CIRCOLARE 3 maggio 2000, n.1022.
Parziale modifica della circolare assessoriale n. 1008/99 recante
"Indicazioni procedurali per l'applicazione del decreto del Ministro della
sanità n. 329 del 28 maggio 1999 - Regolamento di individuazione delle malattie
croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124".
Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali
Ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere
Ai Direttori generali delle Aziende policlinici universitari
Ai presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri
Con la circolare in oggetto citata sono state impartite disposizioni da questo
Assessorato alle Aziende sanitarie finalizzate a rendere uniformi i
comportamenti che le Aziende unità sanitarie locali avrebbero dovuto adottare
per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità
n. 329/99 e, nel contempo, sono state fornite le direttive che lo stesso decreto
ministeriale poneva a carico delle Regioni.
A seguito della pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Regione, sono pervenute una serie di richieste di chiarimenti circa la
corretta interpretazione da dare al punto 4 della stessa nella parte in cui sono
stati fissati i limiti temporali della validità dei nuovi attestati di
esenzione dalla partecipazione alla spesa per patologia, con particolare
riferimento a quelli relativi ai soggetti individuati con codice 048 - Patologie
neoplastiche maligne.
Al fine di fornire elementi di chiarezza sulla problematica sollevata e nelle
more di diverse disposizioni che il Ministero della sanità emanerà
sull'argomento, si precisa che il termine di anni 5 dalla data di prima
diagnosi, fissato nella circolare n. 1008/99, per i soggetti portatori di
patologie neoplastiche maligne (cod. 048) debba essere modificato nel senso che
la validità dell'esenzione rimane confermata per 5 anni rinnovabili alla
scadenza previa certificazione del centro pubblico che ha in cura il soggetto,
attestante la necessità di ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori
esami strumentali o di laboratorio per il follow up del paziente, sulla base
della quale gli uffici del distretto potranno rinnovare l'attestato di
esenzione.
Analogamente si precisa che per le altre patologie, il termine di due anni di
validità dell'attestato fissato dalla circolare n. 1008/99 si deve intendere
quale termine di scadenza di validità; l'attestato potrà essere rinnovato
previa certificazione del centro pubblico che ha in cura il paziente, sulla base
della quale gli uffici del distretto potranno rinnovare l'attestato di
esenzione.
Sulla base delle superiori disposizioni viene coerentemente modificata la nota
all'allegato 2 della circolare n. 1008/99.
| L'Assessore: LO MONTE |
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001