![]()
Regione
Siciliana
Ospedali
Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli
via Carmelo Lazzaro, 2 - 90127 Palermo
![]()
Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati
D.M. 27.10.2000 N. 380
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 dicembre 2000 -
Serie Generale anno 141° - Numero 295
Indice Ipertestuale
Nota bene: per un aiuto alla lettura sono state evidenziate le parole, frasi o periodi, ritenuti più significativi; l'evidenziazione rispecchia esclusivamente il parere personale del Responsabile dell'Unità Operativa di Metodologia Clinica ad Indirizzo Epidemiologico-Statistico, - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo.
E' possibile scaricare il documento in formato .doc (clicca quì per il download del documento)
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Decreto
ministeriale concernente: “Regolamento recante
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli
istituti di ricovero pubblici e privati”.
VISTO
l’articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO
il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la
scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta
delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di
ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;
VISTO
in particolare l’articolo 5 del citato decreto con il quale si prevede che con
successivi decreti ministeriali saranno specificati analiticamente i contenuti
delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi
sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare;
VISTO
il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso
informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il
quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle
informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed
alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
VISTO
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riguardo all’articolo 22, commi 3 e 3bis;
VISTO
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento
all’articolo 17;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente
“Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
RITENUTO
di dover adeguare, sulla base delle esperienze effettuate e della evoluzione dei
sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto
informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi e le
regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni;
SENTITA
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome nella seduta del 17 dicembre 1998;
VISTO
il parere del Garante per la protezione dei dati personali prot. 6705 del
4 ottobre 1999;
RITENUTO
di modificare ed integrare lo schema di provvedimento, così come richiesto nel
citato parere del Garante per la protezione dei dati personali;
SENTITA
nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome nella seduta del 20 luglio 2000;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;
CONSIDERATO che, in relazione al rilievo formulato
dal Consiglio di Stato in ordine all’informazione dovuta agli interessati, è
opportuno richiamare espressamente la prevista adozione di specifici
provvedimenti ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonché ribadire in
ogni caso il disposto dell’articolo 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n.
675;
CONSIDERATO che il rilievo del Consiglio di Stato in
ordine all’acquisizione del parere dell’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione appare superabile alla luce del parere della predetta
Autorità del 21 luglio 2000;
Adotta
il seguente regolamento
1.
La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:
a)
la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:
1.
denominazione dell’ospedale di ricovero;
2.
numero della scheda;
3.
cognome e nome del paziente;
4.
sesso;
5.
data di nascita;
6.
comune di nascita;
7.
stato civile;
8.
comune di residenza;
9.
cittadinanza;
10.
codice sanitario individuale;
11.
regione di residenza;
12.
azienda unità sanitaria locale di residenza;
b)
la sezione seconda, che contiene almeno le informazioni del seguente elenco, la
cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell’elenco di cui alla
precedente lettera a):
1.
denominazione dell'ospedale di
ricovero;
2.
numero della scheda;
13.
regime di ricovero;
14.
data di ricovero;
15.
unità operativa di ammissione;
16.
onere della degenza;
17.
provenienza del paziente;
18.
tipo di ricovero;
19.
traumatismi o intossicazioni;
20.
trasferimenti interni;
21.
unità operativa di dimissione;
22.
data di dimissione o morte;
23.
modalità di dimissione;
24.
riscontro autoptico;
25.
motivo del ricovero in regime diurno;
26.
numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27.
peso alla nascita;
28.
diagnosi principale di dimissione;
29.
diagnosi secondarie;
30.
intervento chirurgico principale o parto;
31.
altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.
2.
Le regioni e
le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare
attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto
informativo minimo di cui al comma 1.
1. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’adozione dei codici di deontologia di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all’ interessato l’informativa prevista dall’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.
2.
Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del
Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera
costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime
valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione
ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate
nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico
allegato, costituente parte del presente decreto.
3.
La responsabilità della corretta compilazione della scheda di
dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell’allegato
disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione,
individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è
dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile
della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella
scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile
della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario,
individuato dal direttore sanitario dell’istituto di cura. In entrambi i casi,
il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed
addestrato.
4.
Il direttore sanitario dell’istituto di cura è responsabile delle
verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei
controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse
riportate.
5.
Ai sensi degli articoli 1, comma 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si intende:
a)
per “titolare” del trattamento: il legale rappresentante
dell’istituto di cura,
b)
per “responsabile” del trattamento: il direttore sanitario o il
dirigente medico dell’istituto di cura,
c)
per “incaricati” del trattamento: tutti
gli operatori che compiono operazioni di trattamento secondo le
istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del trattamento.
1.
Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità
almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza,
secondo le modalità definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle
schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono
esclusi dall’obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve
diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere
socio-assistenziale – quali le residenze
sanitarie assistenziali, le comunità protette, le strutture manicomiali
residuali - e gli istituti di ricovero di cui all’art. 26 della legge 28
dicembre 1978, n. 833.
2.
Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche
attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la
completezza, la congruenza e l’accuratezza delle informazioni rilevate
attraverso le schede di dimissione.
3.
Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al Ministero
della sanità, Dipartimento della programmazione, su archivi magnetici e con le
modalità stabilite nell’ambito del sistema informativo sanitario, le
sottoelencate informazioni, riportate con la stessa numerazione utilizzata nel
comma 1 dell’articolo 1, che costituiscono debito informativo nei confronti
del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell’allegato
disciplinare tecnico:
1.
denominazione dell’ospedale di ricovero;
2.
numero della scheda ;
4.
sesso;
5.
data di nascita;
6.
comune di nascita;
7.
stato civile;
8.
comune di residenza;
9.
cittadinanza;
10.
codice sanitario individuale;
11.
regione di residenza;
12.
azienda unità sanitaria locale di residenza;
13.
regime di ricovero;
14.
data di ricovero;
16.
onere della degenza;
17.
provenienza del paziente;
18.
tipo di ricovero;
19.
traumatismi o intossicazioni;
21.
unità operativa di dimissione;
22.
data di dimissione o morte;
23.
modalità di dimissione;
24.
riscontro autoptico;
25.
motivo del ricovero in regime diurno;
26.
numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27.
peso alla nascita;
28.
diagnosi principale di dimissione;
29.
diagnosi secondarie;
30.
intervento chirurgico principale o parto;
31.
altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.
4.
Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel primo semestre dell’anno in corso;
b)
entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel
secondo semestre dell’anno precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni
riguardanti il primo semestre.
5.
Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende
sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono
diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede
di dimissione ospedaliera, esclusivamente
in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in
modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati
personali.
6.
Le due
sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanità,
le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere
alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e
nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun
trattamento dei dati è attuato nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, concernente “Regolamento recante norme per
l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675".
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni
contenute nell’allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere
dal 1 gennaio 2001.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
IL
MINISTRO
ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA DI
DIMISSIONE OSPEDALIERA E PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM
- VERSIONE ITALIANA
La
scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere compilata per tutti i
pazienti dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, fatte salve le
esclusioni previste dal presente decreto. Per istituto
di cura si intende l’insieme di tutte le unità operative, individuato da
un medesimo codice ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, e
successive modificazioni e integrazioni, relativo ai modelli di rilevazione
delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere.
La
SDO costituisce una rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica,
finalizzata a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualità
controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa.
La
cartella clinica ospedaliera costituisce lo strumento informativo individuale
finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti,
che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un paziente.
Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l’intero ricovero del paziente nell’istituto di cura; essa, conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all’interno dell’istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell’accettazione del paziente da parte dell’istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all’interno della struttura ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall’istituto di cura.
L’eventuale
trasferimento interno del paziente da una unità operativa all’altra dello
stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva
riammissione. Il numero identificativo,
caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve,
pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente
dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi
di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, fatte
salve eventuali diverse disposizioni regionali, il passaggio da ricovero acuto a
riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà
procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova SDO.
In
caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente SDO,
devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente relative
all’intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornaliero del paziente
è conteggiato come giornata di degenza e la data di dimissione corrisponde alla
data dell’ultimo contatto con l’istituto di cura; la cartella clinica, e la
corrispondente SDO, relative ai ricoveri diurni, devono essere chiuse
convenzionalmente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, salvo dar luogo a
una nuova cartella, e a una nuova SDO, per i cicli di trattamento in ricovero
diurno che dovessero proseguire l’anno successivo.
Nel
caso di trasferimento del paziente dal regime di ricovero diurno ad altro regime
di ricovero, o viceversa, il paziente deve essere dimesso e dovrà essere
compilata una nuova cartella clinica e una nuova SDO.
1.
LA DEFINIZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI
DIMISSIONE OSPEDALIERA
Di
seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dal presente
decreto, la definizione ed il relativo sistema di codifica riconosciuti come
standard nazionale.
(1)
Denominazione dell'ospedale di ricovero
La
denominazione dell'ospedale è costituita dalla denominazione ufficiale
dell'istituto di cura.
Per
istituto di cura si intende
l’insieme di tutte le tutte le unità operative individuato da un medesimo
codice.
Il
codice da utilizzare è quello che individua l'istituto di cura nei modelli di
rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità
sanitarie locali ed in particolare nei modelli HSP: detto codice è composto di
otto caratteri, dei quali i primi tre identificano la regione o la provincia
autonoma (ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996), i
successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito
regionale e i rimanenti due costituiscono un ulteriore progressivo che individua
le singole strutture del complesso ospedaliero, secondo quanto previsto dal
modello HSP11bis.
(2)
Numero della scheda
Il
numero della scheda corrisponde al numero identificativo della cartella clinica.
Il
codice da utilizzare è articolato in 8 caratteri di cui:
·
i primi due identificano l'anno di ricovero;
·
gli altri sei costituiscono una numerazione progressiva
all'interno dell'anno.
La
numerazione progressiva è unica, indipendentemente dal regime di ricovero
(ordinario o diurno), in modo tale che ciascun numero identifichi in maniera
univoca un singolo ricovero.
(3)
Cognome e nome del paziente
(4)
Sesso
Il
codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1.
maschio;
2.
femmina.
(5)
Data di nascita
La
data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti,
nella forma seguente:
·
i primi due caratteri indicano il giorno;
·
i successivi due il mese;
·
gli ultimi quattro l'anno.
(6)
Comune di nascita
Il
codice da utilizzare è il codice definito dall'ISTAT, i cui primi tre caratteri
individuano la provincia e i successivi un progressivo
all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune.
Nel
caso in cui il paziente sia nato all'estero va indicato il codice 999, al posto
del codice della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal
Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione.
(7)
Stato civile
Va
riportato lo stato civile del paziente al momento del ricovero.
Il
codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1.
celibe/nubile;
2.
coniugato/a;
3.
separato/a;
4.
divorziato/a;
5.
vedovo/a;
6.
non dichiarato.
(8)
Comune di residenza
Il
comune di residenza individua il comune italiano, oppure eventualmente lo Stato
estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente.
Va
utilizzato lo stesso sistema di codifica definito per la variabile (6):
"Comune di nascita"; in particolare:
·
il codice dei comuni italiani ISTAT a sei caratteri, nel
caso di pazienti residenti in Italia;
·
il codice 999 seguito dal codice dello Stato estero
definito dal Ministero dell'interno, nel caso di pazienti residenti all'estero.
Per
i neonati deve essere indicato il comune di residenza della madre, fatto salvo
quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
(9)
Cittadinanza
Il
codice, a 3 caratteri, da utilizzare per la cittadinanza è il seguente:
·
100, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza
italiana;
·
il codice (a tre caratteri) dello Stato estero definito
dal Ministero dell'interno, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza
estera.
(10)
Codice sanitario individuale
Il
codice sanitario individuale identifica i singoli cittadini iscritti al Servizio
sanitario nazionale ed è costituito dal codice fiscale (legge 412/91), composto
da 16 caratteri. Per gli stranieri non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno deve essere riportato il codice regionale a sigla
STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (ai sensi
D.P.R. 31.8.1999 n. 394 e della circolare del Ministero della Sanità
24.4.2000, n.5).
Questa
variabile non si compila per il neonato.
(11)
Regione di residenza
La
regione di residenza identifica la regione cui appartiene il comune in cui
risiede il paziente.
Il
codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con decreto del
Ministero della sanità del 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche
nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle
Aziende unità sanitarie locali.
Nel
caso in cui il paziente sia residente all’estero, va indicato il codice dello
Stato estero definito dal Ministero dell'interno.
(12)
Azienda unità sanitaria locale di
residenza
Deve
essere indicata l'Azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la
frazione di comune, in cui risiede il paziente.
Il
codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per
le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità
sanitarie locali.
Questa
variabile non si compila per i residenti all’estero.
(13)
Regime di ricovero
Il
regime di ricovero distingue tra il "ricovero ordinario" ed il
"ricovero diurno"; il “ricovero diurno” si caratterizza per la
presenza di tutte le seguenti condizioni:
·
si tratta di ricovero, o ciclo di ricoveri, programmato;
·
è limitato ad una sola parte della giornata e non
ricopre, quindi, l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero;
·
fornisce prestazioni multiprofessionali e/o
plurispecialistiche, che per la loro intrinseca complessità o invasività o per
il correlato rischio per il paziente non possono essere eseguite in ambiente
ambulatoriale.
Il
codice, ad un carattere, da impiegare è il seguente:
1.
ricovero ordinario;
2.
ricovero diurno (day hospital).
Quando
si utilizza il codice 2, è necessario riportare anche le informazioni relative
alle variabili (25) e (26).
(14)
Data di ricovero
Il
codice da utilizzare è articolato in otto caratteri, che devono essere tutti
compilati:
·
i primi due indicano il giorno;
·
i successivi due il mese;
·
gli ultimi quattro l'anno.
In
caso di ricovero diurno (codice 2 per la variabile (13): "regime di
ricovero"), va indicata la data del primo giorno del ciclo di contatti con
la struttura.
Per
i nati nella struttura, la data di ricovero coincide con la data di nascita.
(15)
Unità operativa di ammissione
L'unità
operativa di ammissione individua l'unità operativa presso la quale il paziente
è fisicamente ricoverato, anche nel caso in cui l'assistenza medica sia
prevalentemente a carico di altra unità operativa.
Il
codice da utilizzare corrisponde ai primi quattro caratteri utilizzati per
identificare l'unità operativa nei modelli di rilevazione delle attività
economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed in
particolare nel modello HSP.12:
·
i primi due caratteri identificano la specialità clinica
o disciplina ospedaliera;
·
gli altri due caratteri indicano il progressivo con cui
viene distinta l'unità operativa
nell'ambito della stessa disciplina.
(16)
Onere della degenza
Con
l'onere della degenza si intende specificare il soggetto (o i soggetti) sul
quale ricade l'onere di rimborsare le spese relative al ricovero.
I
codici, ad un carattere, da utilizzare sono i seguenti:
1.
ricovero a totale carico del SSN;
2. ricovero a prevalente carico del SSN,
con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera);
3.
ricovero con successivo rimborso (totale o parziale) a carico del SSN;
4.
ricovero senza oneri per il SSN;
5. ricovero,
a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera
professione);
6. ricovero a prevalente carico del SSN,
con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza
alberghiera);
7.
ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri provenienti da Paesi
convenzionati con SSN;
8
. ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri con dichiarazione di
indigenza;
A.
ricovero a carico del Ministero dell’interno di pazienti stranieri con
dichiarazione di indigenza;
9.
altro.
(17)
Provenienza del paziente
La
provenienza del paziente individua l'istituzione da cui proviene il paziente o
il medico che ha proposto il ricovero.
Il
codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1.
paziente che acceda all'istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da
un medico;
2.
paziente inviato all'istituto di cura con proposta del medico di base;
3.
ricovero precedentemente programmato dallo stesso istituto di cura;
4.
paziente trasferito da un istituto di cura pubblico;
5.
paziente trasferito da un istituto di cura privato accreditato;
6.
paziente trasferito da istituto di cura privato non accreditato;
7.
paziente trasferito da altro tipo di attività di ricovero (acuti,
riabilitazione, lungodegenza) o da altro regime di ricovero (ricovero diurno o
ordinario) nello stesso istituto;
9.
altro.
Questa
variabile non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti
alla nascita degli stessi.
(18)
Tipo di ricovero
Il
tipo di ricovero, da indicare per tutti i ricoveri in regime ordinario (codice 1
alla variabile (13): "regime di
ricovero"), individua i ricoveri programmati, distinguendoli dai ricoveri
d'urgenza e dai ricoveri obbligatori (TSO) ai sensi degli articoli 33, 34, 35
e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il
codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1.
ricovero programmato, non urgente;
2.
ricovero urgente;
3.
ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO);
4. ricovero programmato con
preospedalizzazione (ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662); in tali casi nella SDO possono essere riportate procedure
eseguite in data precedente all'ammissione.
Questa
variabile non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti
alla nascita degli stessi.
(19)
Traumatismi o intossicazioni
Questa
informazione deve essere fornita solo nel caso in cui il ricovero sia causato da
un trauma, da un incidente o da una intossicazione.
Il
codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1.
infortunio sul lavoro;
2.
infortunio in ambiente domestico;
3.
incidente stradale;
4.
violenza altrui (indipendentemente dal luogo dove è avvenuta);
5.
autolesione o tentativo di suicidio (indipendentemente dal luogo dove è
avvenuto);
9.
altro tipo di incidente o di intossicazione.
(20)
Trasferimenti interni
I
trasferimenti interni, da riportare soltanto nei casi di ricovero in regime
ordinario (codice 1 alla variabile (13) "regime di ricovero"),
descrivono il percorso che il paziente ha seguito durante il ricovero.
Per
ciascun trasferimento effettuato durante il ricovero vanno indicati:
·
nei primi otto caratteri, la data in cui ha avuto luogo il
trasferimento, secondo l'ordine: ggmmaaaa;
·
nei successivi quattro caratteri, il codice del reparto
presso il quale è stato trasferito il paziente, secondo la classificazione già
descritta per la variabile (15).
(21)
Unità operativa di dimissione
L'unità
operativa indica l'ultima unità operativa presso il quale è stato ricoverato,
e dal quale viene dimesso, il paziente: va sempre specificato, anche nel caso in
cui coincida con l'unità operativa di ammissione ovvero con quella relativa
all'ultimo trasferimento interno, riportato per la variabile (20).
La
codifica, a quattro caratteri, da utilizzare è quella descritta per la
variabile (15).
(22)
Data di dimissione o morte
La
data di dimissione, o di morte, del paziente va sempre riportata, riempiendo
tutti i campi previsti, nella forma: ggmmaaaa.
Nel
caso di ricovero in regime diurno, la data di dimissione corrisponde alla data
dell'ultimo accesso presso la struttura in cui si è svolto il ciclo
assistenziale. Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31
dicembre la data di dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di
ciascun anno.
(23)
Modalità di dimissione
La
modalità di dimissione individua la destinazione del paziente dimesso
dall'ospedale e quindi l'eventuale continuazione del percorso assistenziale in
altre strutture.
La
codifica, ad un carattere, da utilizzare è la seguente:
1.
nel caso in cui il paziente sia deceduto;
2.
dimissione ordinaria al domicilio del paziente;
3.
dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA);
4.
dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione
domiciliare;
5. dimissione volontaria (da utilizzare
anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento diurno non si sia
ripresentato durante il ciclo programmato);
6.
trasferimento ad un altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per
acuti;
7.
trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di
ricovero nell'ambito dello stesso istituto;
8.
trasferimento ad un istituto
pubblico o privato di riabilitazione;
9.
dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.
(24)
Riscontro autoptico
Nel
caso in cui il paziente sia deceduto, il riscontro autoptico individua i casi
nei quali sia stata effettuata l'autopsia.
Il
codice, ad un carattere, deve essere utilizzato solo se la modalità di
dimissione è "deceduto" (codice 1 alla variabile (23), "modalità
di dimissione"), secondo la seguente codifica:
1.
se è stata eseguita l'autopsia;
2.
se non è stata eseguita l’autopsia.
(25)
Motivo del ricovero in regime diurno
Questa
informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime diurno
(codice 2 alla variabile (13) "regime di ricovero").
Il
codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1.
ricovero diurno diagnostico (ivi compreso il follow up);
2.
ricovero diurno chirurgico (day surgery);
3.
ricovero diurno terapeutico;
4.
ricovero diurno riabilitativo.
(26)
Numero di giornate di presenza in
ricovero diurno
Questa
informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime diurno
(codice 2 alla variabile (13) "regime di ricovero") e indica il numero
complessivo di giornate in cui il paziente ha avuto contatti con la struttura di
ricovero nell'arco di uno stesso ciclo assistenziale.
Per
i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31 dicembre la data di
dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di ciascun anno.
(27)
Peso alla nascita
Questa
informazione identifica il peso rilevato al momento della nascita e va riportata
soltanto nella scheda di dimissione del neonato relativa al ricovero in cui è
avvenuta la nascita dello stesso. Va rilevato il peso in grammi. Il campo è
numerico con 4 caratteri.
Le
informazioni di carattere clinico, di seguito elencate - diagnosi principale di
dimissione, diagnosi secondarie, intervento chirurgico principale o parto, altri
interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche - devono essere
codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie -
modificazione clinica (versione italiana 1997 della International Classification
of Diseases - 9th revision - Clinical Modification: ICD-9-CM) e
successivi aggiornamenti. Per il corretto utilizzo di tale Classificazione e per
la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche devono essere
rigorosamente rispettate le istruzioni riportate di seguito.
(28)
Diagnosi principale di dimissione
La
definizione della diagnosi principale di dimissione è riportata al punto 4.1
del presente allegato tecnico. La diagnosi principale di dimissione deve essere
obbligatoriamente compilata per tutte le schede di dimissione ospedaliera e
correttamente codificata utilizzando i codici a cinque caratteri riportati nella
già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione
clinica.
(29)
Diagnosi secondarie
La
definizione delle diagnosi secondarie è riportata al punto 5 del presente
allegato tecnico. Fatte salve diverse determinazioni da parte delle regioni e
delle province autonome, possono essere riportate al massimo cinque diagnosi
secondarie, che devono essere correttamente codificate utilizzando i codici a
cinque caratteri riportati nella già citata Classificazione internazionale
delle malattie - modificazione clinica.
(30)
Intervento chirurgico principale o parto
La
definizione di intervento chirurgico principale è riportata al punto 6 del
presente allegato tecnico. La relativa codifica è costituita da 12 caratteri
ripartiti come di seguito indicato:
·
nei primi otto caratteri deve essere riportata la data
nella quale è stato eseguito l'intervento chirurgico, secondo la sequenza
ggmmaaaa (giorno, mese, anno);
·
nei successivi quattro caratteri deve essere riportato il
codice dell'intervento chirurgico secondo la già citata Classificazione
internazionale delle malattie - modificazione clinica.
(31)
Altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche
I
criteri per la selezione degli altri interventi chirurgici e delle principali
procedure diagnostiche e terapeutiche sono riportati al punto 6 del presente
allegato tecnico. Fatte salve diverse determinazioni da parte delle regioni e
delle province autonome, possono essere riportati al massimo cinque interventi
chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche ulteriori rispetto
all’intervento chirurgico principale, utilizzando i codici a quattro caratteri
della già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione
clinica.
2.
REGOLE GENERALI PER LA CODIFICA
DELLE INFORMAZIONI CLINICHE RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE
OSPEDALIERA
Codificare
una diagnosi rappresenta una operazione difficile quando la terminologia medica
utilizzata è diversa da quella contenuta nella classificazione adoperata. La comprensione dei termini medici e la conoscenza del sistema di codifica consentono di codificare
qualsiasi formulazione diagnostica. Nel caso in cui non si riesca a reperire la
formulazione diagnostica nel manuale della classificazione, non bisogna
concludere che nessun codice esista per quella determinata diagnosi; si tratta
di trovare i percorsi appropriati per identificarlo, a partire dalla
individuazione della diagnosi principale.
La
codifica delle informazioni cliniche riportate nella SDO deve essere effettuata
da personale sanitario (medico o infermieristico) adeguatamente formato e deve,
comunque, rispettare fedelmente sia l’ordine sia il contenuto delle
formulazioni riportate dal compilatore nella stessa scheda di dimissione, fatta
salva la possibilità di effettuare una revisione concordata con il medico
compilatore della SDO.
Una
formulazione diagnostica è abitualmente composta da due parti: un termine principale ed uno o più modificatori. I termini
principali e i modificatori forniscono al codificatore informazioni specifiche
sulle diagnosi, le condizioni, i sintomi ed altre circostanze attinenti il
ricovero.
I
termini principali descrivono una
malattia, un traumatismo, un problema o un sintomo, e rappresentano le voci di
accesso alla classificazione.
I
modificatori (sotto-voci) sono dei
termini elencati al fine di fornire al codificatore delle informazioni
aggiuntive. L'indice alfabetico li riporta, al di sotto del termine principale,
in parentesi o rientrati.
Per
identificare il codice appropriato, è necessario seguire le seguenti fasi
operative:
1.
Individuare tutti i termini
principali che descrivono nella formulazione diagnostica le
condizioni del paziente;
2.
Utilizzare
l'indice alfabetico per
rintracciare ciascun termine principale individuato;
3. Individuare i modificatori del
termine principale;
4. Analizzare attentamente le sotto-voci
elencate al di sotto del termine principale;
5. Analizzare le note
e/o i riferimenti;
6. Selezionare un codice
tra quelli forniti dall'Indice alfabetico;
7. Verificare nell'elenco
sistematico l'accuratezza di tale codice; utilizzare sempre i codici che
descrivono la diagnosi al massimo livello di specificità possibile (ossia i
codici a 5 caratteri, quando disponibili);
8. Analizzare tutti i codici appartenenti alla intera
categoria, per essere sicuri che il codice selezionato rappresenti la scelta
migliore;
9. Esaminare attentamente ogni nota illustrativa;
10.
Assegnare il codice selezionato
nell'elenco sistematico.
3.
REGOLE GENERALI RELATIVE ALL’USO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM
3.1
Utilizzo integrato dell’indice alfabetico e dell’elenco sistematico
E’
necessario utilizzare sia l’indice alfabetico sia l’elenco sistematico al
fine di individuare il codice corretto. L’utilizzo del solo indice alfabetico
o del solo elenco sistematico può determinare errori nell’individuazione del
codice ed insufficiente specificità nella selezione del codice.
3.2
Specificità della codifica
I
codici relativi alle diagnosi ed alle procedure devono essere utilizzati al
livello di specificità più elevato possibile; in particolare :
·
assegnare un
codice a 5 caratteri tutte le volte in cui ciò sia possibile;
·
assegnare un
codice a 4 caratteri solo se non vi sono codici a 5 caratteri nell’ambito
della stessa categoria;
·
assegnare un
codice a 3 caratteri solo se non vi sono codici a 4 caratteri nell’ambito
della stessa categoria.
3.3
Codici relativi ad altre condizioni e a condizioni non specificate
I
codici identificati con le sigle NIA (non indicato altrove) e SAI (senza altre
indicazioni) devono essere utilizzati solo quando la formulazione diagnostica e
l’eventuale revisione della documentazione clinica non forniscono informazioni
sufficienti per consentire l’utilizzo di un codice più specifico.
I
codici individuati dalla sigla NIA devono essere utilizzati quando
l’informazione disponibile individua una specifica condizione ma nella
classificazione ICD non è disponibile un codice specifico per la condizione
stessa.
I
codici identificati dalla sigla SAI devono essere utilizzati quando
l’informazione riportata nella SDO non consente l’utilizzo di un codice più
specifico.
Quando
la consultazione dell’indice alfabetico individua un codice identificato dalle
sigle NIA e SAI, verificare nell’elenco sistematico la possibilità di
utilizzare un codice più specifico.
3.4
Codici combinati
Un
codice utilizzato per classificare simultaneamente due diagnosi oppure una
diagnosi insieme ad una manifestazione secondaria associata oppure una diagnosi
insieme ad una complicazione associata è definito “codice combinato”. I
codici combinati sono riportati come sotto-voci nell’indice alfabetico e come
note di inclusione nell’elenco sistematico.
Si
deve utilizzare il codice combinato quando esso identifica pienamente tutte le
condizioni riportate o quando l’indice alfabetico lo richiede esplicitamente.
Se il codice combinato descrive tutti gli elementi riportati nella formulazione
diagnostica, non devono essere utilizzati ulteriori codici. Quando il codice
combinato non è in grado di descrivere tutte le manifestazioni o complicazioni
riportate nella formulazione diagnostica, può essere utilizzato insieme al
codice combinato un codice aggiuntivo.
3.5
Codifica multipla
Quando
una formulazione diagnostica non può essere rappresentata da un unico codice,
è necessario ricorrere alla codifica multipla, ovvero alla utilizzazione di più di un codice per identificarne completamente tutti gli
elementi.
Il
ricorso alla codifica multipla è sollecitato dalle indicazioni
"Utilizzare, eventualmente, un codice aggiuntivo", “codificare per
primo”, che possono essere riportate all'inizio di un capitolo o di un blocco
ovvero di una particolare categoria.
La
nota “codificare per prima la malattia di base” indica la necessità di
riportare sia il codice relativo alla malattia primaria, che quello relativo
alla manifestazione conseguente. Quest’ultimo non può essere utilizzato come
diagnosi principale.
La
nota “utilizzare un codice aggiuntivo per identificare manifestazioni quali
...” indica la necessità di utilizzare un ulteriore codice per identificare
manifestazioni analoghe agli esempi riportati. Questi codici non possono essere
utilizzati come diagnosi principale.
3.6
Postumi
Un
postumo è un effetto causato da una malattia o da un traumatismo, che permane
dopo che la fase acuta della malattia o del traumatismo è terminata. Non vi è
un limite di tempo entro il quale il codice relativo al postumo può essere
utilizzato. Il postumo può essere relativamente precoce come negli accidenti
cerebrovascolari o può verificarsi dopo mesi o anni come nel caso dei
traumatismi. Per codificare i postumi sono necessari due codici, uno relativo
alla condizione residua o alla natura del postumo;
l’altro relativo alla causa del postumo. Il codice relativo alla natura
del postumo deve essere riportato per primo; il codice relativo alla causa
del postumo stesso deve essere riportato come diagnosi secondaria, salvo che le
note dell’indice alfabetico indichino diversamente.
3.7
Condizione “imminente”
Le
condizioni descritte al momento della dimissione come “minaccia di“ o
“imminente” devono essere codificate secondo le seguenti istruzioni:
·
individuare
nell’indice alfabetico se la condizione primitiva ha una sottovoce relativa al
termine “imminente” o “minaccia di”; verificare anche il termine
principale “minaccia di”;
·
se sono
riportate le sotto-voci “minaccia di” o “imminente”, utilizzare il
codice corrispondente;
·
se non sono
riportate delle sotto-voci specifiche, codificare la condizione come esistente.
La
selezione della diagnosi principale deve essere effettuata sulla base delle
circostanze che determinano e caratterizzano il ricovero ospedaliero.
4.1
Definizione di diagnosi principale
La
diagnosi principale è la condizione, identificata alla fine del ricovero, che
risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e /o di
indagini diagnostiche. Se nel corso dello stesso ricovero si evidenzia più di
una condizione con caratteristiche analoghe, deve essere selezionata quale
principale quella che è risultata essere responsabile dell’impiego maggiore
di risorse.
Salvo
che le note dell’elenco sistematico o dell’indice alfabetico indichino
altrimenti, quando nel corso del ricovero non è stata formulata una diagnosi
definitiva, possono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale
i codici relativi a segni, sintomi e condizioni mal definite riportati nel
capitolo 16 della Classificazione internazionale delle malattie -
modificazione clinica ( versione italiana della versione 1997 della
International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical
Modification).
Quando
il ricovero è finalizzato a trattare esclusivamente uno specifico segno o
sintomo, quest’ultimo deve essere selezionato come diagnosi principale.
I
codici contenuti in parentesi nell’indice alfabetico non devono essere
utilizzati come diagnosi principale.
4.2
Codifica della diagnosi principale
La
diagnosi principale di dimissione deve essere codificata secondo la
Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica ( versione
italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th
revision - Clinical Modification).
Il
codice utilizzato deve essere a 5 caratteri in tutti i casi per i quali la
ICD-9-CM lo preveda; per i casi in cui siano previsti soltanto 3 o 4 caratteri,
riportarli allineati a sinistra.
4.3
Condizioni acute e croniche
Quando
la stessa condizione è descritta sia come acuta (o subacuta) sia come cronica e
nell’indice alfabetico sono riportati specifici codici per ciascuna di tali
forme devono essere riportati entrambi codificando come diagnosi principale la
forma acuta (o subacuta), se risponde ai criteri di selezione della diagnosi
principale.
4.4
Osservazione e valutazione di condizioni sospette
I
codici compresi fra V71.0 e V71.9 devono essere utilizzati per la codifica della
diagnosi principale quando si sospetta una condizione anomala la quale, in
assenza di segni o sintomi, richiede una specifica valutazione e al termine del
ricovero risulta essere non confermata.
4.5
Trattamento non eseguito
La
condizione che al termine del ricovero è risultata essere il motivo dello
stesso deve essere selezionata come diagnosi principale anche quando il relativo
trattamento non è stato praticato per circostanze impreviste. In tali casi, fra
le diagnosi secondarie deve essere riportato il codice V64._ (Persone che
ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti). Quando un
ricovero è stato programmato per eseguire un particolare trattamento e questo
non viene eseguito per circostanze impreviste, va riportato come diagnosi
principale il codice V64._ e come diagnosi secondaria la condizione che avrebbe
determinato il trattamento.
4.6
Postumi
Se
la diagnosi principale è rappresentata da un postumo il codice relativo alla natura
del postumo deve essere riportato per primo; il codice relativo alla causa
del postumo stesso deve essere riportato come diagnosi secondaria, salvo che le
note dell’indice alfabetico indichino diversamente.
4.7
Ustioni multiple
Quando
le ustioni sono identificate come diagnosi principale ed esse sono multiple,
riportare per primo il codice che descrive l’ustione di maggiore gravità.
4.8
Traumi multipli
Quando
traumi multipli sono identificati come diagnosi principale, riportare per primo
il codice che descrive il trauma di maggiore gravità.
4.9
Neoplasie
Quando
il ricovero è finalizzato a trattare una neoplasia maligna, quest’ultima deve
essere selezionata come diagnosi principale salvo che il ricovero sia
finalizzato prevalentemente ad eseguire la radioterapia (V58.0) o la
chemioterapia (V58.1): in tali casi la neoplasia maligna deve essere codificata
come diagnosi secondaria e la diagnosi principale deve essere codificata con i
codici V58.0 o V58.1.
Quando
un paziente è ricoverato per eseguire prevalentemente la radioterapia o la
chemioterapia e nel corso del ricovero si sviluppano delle complicazioni quali
nausea e vomito non controllati o disidratazione, deve essere indicata quale
diagnosi principale la radioterapia (V58.0) o la chemioterapia (V58.1).
Quando
il ricovero comporta la rimozione chirurgica di una neoplasia maligna, primitiva
o secondaria seguita da chemioterapia o radioterapia, deve essere selezionata
quale diagnosi principale la neoplasia maligna.
Quando
il ricovero è finalizzato a determinare la stadiazione della neoplasia, deve
essere selezionata come diagnosi principale la neoplasia, anche se nel corso
dello stesso ricovero sono eseguite la radioterapia o la chemioterapia.
Quando
un paziente è ricoverato a causa di una neoplasia primitiva metastatizzata e il
trattamento è diretto soltanto alla sede secondaria, la neoplasia secondaria
deve essere selezionata come diagnosi principale anche se la forma primitiva
fosse ancora presente; se, invece, il ricovero è finalizzato prevalentemente ad
eseguire la radioterapia o la chemioterapia della forma secondaria, la diagnosi
principale deve esser codificata con V58.0 o V58.1.
4.10.
Avvelenamenti e intossicazioni
Nel
codificare l’avvelenamento o la reazione ad uso improprio di farmaci (esempio:
errore nel dosaggio, nella via di somministrazione, nella selezione del
farmaco), il codice relativo all’avvelenamento deve essere riportato per
primo, seguito dal codice relativo alla manifestazione.
4.11
Complicazione di trattamenti chirurgici o di altri trattamenti medici
Quando
il ricovero è finalizzato al trattamento di una complicazione di un trattamento
chirurgico o di altro trattamento medico, ivi comprese le reazioni da farmaci
correttamente utilizzati, il codice relativo alla complicazione deve essere
selezionato come diagnosi principale. Se la complicazione è classificata con i
codici compresi fra 996 e 999, può essere utilizzato un codice aggiuntivo per
specificare la natura della complicazione.
4.12
Complicazioni della gravidanza
Quando
una paziente è ricoverata a causa di una condizione che complica la gravidanza
oppure consegue a quest’ultima, il codice relativo alla complicazione
ostetrica deve essere selezionato come diagnosi principale. Può essere
utilizzato un codice aggiuntivo per conferire maggiore specificità.
Le
diagnosi secondarie sono quelle condizioni che coesistono al momento del
ricovero o che si sviluppano in seguito e che influenzano il trattamento
ricevuto e/o la durata della degenza. Le diagnosi correlate ad un precedente
ricovero che non hanno influenza sul ricovero attuale non devono essere
segnalate. Quindi, per diagnosi secondaria deve intendersi qualunque condizione
diversa dalla diagnosi principale che influenzi l’assistenza erogata al
paziente in termini di: trattamento terapeutico, procedure diagnostiche
eseguite, durata della degenza, assistenza infermieristica, monitoraggio clinico.
La
corretta individuazione delle diagnosi secondarie compete al medico responsabile
dell’assistenza del paziente nel corso del ricovero.
5.1 Codifica delle diagnosi secondarie
Le
diagnosi secondarie devono essere codificate secondo la Classificazione
internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana della
versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th
revision - Clinical Modification: ICD-9-CM).
Il
codice utilizzato deve essere a 5 caratteri, in tutti i casi per i quali la
ICD-9-CM lo preveda; per i casi in cui siano previste soltanto 3 o 4 caratteri,
riportarli allineati a sinistra.
Nel
caso in cui nella cartella clinica siano riportate, oltre a quella principale,
più di cinque forme morbose, che rispondano ai criteri qui riportati di
identificazione delle diagnosi secondarie, devono essere selezionate e
codificate quelle che a giudizio del medico che ha formulato la diagnosi possono
aver esercitato il maggior peso in relazione alle necessità assistenziali ed
alla complessità del trattamento ricevuto dal paziente.
Tra
le diagnosi secondarie devono essere obbligatoriamente riportate le infezioni
insorte nel corso del ricovero.
5.2
Condizioni pregresse
Le
condizioni cliniche risolte e le diagnosi correlate a precedenti ricoveri che
non abbiano influenza sul ricovero attuale non devono essere riportate e
codificate. I codici anamnestici (V10-V19) possono essere utilizzati per
codificare le diagnosi secondarie solo se l’anamnesi personale o familiare
influenza il trattamento erogato nel corso del ricovero.
5.3
Condizioni che costituiscono una componente integrale della malattia principale
Le
condizioni che costituiscono una componente integrale della malattia principale
non devono essere riportate e codificate come diagnosi secondarie.
5.4
Condizioni che non costituiscono una componente integrale della malattia
principale
Le
condizioni che non sono ordinariamente associate alla diagnosi principale, se
presenti, devono essere riportate e codificate solo se influenzano il
trattamento erogato nel corso del ricovero.
5.5
Risultati anomali
I
risultati anomali di test di laboratorio e di altre procedure diagnostiche non
devono essere riportate e codificate a meno che non abbiano una particolare
rilevanza clinica.
6. SELEZIONE E CODIFICA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE
L'intervento
chirurgico principale indica la procedura chirurgica effettuata nel corso del
ricovero.
Per
l'intervento chirurgico principale indicare:
·
nei
primi otto caratteri, la data nella quale è stato eseguito, da riportare
secondo l'ordine: ggmmaaaa;
·
nei
successivi quattro caratteri: il codice corrispondente all'intervento
chirurgico, secondo la Classificazione internazionale delle malattie
modificazione clinica (versione italiana della versione 1997 della International
Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification).
Individuare il codice al livello di specificità più elevato consentito dalla
classificazione utilizzando ove possibile tutti i quattro caratteri; nei casi in
cui si usino meno di quattro caratteri, allineare i caratteri a sinistra.
Riportare gli altri interventi chirurgici eventualmente effettuati nel
corso dello stesso ricovero, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche più
importanti fra quelle cui è stato sottoposto il paziente.
Per
ciascuna procedura indicare il codice corrispondente all'intervento
chirurgico o alla procedura diagnostica o terapeutica, secondo la
Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione
italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th
revision - Clinical Modification: ICD-9-CM); riportare il codice più specifico
utilizzando, in tutti i casi in cui è possibile, un codice a quattro caratteri;
negli altri casi allineare i caratteri a sinistra.
Se
nel corso dello stesso ricovero sono stati effettuati più interventi e/o
procedure, devono essere utilizzati i seguenti criteri per la scelta della
sequenza corretta:
1.
in presenza di più interventi chirurgici, selezionare e codificare come
principale quello maggiormente correlato alla diagnosi principale di dimissione
e, comunque, quello che ha comportato il maggior peso assistenziale ed il
maggior consumo di risorse (uso di sala operatoria, medico anestesista, équipe
operatoria, ecc.);
2.
nel caso in cui siano segnalati sia interventi chirurgici sia procedure,
codificare sempre prima gli interventi chirurgici;
3.
quando nella
cartella clinica vengano indicati interventi e/o procedure in numero superiore ai sei previsti dalla struttura della S.D.O.,
la scelta delle priorità delle
segnalazioni è lasciata al medico che compila la scheda di dimissione, tenendo
comunque conto del seguente ordine decrescente di priorità:
interventi chirurgici a cielo aperto
interventi per via endoscopica e/o
laparoscopica
le seguenti procedure che determinano l'attribuzione a specifici
raggruppamenti diagnostici (DRG):
87.53
colangiografia intraoperatoria
88.52
angiocardiografia del cuore destro
88.53
angiocardiografia del cuore sinistro
88.54
angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro
88.55
arteriografia coronarica con catetere singolo
88.56
arteriografia coronarica con catetere doppio
88.57
altra e non specificata arteriografia coronarica
88.58
roentgengrafia cardiaca con contrasto negativo
92.27
impianto o inserzione di elementi radioattivi
92.3
radiochirurgia stereotassica
94.61
riabilitazione da alcool
94.63
disintossicazione e riabilitazione da alcool
94.64
riabilitazione da farmaci
94.66
disintossicazione e riabilitazione da farmaci
94.67
riabilitazione combinata da alcool e farmaci
94.69
riabilitazione e disintossicazione combinata da alcool e farmaci
95.04
esame dell'occhio in anestesia
96.70
ventilazione meccanica continua, durata non specificata
96.71
ventilazione meccanica continua, durata meno di 96 ore consecutive
96.72
ventilazione meccanica continua, durata 96 ore consecutive o più
98.51
litotripsia extracorporea di rene, uretere e/o vescica
procedure interventistiche diagnostiche o terapeutiche
(es. asportazione di polipo in corso di colonscopia diagnostica)
procedure in senso stretto, con o senza biopsia, comprese nel primo
settore (codd.
da 01.- a 86.-) (es. gastroscopia)
altre procedure diagnostiche o terapeutiche comprese nel secondo settore
(codd. da 87.- a 99.-), dando la priorità a quelle più invasive e/o più
impegnative (TAC, NMR, litotripsia, radioterapia, ecc.).
ISTRUZIONI
CONCERNENTI LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI RILEVATI ATTRAVERSO LE SCHEDE
DI DIMISSIONE OSPEDALIERA DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME AL MINISTERO
DELLA SANITÀ
ARCHIVI DA TRASMETTERE E TRACCIATI RECORD
Di
seguito sono descritti gli archivi con cui i dati, rilevati attraverso la scheda
di dimissione ospedaliera, devono essere trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome al Ministero della Sanità.
I dati da
trasmettere al Ministero della Sanità devono essere contenuti nei seguenti
archivi:
·
Archivio
denominato SDOM03A, relativo alle
informazioni anagrafiche (prima sezione)
·
Archivio
denominato SDOM03B, relativo alle
altre informazioni riguardanti il ricovero (seconda sezione).
I
due archivi devono necessariamente essere completamente congruenti tra loro e
riferirsi allo stesso insieme di schede di dimissione; tutte e sole le schede
presenti nel primo archivio devono essere presenti nel secondo e viceversa.
Di
seguito sono indicate le caratteristiche di ciascun archivio.
Tale
archivio è così composto:
1)
un record contenente le informazioni di carattere generale; tale record
deve essere necessariamente il primo dell'archivio;
2) i record
relativi alle schede di dimissione; ogni record deve contenere le informazioni
anagrafiche relative ad una singola SDO (prima sezione).
L’archivio deve
avere le seguenti caratteristiche:
|
Organizzazione: |
SEQUENZIALE |
|
Lunghezza
record: |
FISSA – 100
BYTES |
Di
seguito è descritta la struttura dei due tipi record.
1)
Tracciato del primo record contenente le informazioni di carattere
generale
|
N. |
NOME
CAMPO |
POSIZIONE |
FORMATO (1) |
LUNGHEZZA |
NOTA |
|
1 |
Campo di controllo |
001
- 001 |
AN |
1 |
(2) |
|
2 |
Codice regione |
002
- 004 |
AN |
3 |
(3) |
|
3 |
Anno |
005
- 008 |
N |
4 |
(4) |
|
4 |
Semestre |
009
- 009 |
N |
1 |
(5) |
|
5 |
Numero SDO registrate sul supporto magnetico |
010
- 016 |
N |
7 |
(6) |
|
6 |
Campo vuoto |
017
- 100 |
AN |
84 |
(7) |
NOTE:
(1)
FORMATO: AN = alfanumerico
N = numerico.
I
campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono
essere impostati con il valore "spazio".
I
campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative
devono essere impostate con il valore “zero”; se non utilizzati devono
essere impostati con il valore “zero”.
(2)
Il campo deve essere impostato con il valore "*".
(3) Il codice deve essere quello della regione o provincia autonoma che
invia il supporto magnetico.
(4) Il campo deve essere impostato con l'anno a cui si riferiscono le
schede inviate (anno di dimissione).
(5) Il campo deve essere impostato con il valore "1" o
"2” per indicare il semestre a
cui si riferiscono le schede inviate.
(6) Il numero dei record inviati deve essere uguale al numero di SDO
registrate nei successivi record.
(7) Il campo deve essere impostato con il valore "spazio".
2)
Tracciato dei record successivi al primo, contenenti le informazioni anagrafiche
(prima sezione)
|
N. |
NOME
CAMPO |
POSIZIONE |
FORMATO |
LUNGHEZZA |
NOTA |
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
1 |
Codice istituto |
001
– 008 |
AN |
8 |
|
|
2 |
Numero della scheda |
009
– 016 |
AN |
8 |
(2) |
|
3 |
Sesso |
017
– 017 |
AN |
1 |
|
|
4 |
Data di nascita |
018
– 025 |
data |
8 |
|
|
5 |
Comune di nascita |
026
– 031 |
AN |
6 |
|
|
6 |
Stato civile |
032
– 032 |
AN |
1 |
|
|
7 |
Luogo di residenza |
033
– 038 |
AN |
6 |
|
|
8 |
Cittadinanza |
039
– 041 |
AN |
3 |
|
|
9 |
Codice sanitario individuale |
042
– 057 |
AN |
16 |
|
|
10 |
Regione di residenza |
058
– 060 |
AN |
3 |
|
|
11 |
U.S.L. di residenza |
061
– 063 |
AN |
3 |
|
|
12 |
Campo vuoto |
064
– 100 |
AN |
37 |
|
NOTE :
(1)
FORMATO:
AN
= alfanumerico
N =
numerico
Data = GGMMAAAA, in cui GG= giorno, MM= mese, AAAA= anno.
I
campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono
essere impostati con il valore "spazio".
I
campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative
devono essere impostate con il valore “zero”; se non utilizzati, devono
essere impostati con il valore "zero".
I
campi data, se non utilizzati, devono essere impostati con il valore
"spazio".
(2) Per
soddisfare il requisito di univocità, il numero della scheda deve essere
definito, nell'ambito di ciascun
istituto, su base annua, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o
diurno); il campo è costituito dalle prime 2 cifre relative all'anno e dalle
rimanenti 6 relative al progressivo della scheda.
Tale
archivio è così composto:
1) un record
contenente informazioni di carattere generale; tale record deve essere
necessariamente il primo dell'archivio;
2) i record
relativi alle schede di dimissione; ogni record deve contenere le altre
informazioni relative ad una
singola SDO (seconda sezione).
L’archivio deve
avere le seguenti caratteristiche:
|
Organizzazione: |
SEQUENZIALE |
|
Lunghezza
record: |
FISSA – 113
BYTES |
Di
seguito è descritta la struttura dei due tipi record.
1)
Tracciato del primo record contenente
le informazioni di carattere generale
|
N. |
NOME
CAMPO |
POSIZIONE |
FORMATO (1) |
LUNGHEZZA |
NOTA |
|
1 |
Campo di controllo |
001
– 001 |
AN |
1 |
(2) |
|
2 |
Codice regione |
002
– 004 |
AN |
3 |
(3) |
|
3 |
Anno |
005
– 008 |
N |
4 |
(4) |
|
4 |
Semestre |
009
– 009 |
N |
1 |
(5) |
|
5 |
Numero SDO registrate sul supporto magnetico |
010
– 016 |
N |
7 |
(6) |
|
6 |
Campo vuoto |
017
– 113 |
AN |
97 |
(7) |
NOTE:
(1)
FORMATO: AN = alfanumerico
N = numerico.
I
campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono
essere impostati con il valore "spazio".
I
campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative
devono essere impostate con il valore “zero”; se non utilizzati devono
essere impostati con il valore “zero”.
(2)
Il campo deve essere impostato con il valore "*".
(3) Il codice deve essere quello della regione o provincia autonoma che
invia il supporto magnetico.
(4) Il campo deve essere impostato con l'anno a cui si riferiscono le
schede inviate (anno di dimissione).
(5) Il campo deve essere impostato con il valore "1" o
"2” per indicare il semestre a
cui si riferiscono le schede inviate.
(6) Il numero dei record inviati deve essere uguale al numero di SDO
registrate nei successivi record.
(7) Il campo deve essere impostato con il valore "spazio".
2)
Tracciato dei record successivi al primo, contenenti le altre informazioni
riguardanti il ricovero (seconda sezione)
|
N. |
NOME
CAMPO |
POSIZIONE |
FORMATO |
LUNGHEZZA |
NOTA |
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
1 |
Codice istituto |
001
– 008 |
AN |
8 |
|
|
2 |
Numero della scheda |
009
– 016 |
AN |
8 |
(2) |
|
3 |
Regime di ricovero |
017
– 017 |
AN |
1 |
|
|
4 |
Data di ricovero |
018
– 025 |
data |
8 |
|
|
5 |
Onere della degenza |
026
– 026 |
AN |
1 |
|
|
6 |
Provenienza del paziente |
027
– 027 |
AN |
1 |
|
|
7 |
Tipo di ricovero |
028
– 028 |
AN |
1 |
|
|
8 |
Traumatismi o intossicazioni |
029
– 029 |
AN |
1 |
|
|
9 |
Unità operativa di dimissione |
030
– 033 |
AN |
4 |
|
|
10 |
Data di dimissione o morte |
034
– 041 |
data |
8 |
|
|
11 |
Modalità di dimissione |
042
– 042 |
AN |
1 |
|
|
12 |
Riscontro autoptico |
043
– 043 |
AN |
1 |
|
|
13 |
Motivo ricovero in regime diurno |
044
– 044 |
AN |
1 |
|
|
14 |
Numero giornate di presenza in ricovero diurno |
045
– 047 |
N |
3 |
|
|
15 |
Peso alla nascita |
048
– 051 |
N |
4 |
|
|
16 |
Diagnosi principale di dimissione |
052
– 056 |
AN |
5 |
(3) |
|
17 |
Diagnosi secondaria 1 |
057
– 061 |
AN |
5 |
(3) |
|
18 |
Diagnosi secondaria 2 |
062
– 066 |
AN |
5 |
(3) |
|
19 |
Diagnosi secondaria 3 |
067
– 071 |
AN |
5 |
(3) |
|
20 |
Diagnosi secondaria 4 |
072
– 076 |
AN |
5 |
(3) |
|
21 |
Diagnosi secondaria 5 |
077
– 081 |
AN |
5 |
(3) |
|
22 |
Data intervento chirurgico principale |
082
– 089 |
data |
8 |
|
|
23 |
Intervento chirurgico principale o parto |
090
– 093 |
AN |
4 |
(3) |
|
24 |
Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o
terapeutica 1 |
094
– 097 |
AN |
4 |
(3) |
|
25 |
Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o
terapeutica 2 |
098
– 101 |
AN |
4 |
(3) |
|
26 |
Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o
terapeutica 3 |
102
– 105 |
AN |
4 |
(3) |
|
27 |
Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o
terapeutica 4 |
106
– 109 |
AN |
4 |
(3) |
|
28 |
Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o
terapeutica 5 |
110
– 113 |
AN |
4 |
(3) |
NOTE :
(2)
FORMATO:
AN
= alfanumerico
N =
numerico
Data = GGMMAAAA, in cui GG= giorno, MM=
mese, AAAA= anno.
I
campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono
essere impostati con il valore "spazio".
I
campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative
devono essere impostate con il valore “zero”; se non utilizzati, devono
essere impostati con il valore "zero".
I
campi data, se non utilizzati, devono essere impostati con il valore
"spazio".
(2) Per
soddisfare il requisito di univocità, il numero della scheda deve essere
definito, nell'ambito di ciascun
istituto, su base annua, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o
diurno); il campo è costituito dalle prime 2 cifre relative all'anno e dalle
rimanenti 6 relative al progressivo della scheda.
(3)
I codici ICD-9-CM devono essere allineati a sinistra e, nei casi in cui
siano previsti meno di 5 caratteri (nel caso delle diagnosi) o di 4 caratteri
(nel caso degli interventi o procedure), i rimanenti caratteri non significativi
devono essere impostati con il valore "spazio".
I campi contenenti i codici ICD-9-CM, se non utilizzati, devono essere
impostati con il valore "spazio".
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001