Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia  n° 17 del 7 aprile 2000 

CIRCOLARE 28 gennaio 2000, n. 1017.
Assistenza ospedaliera in regime di ricovero diurno (Day hospital) - Linee guida.


Ai rappresentanti legali delle Case di cura private della Regione siciliana

Con decreto n. 2258 del 28 giugno 1997 sono stati determinati i posti letto di day hospital nella Regione siciliana, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge n. 662/96, il quale dispone che le regioni, nell'ambito della ristrutturazione delle proprie reti ospedaliere devono provvedere ad incrementare i posti letto "equivalenti" di assistenza ospedaliera diurna fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10% dei posti letto standard per acuti.
Il numero di posti letto "equivalenti" dell'ospedalità privata da destinare all'attività in day hospital è in atto di 322, pari al 10% del numero di posti letto ordinari accreditati, così come stabilito dal succitato decreto assessoriale n. 2258 del 28 giugno 1997.
Concettualmente l'assistenza in regime di ricovero diurno fornisce prestazioni multi-professionali e/o plurispecialistiche, che per la loro complessità, per il possibile rischio connesso con il trattamento, per il tempo di attuazione, per l'utilizzazione dei farmaci, (inclusi gli anestetici, la cui somministrazione richiede tempi, modalità e controlli di particolare durata), per l'esigenza di arrivare ad una visione unitaria ed integrata dei problemi clinici del paziente mediante tempestive e rapide procedure diagnostiche/terapeutiche, non possono trovare sostituzione in singole prestazioni ambulatoriali.
Nello specifico in regime di day hospital si possono in generale effettuare:
1)  procedure diagnostiche:
a)  accertamenti diagnostici multipli per patologie severe;
b)  accertamenti diagnostici multipli in pazienti con condizioni cliniche compromesse o tali da non permettere le prestazioni in regime ambulatoriale;
c)  procedure bioptiche di organi interni che richiedano osservazioni prolungate;
d)  procedure con accesso ad arterie e grosse vene;
e)  toracocentesi, paracentesi, ...centesi;
f)  procedure in scopia per patologie e/o per pazienti di cui al punto a) e b);
g)  procedure diagnostiche che richiedano osservazioni prolungate dei pazienti da parte del personale medico ed infermieristico;
2)  procedure terapeutiche:
a)  procedure chirurgiche in anestesia generale;
b)  procedure chirurgiche in anestesia locale che includono un'osservazione prolungata del paziente;
c)  somministrazione di farmaci (es. citotossici, antiblastici, emoderivati, etc.) che richiedano una prolungata sorveglianza degli effetti collaterali.
3)  Procedure riabilitative: sono finalizzate all'effettuazione di prestazioni complesse di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti affetti da deficit funzionali consolidati o in fase evolutiva.
Il day hospital può inoltre consentire la dimissione anticipata e protetta dei pazienti reduci da interventi chirurgici o da ricovero in reparto medico che potranno essere adeguatamente seguiti in regime di assistenza ospedaliera diurna.
I posti letto equivalenti di day hospital dovranno essere allocati in contiguità con le rispettive unità di degenza al fine di garantire l'integrità operativa, strutturale e del personale, nonché l'utilizzazione comune delle apparecchiature strumentali.
Nell'ipotesi che l'attività assistenziale venga svolta in ambienti non adiacenti alle strutture di ricovero, questi dovranno essere considerati parte integrante delle unità funzionali di riferimento, sia rispetto ai posti letto da computare, sia in rapporto al personale da utilizzare, sia infine relativamente agli aspetti organizzativi.
Il ricovero in day hospital può limitarsi ad una sola giornata, ovvero può protrarsi per diverse giornate (cicli di ricovero), anche non continuative.
Per ciascun ricovero o ciclo di ricovero verrà compilata una cartella clinica e relativa S.D.O.
Le modalità di ricovero in regime di day-hospital sono le stesse del ricovero ordinario.
Si precisa che la numerazione identificativa della cartella clinica, cui corrisponde il numero delle SDO, è unica, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o in day hospital), in modo tale che ciascun numero identifichi in maniera univoca un singolo episodio di ricovero.
Si userà un codice ad un carattere per differenziare il regime di ricovero:
1)  ricovero ordinario;
2)  ricovero in day hospital.
Ogni cartella clinica relativa al trattamento in day-hospital dovrà essere chiusa il 31 dicembre di ogni anno e si procederà all'apertura di una nuova cartella per i cicli di ricovero che dovessero proseguire nell'anno successivo.
La cartella clinica, numerata e vidimata dall'ufficio accettazione amministrativa, raccoglierà la storia clinica del paziente e la documentazione relativa all'intero ciclo di trattamento.
Per ricoveri in day-hospital ripetuti nella stessa divisione, ma per patologie principali diverse, si dovrà predisporre una nuova cartella clinica ed una nuova scheda nosologica.
Le cartelle cliniche dovranno essere firmate dal sanitario che ha fornito la prestazione e sottoscritte dal responsabile del raggruppamento.
In caso di trasferimento del paziente in trattamento presso il day-hospital ad un altro reparto, e viceversa, lo stesso dovrà essere dimesso.
Il ricovero in day-hospital può protrarsi per un massimo di 12 ore.
Qualora il paziente, per cause eccezionali, non potesse essere dimesso entro l'arco delle dodici ore previste, dovrà essere ricoverato in regime ordinario e dovrà essere compilata una nuova SDO. In tal caso si adotteranno le procedure di ricovero urgente.
Nei casi di procedure chirurgiche per le quali è richiesto un periodo di sorveglianza postoperatoria superiore alle 4 ore è possibile ricorrere al pernottamento (One day surgery). In tale evenienza il paziente verrà dimesso entro le ore 9,00 del giorno successivo e non necessita di ricovero ordinario.
Al fine di assicurare al day-hospital la massima operatività, dovrà riservarsi particolare cura e priorità ai collegamenti funzionali con i servizi diagnostici e con ogni altra unità operativa tenuta a fornire consulenze o prestazioni specialistiche.
Particolare attenzione dovrà riservarsi alla corretta informazione da dare da parte dei medici al paziente ed ai familiari sulle condizioni di salute dello stesso e sull'iter diagnostico e/o terapeutico al quale sarà sottoposto.
Al fine di assicurare la continuità assistenziale e terapeutica sarà cura dei sanitari del day-hospital rilasciare dettagliata relazione per il medico curante dei pazienti, al quale saranno illustrate le conclusioni cui si è giunti e con il quale concordare terapie e controlli.
Il personale medico e paramedico rimane essenzialmente quello in organico presso le unità funzionali in cui viene formalmente istituita l'attività di ricovero diurno, sia essa allocata all'interno o all'esterno di dette strutture.
Tuttavia, necessitando l'attività di day-hospital di un'attenta programmazione che elimini i tempi morti e garantisca il pieno utilizzo delle potenzialità offerte, è consigliabile attribuire al sanitario responsabile dell'unità funzionale compiti di coordinamento dell'attività della struttura.
Il livello qualitativo delle prestazioni effettuate in day-hospital presuppone il rispetto parametrale riferito all'indice di rotazione, e cioè il numero di pazienti assistibili in un giorno su un posto letto equivalente.
Si ritiene che questo indice debba essere pari a 1,5-2.
In ogni caso il numero dei casi trattati non potrà essere, per ciascuna giornata, superiore al doppio dei posti istituiti.
Al fine della istituzione dei posti letto di assistenza diurna in regime di day hospital, come previsto dalla sopracitata normativa vigente, i legali rappresentanti delle case di cura devono inoltrare all'Assessorato regionale alla sanità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, regolare istanza su carta legale, di autorizzazione all'apertura ed alla gestione di un day-hospital, specificando il numero dei posti e la branca specialistica, ed allegando alla stessa:
-  elaborato planimetrico da cui si evidenzi l'allocazione del day-hospital e/o le eventuali modifiche strutturali da apportare;
-  relazione tecnico-sanitaria, firmata dal direttore sanitario e dal tecnico progettista, nel caso di modifiche, con la quale vengono descritte le caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative dell'istituendo day-hospital.
Espletati i propri atti istruttori, l'Assessorato della sanità della Regione siciliana provvederà ad emanare apposito decreto autorizzativo a parziale modifica del precedente decreto per il quale la casa di cura è autorizzata ai sensi della legge regionale n. 39/88 e del D.P.R. 14 gennaio 1997.
  L'Assessore: LO MONTE 

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 01 marzo 2001 

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