CIRCOLARE 16 marzo 2000, n. 1019.
Modalità di prescrizione e distribuzione del farmaco ribavirina per i
pazienti affetti da epatite cronica da virus C.
Con decreto ministeriale del 19 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1999, sono state fissate
le modalità di impiego di specialità medicinali a base di ribavirina per la
terapia delle epatiti croniche da virus C.
La specialità medicinale è stata autorizzata all'immissione in commercio con
decreto dirigenziale del 29 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana n. 210 del 7 settembre 1999, ed è stata classificata dalla CUF in
classe H.
L'articolo 1 di detto decreto dispone che l'erogazione del farmaco a carico del
S.S.N. sia ammessa nel rispetto delle modalità di impiego (allegato 1) ed a
seguito della compilazione delle schede (allegato 2) contenute nel decreto
stesso.
In considerazione del fatto che la ribavirina può essere utilizzata per il
trattamento dell'epatite C esclusivamente in associazione con interferon
alfa-2b, si dispone che solo i centri già autorizzati dall'Assessorato della
sanità alla stesura della diagnosi e del piano terapeutico per il trattamento
delle epatiti con interferon possano prescrivere i farmaci a base di ribavirina.
Le aree cliniche che trattano tale patologia sono quelle di gastroenterologia,
epatologia, medicina interna e malattie infettive e a tale proposito si rimanda
al decreto n. 30663 del 9 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana il 21 gennaio 2000.
I centri autorizzati alla stesura della diagnosi e del piano terapeutico secondo
le indicazioni riportate nell'allegato 1 del decreto ministeriale del 19
novembre 1999, si faranno carico dell'acquisto (attraverso le farmacie delle
aziende) e della distribuzione del farmaco ai pazienti.
Essendo il costo del farmaco a carico delle Aziende sanitarie locali di
residenza dei pazienti, nel caso in cui il farmaco venga dispensato dalla
farmacia di una Azienda ospedaliera o policlinico universitario, lo stesso deve
essere rimborsato dalla Azienda unità sanitaria locale attraverso il meccanismo
della "Mobilità sanitaria" attivato in questa regione.
A tal fine le Aziende ospedaliere e policlinico devono utilizzare i tracciati
record di cui al disciplinare tecnico approvato con decreto n. 27621 del 30
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n.7 del 13 febbraio 1999.
Riguardo al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 19 novembre
1999, questo Assessorato ha designato il dr. Vito Amari, Ispettore sanitario
superiore, come referente responsabile dei rapporti con l'Istituto superiore
della sanità e il Dipartimento valutazione medicinali e farmacovigilanza del
Ministero della sanità.
Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza della presente circolare i centri
autorizzati alla prescrizione della terapia al fine della richiesta da parte
degli stessi delle relative schede (allegato 2 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 2 dicembre 1999) e per garantire ai pazienti la
fornitura dei farmaci prescritti al fine di assicurare la continuità della
terapia.
Si raccomanda una corretta e puntuale compilazione delle schede che dovranno
essere trasmesse dagli stessi centri prescrittori direttamente all'Istituto
superiore della sanità secondo le indicazioni previste nell'allegato 2 del
decreto ministeriale già citato, comunicando mensilmente al referente regionale
l'avvenuta trasmissione.
La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione.
| L'Assessore: LO MONTE |
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001