Regione Siciliana

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli
via Carmelo Lazzaro, 2 - 90127 Palermo

 Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati

D.M. 27.10.2000 N. 380

 Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 dicembre 2000 -

Serie Generale anno 141° - Numero 295

 

Indice Ipertestuale

  1. art. 1

  2. art. 2

  3. art. 3

  4. art. 4

  5. Disciplinare tecnico

  6. Definizione e Codifica

  7. Regole Generali per la Codifica

  8. Regole sull'uso della Classificazione ICD 9 CM

  9. Selezione della Diagnosi Principale di Dimissione

  10. Diagnosi Secondarie

  11. Selezione e Codifica degli Interventi Chirurgici e delle Procedure 

  12. Istruzioni Concernenti le Modalità di Trasmissione

 

Nota bene: per un aiuto alla lettura sono state evidenziate le parole, frasi o periodi, ritenuti più significativi; l'evidenziazione rispecchia esclusivamente il parere personale del Responsabile dell'Unità Operativa di Metodologia Clinica ad Indirizzo Epidemiologico-Statistico, - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo.

E' possibile scaricare il documento in formato .doc   (clicca quì per il download del documento)

 

 

 

                                             DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

 

 

Decreto ministeriale concernente: Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati”.

                                                     IL MINISTRO DELLA SANITA’

VISTO l’articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;

VISTO in particolare l’articolo 5 del citato decreto con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare;

VISTO il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all’articolo 22, commi 3 e 3bis;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all’articolo 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";

RITENUTO di dover adeguare, sulla base delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni;  

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 1998;

VISTO  il parere del Garante per la protezione dei dati personali prot. 6705 del 4 ottobre 1999;

RITENUTO di modificare ed integrare lo schema di provvedimento, così come richiesto nel citato parere del Garante per la protezione dei dati personali;

SENTITA nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 20 luglio 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;

CONSIDERATO che, in relazione al rilievo formulato dal Consiglio di Stato in ordine all’informazione dovuta agli interessati, è opportuno richiamare espressamente la prevista adozione di specifici provvedimenti ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonché ribadire in ogni caso il disposto dell’articolo 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675;

CONSIDERATO che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all’acquisizione del parere dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione appare superabile alla luce del parere della predetta Autorità del 21 luglio 2000;

VISTA la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2000;

  

 

Adotta il seguente regolamento

 

Art. 1

1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:

a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:

1.            denominazione dell’ospedale di ricovero;

2.         numero della scheda;

3.            cognome e nome del paziente;

4.         sesso;

5.         data di nascita;

6.         comune di nascita;

7.         stato civile;

8.         comune di residenza;

9.            cittadinanza;

10.       codice sanitario individuale;

11.       regione di residenza;

12.       azienda unità sanitaria locale di residenza;

b) la sezione seconda, che contiene almeno le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell’elenco di cui alla precedente lettera a):

1.           denominazione dell'ospedale di ricovero;

2.           numero della scheda;

13.       regime di ricovero;

14.              data di ricovero;

15.              unità operativa di ammissione;

16.              onere della degenza;

17.              provenienza del paziente;

18.              tipo di ricovero;

19.              traumatismi o intossicazioni;

20.              trasferimenti interni;

21.              unità operativa di dimissione;

22.              data di dimissione o morte;

23.              modalità di dimissione;

24.              riscontro autoptico;

25.              motivo del ricovero in regime diurno;

26.              numero di giornate di presenza in ricovero diurno;

27.              peso alla nascita;

28.              diagnosi principale di dimissione;

29.              diagnosi secondarie;

30.              intervento chirurgico principale o parto;

31.              altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.

2.   Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma 1.

 

Art. 2

 

1.   In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’adozione dei codici di deontologia di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all’ interessato l’informativa prevista dall’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.

2.      Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente decreto.

3.      La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell’allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell’istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.

4.      Il direttore sanitario dell’istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate.

5.      Ai sensi degli articoli 1, comma 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si intende:

a)      per “titolare” del trattamento: il legale rappresentante dell’istituto di cura,

b)      per “responsabile” del trattamento: il direttore sanitario o il dirigente medico dell’istituto di cura,

c)      per “incaricati” del trattamento: tutti  gli operatori che compiono operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del trattamento.

 

Art. 3

 

1.    Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le modalità definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall’obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale – quali le  residenze sanitarie assistenziali, le comunità protette, le strutture manicomiali residuali - e gli istituti di ricovero di cui all’art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

2.    Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la congruenza e l’accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione.

3.    Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, su archivi magnetici e con le modalità stabilite nell’ambito del sistema informativo sanitario, le sottoelencate informazioni, riportate con la stessa numerazione utilizzata nel comma 1 dell’articolo 1, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell’allegato disciplinare tecnico:

1.       denominazione dell’ospedale di ricovero;

2.    numero della scheda ;

4.    sesso;

5.    data di nascita;

6.    comune di nascita;

7.    stato civile;

8.    comune di residenza;

9.       cittadinanza;

10.  codice sanitario individuale;

11.  regione di residenza;

12.  azienda unità sanitaria locale di residenza;

13.  regime di ricovero;

14.  data di ricovero;

16.  onere della degenza;

17.       provenienza del paziente;

18.  tipo di ricovero;

19.       traumatismi o intossicazioni;

21.  unità operativa di dimissione;

22.  data di dimissione o morte;

23.       modalità di dimissione;

24.       riscontro autoptico;

25.  motivo del ricovero in regime diurno;

26.  numero di giornate di presenza in ricovero diurno;

27.  peso alla nascita;

28.  diagnosi principale di dimissione;

29.  diagnosi secondarie;

30.       intervento chirurgico principale o parto;

31.  altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.

4.    Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:

a)   entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel primo semestre dell’anno in corso;

b)      entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel secondo semestre dell’anno precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre.

5.    Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.

6.    Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati è attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".

 

Art. 4

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell’allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO


 

DISCIPLINARE TECNICO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA E PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM - VERSIONE ITALIANA

 

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere compilata per tutti i pazienti dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, fatte salve le esclusioni previste dal presente decreto. Per istituto di cura si intende l’insieme di tutte le unità operative, individuato da un medesimo codice ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, e successive modificazioni e integrazioni, relativo ai modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

La SDO costituisce una rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica, finalizzata a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa.

La cartella clinica ospedaliera costituisce lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti, che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un paziente.

Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l’intero ricovero del paziente nell’istituto di cura; essa, conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all’interno dell’istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell’accettazione del paziente da parte dell’istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all’interno della struttura ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall’istituto di cura.

L’eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all’altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova SDO.

In caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente SDO, devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente relative all’intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiato come giornata di degenza e la data di dimissione corrisponde alla data dell’ultimo contatto con l’istituto di cura; la cartella clinica, e la corrispondente SDO, relative ai ricoveri diurni, devono essere chiuse convenzionalmente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, salvo dar luogo a una nuova cartella, e a una nuova SDO, per i cicli di trattamento in ricovero diurno che dovessero proseguire l’anno successivo.

Nel caso di trasferimento del paziente dal regime di ricovero diurno ad altro regime di ricovero, o viceversa, il paziente deve essere dimesso e dovrà essere compilata una nuova cartella clinica e una nuova SDO.

 

 

1. LA DEFINIZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dal presente decreto, la definizione ed il relativo sistema di codifica riconosciuti come standard nazionale.

 

(1) Denominazione dell'ospedale di ricovero

La denominazione dell'ospedale è costituita dalla denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Per istituto di cura si intende l’insieme di tutte le tutte le unità operative individuato da un medesimo codice.

Il codice da utilizzare è quello che individua l'istituto di cura nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali ed in particolare nei modelli HSP: detto codice è composto di otto caratteri, dei quali i primi tre identificano la regione o la provincia autonoma (ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996), i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale e i rimanenti due costituiscono un ulteriore progressivo che individua le singole strutture del complesso ospedaliero, secondo quanto previsto dal modello HSP11bis.

 

(2) Numero della scheda

Il numero della scheda corrisponde al numero identificativo della cartella clinica.

Il codice da utilizzare è articolato in 8 caratteri di cui:

·        i primi due identificano l'anno di ricovero;

·        gli altri sei costituiscono una numerazione progressiva all'interno dell'anno.

La numerazione progressiva è unica, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o diurno), in modo tale che ciascun numero identifichi in maniera univoca un singolo ricovero.

 

(3) Cognome e nome del paziente

 

(4) Sesso

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. maschio;

2. femmina.

 

(5) Data di nascita

La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti, nella forma seguente:

·        i primi due caratteri indicano il giorno;

·        i successivi due il mese;

·        gli ultimi quattro l'anno.

 

(6) Comune di nascita

Il codice da utilizzare è il codice definito dall'ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo  all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune.

Nel caso in cui il paziente sia nato all'estero va indicato il codice 999, al posto del codice della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione.

 

 

 

 

(7) Stato civile

Va riportato lo stato civile del paziente al momento del ricovero.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. celibe/nubile;

2. coniugato/a;

3. separato/a;

4. divorziato/a;

5. vedovo/a;

6. non dichiarato.

 

(8) Comune di residenza

Il comune di residenza individua il comune italiano, oppure eventualmente lo Stato estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente.

Va utilizzato lo stesso sistema di codifica definito per la variabile (6): "Comune di nascita"; in particolare:

·        il codice dei comuni italiani ISTAT a sei caratteri, nel caso di pazienti residenti in Italia;

·        il codice 999 seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso di pazienti residenti all'estero.

Per i neonati deve essere indicato il comune di residenza della madre, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

(9) Cittadinanza

Il codice, a 3 caratteri, da utilizzare per la cittadinanza è il seguente:

·        100, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza italiana;

·        il codice (a tre caratteri) dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza estera.

 

(10) Codice sanitario individuale

Il codice sanitario individuale identifica i singoli cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale ed è costituito dal codice fiscale (legge 412/91), composto da 16 caratteri. Per gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno deve essere riportato il codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (ai sensi  D.P.R. 31.8.1999 n. 394 e della circolare del Ministero della Sanità 24.4.2000, n.5).

 Questa variabile non si compila per il neonato.

 

(11) Regione di residenza

La regione di residenza identifica la regione cui appartiene il comune in cui risiede il paziente.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con decreto del Ministero della sanità del 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

Nel caso in cui il paziente sia residente all’estero, va indicato il codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

(12) Azienda unità sanitaria locale di residenza

Deve essere indicata l'Azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede il paziente.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

Questa variabile non si compila per i residenti all’estero.

 

(13) Regime di ricovero

Il regime di ricovero distingue tra il "ricovero ordinario" ed il "ricovero diurno"; il “ricovero diurno” si caratterizza per la presenza di tutte le seguenti condizioni:

·        si tratta di ricovero, o ciclo di ricoveri, programmato;

·        è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre, quindi, l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero;

·        fornisce prestazioni multiprofessionali e/o plurispecialistiche, che per la loro intrinseca complessità o invasività o per il correlato rischio per il paziente non possono essere eseguite in ambiente ambulatoriale.

Il codice, ad un carattere, da impiegare è il seguente:

1. ricovero ordinario;

2. ricovero diurno (day hospital).

Quando si utilizza il codice 2, è necessario riportare anche le informazioni relative alle variabili (25) e (26).

 

(14) Data di ricovero

Il codice da utilizzare è articolato in otto caratteri, che devono essere tutti compilati:

·        i primi due indicano il giorno;

·        i successivi due il mese;

·        gli ultimi quattro l'anno.

In caso di ricovero diurno (codice 2 per la variabile (13): "regime di ricovero"), va indicata la data del primo giorno del ciclo di contatti con la struttura.

Per i nati nella struttura, la data di ricovero coincide con la data di nascita.

 

(15) Unità operativa di ammissione

L'unità operativa di ammissione individua l'unità operativa presso la quale il paziente è fisicamente ricoverato, anche nel caso in cui l'assistenza medica sia prevalentemente a carico di altra unità operativa.

Il codice da utilizzare corrisponde ai primi quattro caratteri utilizzati per identificare l'unità operativa nei modelli di rilevazione delle attività economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed in particolare nel modello HSP.12:

·        i primi due caratteri identificano la specialità clinica o disciplina ospedaliera;

·        gli altri due caratteri indicano il progressivo con cui viene distinta l'unità operativa nell'ambito della stessa disciplina.

 

(16) Onere della degenza

Con l'onere della degenza si intende specificare il soggetto (o i soggetti) sul quale ricade l'onere di rimborsare le spese relative al ricovero.

I codici, ad un carattere, da utilizzare sono i seguenti:

1. ricovero a totale carico del SSN;

2. ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera);

3. ricovero con successivo rimborso (totale o parziale) a carico del SSN;

4. ricovero senza oneri per il SSN;

5.  ricovero, a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione);

6. ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza alberghiera);

7. ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri provenienti da Paesi convenzionati con SSN;

8 . ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza;

A.  ricovero a carico del Ministero dell’interno di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza;

9. altro.

 

(17) Provenienza del paziente

La provenienza del paziente individua l'istituzione da cui proviene il paziente o il medico che ha proposto il ricovero.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. paziente che acceda all'istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico;

2. paziente inviato all'istituto di cura con proposta del medico di base;

3. ricovero precedentemente programmato dallo stesso istituto di cura;

4. paziente trasferito da un istituto di cura pubblico;

5. paziente trasferito da un istituto di cura privato accreditato;

6. paziente trasferito da istituto di cura privato non accreditato;

7. paziente trasferito da altro tipo di attività di ricovero (acuti, riabilitazione, lungodegenza) o da altro regime di ricovero (ricovero diurno o ordinario) nello stesso istituto;

9. altro.

Questa variabile non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita degli stessi.

 

(18) Tipo di ricovero

Il tipo di ricovero, da indicare per tutti i ricoveri in regime ordinario (codice 1 alla variabile (13): "regime  di ricovero"), individua i ricoveri programmati, distinguendoli dai ricoveri d'urgenza e dai ricoveri obbligatori (TSO) ai sensi degli articoli 33, 34, 35  e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. ricovero programmato, non urgente;

2. ricovero urgente;

3. ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO);

4. ricovero programmato con preospedalizzazione (ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662); in tali casi nella SDO possono essere riportate procedure eseguite in data precedente all'ammissione.

Questa variabile non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita degli stessi.

 

(19) Traumatismi o intossicazioni

Questa informazione deve essere fornita solo nel caso in cui il ricovero sia causato da un trauma, da un incidente o da una intossicazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1.  infortunio sul lavoro;

2.  infortunio in ambiente domestico;

3.  incidente stradale;

4.  violenza altrui (indipendentemente dal luogo dove è avvenuta);

5.  autolesione o tentativo di suicidio (indipendentemente dal luogo dove è avvenuto);

9.  altro tipo di incidente o di intossicazione.

 

(20) Trasferimenti interni

I trasferimenti interni, da riportare soltanto nei casi di ricovero in regime ordinario (codice 1 alla variabile (13) "regime di ricovero"), descrivono il percorso che il paziente ha seguito durante il ricovero.

Per ciascun trasferimento effettuato durante il ricovero vanno indicati:

·        nei primi otto caratteri, la data in cui ha avuto luogo il trasferimento, secondo l'ordine: ggmmaaaa;

·        nei successivi quattro caratteri, il codice del reparto presso il quale è stato trasferito il paziente, secondo la classificazione già descritta per la variabile (15).

 

(21) Unità operativa di dimissione

L'unità operativa indica l'ultima unità operativa presso il quale è stato ricoverato, e dal quale viene dimesso, il paziente: va sempre specificato, anche nel caso in cui coincida con l'unità operativa di ammissione ovvero con quella relativa all'ultimo trasferimento interno, riportato per la variabile (20).

La codifica, a quattro caratteri, da utilizzare è quella descritta per la variabile (15).

 

(22) Data di dimissione o morte

La data di dimissione, o di morte, del paziente va sempre riportata, riempiendo tutti i campi previsti, nella forma: ggmmaaaa.

Nel caso di ricovero in regime diurno, la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo accesso presso la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale. Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31 dicembre la data di dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di ciascun anno.

 

(23) Modalità di dimissione

La modalità di dimissione individua la destinazione del paziente dimesso dall'ospedale e quindi l'eventuale continuazione del percorso assistenziale in altre strutture.

La codifica, ad un carattere, da utilizzare è la seguente:

1. nel caso in cui il paziente sia deceduto;

2. dimissione ordinaria al domicilio del paziente;

3. dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA);

4. dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare;

5. dimissione volontaria (da utilizzare anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento diurno non si sia ripresentato durante il ciclo programmato);

6. trasferimento ad un altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti;

7. trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso istituto;

8. trasferimento ad un  istituto pubblico o privato di riabilitazione;

9. dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.

 

(24) Riscontro autoptico

Nel caso in cui il paziente sia deceduto, il riscontro autoptico individua i casi nei quali sia stata effettuata l'autopsia.

Il codice, ad un carattere, deve essere utilizzato solo se la modalità di dimissione è "deceduto" (codice 1 alla variabile (23), "modalità di dimissione"), secondo la seguente codifica:

1. se è stata eseguita l'autopsia;

2. se non è stata eseguita l’autopsia.

 

(25) Motivo del ricovero in regime diurno

Questa informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime diurno (codice 2 alla variabile (13) "regime di ricovero").

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. ricovero diurno diagnostico (ivi compreso il follow up);

2. ricovero diurno chirurgico (day surgery);

3. ricovero diurno terapeutico;

4. ricovero diurno riabilitativo.

 

(26) Numero di giornate di presenza in ricovero diurno

Questa informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime diurno (codice 2 alla variabile (13) "regime di ricovero") e indica il numero complessivo di giornate in cui il paziente ha avuto contatti con la struttura di ricovero nell'arco di uno stesso ciclo assistenziale.

Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31 dicembre la data di dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di ciascun anno.

 

(27) Peso alla nascita

Questa informazione identifica il peso rilevato al momento della nascita e va riportata soltanto nella scheda di dimissione del neonato relativa al ricovero in cui è avvenuta la nascita dello stesso. Va rilevato il peso in grammi. Il campo è numerico con 4 caratteri.

 

Le informazioni di carattere clinico, di seguito elencate - diagnosi principale di dimissione, diagnosi secondarie, intervento chirurgico principale o parto, altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche - devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification: ICD-9-CM) e successivi aggiornamenti. Per il corretto utilizzo di tale Classificazione e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche devono essere rigorosamente rispettate le istruzioni riportate di seguito.

 

(28) Diagnosi principale di dimissione

La definizione della diagnosi principale di dimissione è riportata al punto 4.1 del presente allegato tecnico. La diagnosi principale di dimissione deve essere obbligatoriamente compilata per tutte le schede di dimissione ospedaliera e correttamente codificata utilizzando i codici a cinque caratteri riportati nella già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

 

(29) Diagnosi secondarie

La definizione delle diagnosi secondarie è riportata al punto 5 del presente allegato tecnico. Fatte salve diverse determinazioni da parte delle regioni e delle province autonome, possono essere riportate al massimo cinque diagnosi secondarie, che devono essere correttamente codificate utilizzando i codici a cinque caratteri riportati nella già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

 

(30) Intervento chirurgico principale o parto

La definizione di intervento chirurgico principale è riportata al punto 6 del presente allegato tecnico. La relativa codifica è costituita da 12 caratteri ripartiti come di seguito indicato:

·        nei primi otto caratteri deve essere riportata la data nella quale è stato eseguito l'intervento chirurgico, secondo la sequenza ggmmaaaa (giorno, mese, anno);

·        nei successivi quattro caratteri deve essere riportato il codice dell'intervento chirurgico secondo la già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

 

(31) Altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche

I criteri per la selezione degli altri interventi chirurgici e delle principali procedure diagnostiche e terapeutiche sono riportati al punto 6 del presente allegato tecnico. Fatte salve diverse determinazioni da parte delle regioni e delle province autonome, possono essere riportati al massimo cinque interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche ulteriori rispetto all’intervento chirurgico principale, utilizzando i codici a quattro caratteri della già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.


2.      REGOLE GENERALI PER LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI CLINICHE RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Codificare una diagnosi rappresenta una operazione difficile quando la terminologia medica utilizzata è diversa da quella contenuta nella classificazione adoperata. La comprensione dei termini medici e la conoscenza del sistema di codifica consentono di codificare qualsiasi formulazione diagnostica. Nel caso in cui non si riesca a reperire la formulazione diagnostica nel manuale della classificazione, non bisogna concludere che nessun codice esista per quella determinata diagnosi; si tratta di trovare i percorsi appropriati per identificarlo, a partire dalla individuazione della diagnosi principale.

La codifica delle informazioni cliniche riportate nella SDO deve essere effettuata da personale sanitario (medico o infermieristico) adeguatamente formato e deve, comunque, rispettare fedelmente sia l’ordine sia il contenuto delle formulazioni riportate dal compilatore nella stessa scheda di dimissione, fatta salva la possibilità di effettuare una revisione concordata con il medico compilatore della SDO.

Una formulazione diagnostica è abitualmente composta da due parti: un termine principale ed uno o più modificatori. I termini principali e i modificatori forniscono al codificatore informazioni specifiche sulle diagnosi, le condizioni, i sintomi ed altre circostanze attinenti il ricovero.

I termini principali descrivono una malattia, un traumatismo, un problema o un sintomo, e rappresentano le voci di accesso alla classificazione.

I modificatori (sotto-voci) sono dei termini elencati al fine di fornire al codificatore delle informazioni aggiuntive. L'indice alfabetico li riporta, al di sotto del termine principale, in parentesi o rientrati.

Per identificare il codice appropriato, è necessario seguire le seguenti fasi operative:

1.         Individuare tutti i termini principali che descrivono nella formulazione diagnostica le      condizioni del paziente;