dirigenti, in caso di non opzione per il rapporto esclusivo, sono confermati
nell'incarico fino al 30 giugno 2000.
2. I dirigenti di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non sono sottoposti a verifica ai
sensi del medesimo comma 7, e che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato
per il rapporto esclusivo ovvero che non abbiano comunicato l'opzione al
direttore generale, possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile
2000, la verifica dell'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. Il direttore
generale dispone la verifica entro il 30 giugno 2000, da concludere entro il 31
dicembre 2000. La verifica e' effettuata da un comitato composto dal direttore
sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente, e da due esperti esterni
all'azienda, di cui uno nominato dalla regione e uno nominato dal consiglio di
direzione dell'azienda. Nel caso di verifica positiva i dirigenti sono
confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto
esclusivo, per ulteriori sette anni. Nel caso di verifica non positiva al
dirigente e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di
struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
3. I dirigenti di cui al comma 2 del presente articolo che non chiedono di
essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione della
struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori due anni, a decorrere
dal 30 aprile 2000. A decorrere dal 1o maggio 2002 ai dirigenti di cui al
presente comma e' conferito un incarico professionale non comportante direzione
di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale
di lavoro.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
caso di opzione per il rapporto non esclusivo o di non accettazione
dell'incarico con rapporto esclusivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dellla Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concerne "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della
legge 30 novembre 1998, n. 419".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente: "L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inivare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappesentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un
testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il
seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla
base dei princi'pi e dei criteri direttivi previsti dall'art. 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle
competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali
deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delel
disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, nonche' della conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi,
rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. Il parere della conferenza unificata e' immediatamente
trasmesso alle commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione
del lavoro e sul rapporto di impiego nonche' sull'eta' pensionabile, sono
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di
cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni".
- Per il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 29, si veda in nota al titolo.
- Il testo degli articoli 15-quater e 15-quinquies del citato decreto
legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del
ruolo sanitario). - 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31
dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31
dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale extracomunitaria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giornid alla data di entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono
tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto
esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato
per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non puo' chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitario con rapporto di lavoro esclusivo
ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti
delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
comporta la totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della
competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con
impegno orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attivita'
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale individuale, al di
fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali
individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, salvo
quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' a pagamento svolta
in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita', richiesta a
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario
nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione
dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' professionali,
richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attivita' siano
svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi
di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipe
dei servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
sanitari interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione
sono stabiliti dal direttore generale in conformita' alle previsioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero professionale e al fine anche di
concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita' libero
professionale non puo' comportare per ciascun dipendente, un volume di
prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La
disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e attivita' libero professionale nel rispetto dei seguenti
principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del
servizio e della prevalenza dei volumi orari di attivita' necessari per i
compiti istituzionali, devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente
assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le
e'quipe, l'attivita' libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella
sospensione del diritto all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 non e' consentito l'uso
del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il
rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si
intende l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista, dall'atto
aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, responsabilita' di gestione di risorse
umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i
dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di cui all'atto
di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le
strutture gia' riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo
livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data
del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai
sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura
complessa alla quale sono proposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31
dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia'
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori
sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico
con rapporto esclusivo, al dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli
incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382,
con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai
modelli gestionali e funzionali di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 72 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448".
- L'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il
seguente:
"2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto
ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
deve essere coerente con i princi'pi e i criteri direttivi di cui alla legge 30
novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi,
princi'pi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle
procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n.
419 del 1998, con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 15-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15-quinquies, comma 7, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive mdificazioni, si veda in nota alle
premesse.
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001