Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia  n° 31 del 2 luglio 1999

CIRCOLARE 5 maggio 1999, n. 991.
Ulteriori integrazioni alla circolare n. 719 del 14 ottobre 1993: direttive relative all'applicazione dell'art. 63 della legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993 - Piano per la sicurezza dei cantieri.
Ai responsabili dei servizi di medicina del lavoro delle Aziende unità sanitarie locali della Regione
e, p.c.  Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Regione 

All'Ispettorato regionale del lavoro
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Alle Associazioni imprenditoriali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Ai Sindaci dei comuni della Regione siciliana
Ai Presidenti delle province della Regione siciliana
Agli Ordini professionali degli ingegneri della Regione siciliana
Agli Ordini professionali degli architetti della Regione siciliana
Ai Collegi dei geometri della Regione siciliana
Al Ministero della sanità Dipartimento della prevenzione
Al Ministero del lavoro D.G.RR.LL. Divisione VII
Questo Assessorato il 14 ottobre 1993 ha emanato la circolare n. 719 «Direttive relative all'applicazione dell'art. 63 della legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993: Piano per la sicurezza dei cantieri» con l'obiettivo di pervenire ad una modalità unica di applicazione di quanto disposto al comma 9 dell'art. 63 al fine di omogeneizzare il comportamento dei servizi di medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali relativamente alla predisposizione e presentazione in caso di lavori pubblici del piano di sicurezza; poiché il successivo decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili» ha sostanzialmente modificato la normativa, determinando altresì dei problemi di compatibilità con le norme preesistenti, da parte di questo Assessorato sono state emanate le circolari 16 ottobre 1998, n. 974 e 9 novembre 1998, n. 977 con le quali sono state forniti chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 494/96 della Regione siciliana.
Recentemente da parte degli artigiani è stato richiesto di rivedere quanto previsto dalla circolare n. 719/93 a proposito dei requisiti professionali del progettista del piano di sicurezza introducendo la possibilità che tali piani possano essere firmati dal titolare dell'impresa abilitato da apposito corso; nel merito della questione si esprimono le considerazioni che seguono.
Nella circolare n. 719/93 si affermava che «il progettista del piano di cui al comma 3 deve essere un tecnico iscritto ad un albo professionale il cui titolo di studio garantisca competenze sia in merito ai lavori oggetto dell'appalto sia sulle normative vigenti relative alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro». Tale affermazione derivava dalla necessità, pur in assenza di precise disposizioni di legge sui requisiti del progettista, di garantire in un settore ad alto rischio infortunistico la necessaria professionalità nella stesura dei piani di sicurezza.
Con l'emanazione del successivo decreto legislativo n. 494/96 è stato stabilito all'art. 19 che possano svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (con la conseguente possibilità di redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza), in deroga ai requisiti dall'art. 10 del decreto legislativo, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 494/96 si trovassero in una delle seguenti condizioni:
a)  essere in possesso di attestazione comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno quattro anni rilasciata da datori di lavoro pubblici e privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
b)  dimostrino di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori; in ambedue i casi i soggetti devono frequentare entro marzo del 2000 il corso previsto dall'art. 10, comma 2, della durata di 60 ore.
Per quanto sopra questo Assessorato, tenuto conto di quanto richiesto dagli artigiani, nell'ottica di garantire in un settore ad alto rischio infortunistico la necessaria professionalità nella stesura dei piani di sicurezza di cui all'art. 63 della legge regionale n. 10/93, ad integrazione di quanto disposto nella circolare n. 719/93, ritiene che il progettista del piano di sicurezza di cui all'art. 63 della legge regionale n. 10/93 possa essere anche un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 494/96.
Si conferma nel contempo quanto contenuto nella circolare n. 719/93, come modificata ed integrata dalle circolari n. 974/98 e 977/98.
I responsabili dei servizi di medicina del lavoro delle Aziende unità sanitarie locali della Regione sono invitati a dare diffusione delle presenti direttive a tutti i soggetti interessati.
  L'Assessore: SANZARELLO 

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 01 marzo 2001 

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