Dalla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 18 del 16 aprile 1999
DECRETO 10 dicembre 1998.
Approvazione delle linee guida per la rimodulazione dell'attività
specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante riordino
della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 «Ridefinizione del sistema
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto l'art. 3, comma 10, del citato decreto legislativo che detta i criteri per
la definizione dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali e di ricovero diurno a scopo diagnostico;
Vista la nota che il Ministero della sanità ha inviato alle Regioni
inadempimenti, pervenuta a questo Assessorato in data 11 novembre 1998, con la
quale si diffidano le stesse a definire, entro trenta giorni dalla data di
ricezione, i criteri secondo i quali i direttori delle Aziende sanitarie
dovranno determinare il tempo massimo che può intercorrere tra la data della
richiesta delle prestazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 124/98 e l'erogazione delle prestazioni medesime;
Vista la nota prot. n. 4N40/3562 del 20 novembre 1998, con la quale è stato
trasmesso alla Presidenza della Regione, per il successivo inoltro alla VI
Commissione legislativa dell'ARS per il relativo parere, lo schema di
provvedimento relativo alle «Linee guida per la rimodulazione dell'attività
specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico»;
Considerato che a tutt'oggi la competente Commissione legislativa dell'ARS non
ha ancora fatto pervenire il proprio parere in merito alle linee guida sopra
citate e che il termine perentorio di trenta giorni concessi dal Ministero della
sanità andrà a scadere il giorno 11 dicembre 1998;
Ritenuto, comunque, di dover esercitare i poteri conferiti alle Regioni, ai
sensi del comma 10 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 124/98 e al fine di
non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 11 del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono confermate, sono
approvate le allegate linee guida per la rimodulazione dell'attività
specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico, che fanno
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1998.

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì
16 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 1.
Allegato
LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E DI RICOVERO DIURNO A SCOPO DIAGNOSTICO
Il decreto legislativo n. 124/98 all'art. 3, comma 10, stabilisce che le Regioni
disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle Aziende
sanitarie determinano il tempo massimo che può intercorrere tra la data della
richiesta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale nonché di ricovero
diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e l'erogazione delle stesse, e al
successivo comma 12 pone a carico delle Regioni l'adozione di appositi programmi
che, ispirandosi ai principi e criteri stabiliti dalla medesima norma,
consentano il rispetto delle tempestività di erogazione delle prestazioni
specialistiche.
Si ritiene pertanto di dover intervenire emanando un'apposita disciplina in
ordine all'individuazione degli strumenti idonei ad avviare un processo
finalizzato alla regolamentazione del settore nell'ambito delle strutture
pubbliche, al fine di assicurare l'effettiva accessibilità alle prestazioni,
sia con interventi di razionalizzazione della domanda, che con interventi tesi a
controllare ed aumentare il tempo di utilizzazione delle apparecchiature e delle
strutture, anche tramite forme di effettiva corresponsabilizzazione dei sanitari
sia dipendenti che convenzionati.
La finalità del provvedimento è quella di intervenire sul tema specifico
dell'assistenza specialistica ambulatoriale sia ospedaliera che territoriale, al
fine di facilitare i percorsi assistenziali e di razionalizzare l'attività in
un contesto idoneo a rispettare il principio di equità dell'accesso e di
uniformità dei tempi di attesa in ambito aziendale.
Si forniscono, quindi, le seguenti linee guida per la rimodulazione dell'attività
specialistica ambulatoriale ospedaliera e territoriale.
Aree di attività interessate sono:
1) assistenza specialistica ambulatoriale rivolta a pazienti esterni
erogata presso strutture ospedaliere o territoriali, come consulenza
specialistica al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta o
come diagnosi e trattamento di problemi clinici anche complessi, per i quali
comunque non è necessario il ricovero ospedaliero sia ordinario che di day
hospital.
In quest'ambito di attività va ricompresa anche la chirurgia ambulatoriale, per
interventi chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche invasive e
semi-invasive;
2) attività ambulatoriale di pre e post-ricovero, anche se, in quanto
funzionale alla degenza, va ricompresa nella tariffa DRG del ricovero
corrispondente ed è pertanto assimilata all'attività svolta per pazienti
ricoverati. In particolare ci si riferisce:
- all'attività ambulatoriale di pre-ospedalizzazione, svolta di norma
all'interno delle strutture ospedaliere, finalizzata alla predisposizione di un
successivo ricovero ospedaliero programmato;
- all'attività ambulatoriale di post-ricovero, attività diagnostica e
terapeutica erogata dall'ospedale in forma ambulatoriale, finalizzata al
completamento dell'iter diagnostico e terapeutico iniziato in degenza, in
conformità a quanto indicato nella lettera di dimissione, con riduzione della
durata di degenza stessa;
3) attività erogata in regime di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici.
Criteri per la gestione delle liste d'attesa
I tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni sono direttamente correlati
alle priorità delle stesse, individuate sulla scorta della gravità delle
condizioni cliniche del paziente e dell'appropriatezza delle indicazioni alla
prestazione medesima.
Pertanto, con riferimento ai superiori criteri, si prevedono:
- livello 1: prestazioni urgenti da effettuarsi possibilmente nell'arco
della giornata o in un periodo immediatamente successivo;
- livello 2: prestazioni urgenti differibili da effettuarsi entro 7
giorni;
- livello 3: prestazioni programmabili, per le quali il tempo massimo sarà
determinato dai direttori generali sulla base delle potenzialità delle
strutture aziendali e dei piani preventivi annuali, raggruppando le prestazioni
specialistiche in 4 tipologie: visite specialistiche, prestazioni di
laboratorio, prestazioni di diagnostica strumentale e prestazioni terapeutiche.
Pur trattandosi di prestazioni che non rivestono carattere d'urgenza, la loro
tempestiva effettuazione è requisito importante per assicurare la qualità e
l'efficacia del processo assistenziale. Il tempo massimo di attesa per
l'esecuzione di tali prestazioni non può, comunque, superare i 60 giorni.
Per quanto disciplinato, è necessario dare comunicazione formale al cittadino,
al momento in cui effettua la richiesta di prestazione, del tempo massimo
definito dall'azienda per la prestazione stessa.
In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di attesa l'azienda sanitaria è
tenuta ad esplicitare le motivazioni e a garantire in ogni caso la prestazione
presso altra azienda nell'ambito del territorio di riferimento o attraverso il
ricorso all'attività professionale intramoenia.
In quest'ultimo caso è a carico dell'azienda stessa il costo della prestazione
così resa, ad eccezione della quota di partecipazione alla spesa da parte del
cittadino, se dovuta, nella misura prevista dalle tariffe vigenti.
Di contro il cittadino è tenuto al pagamento della quota di partecipazione alla
spesa della prestazione prenotata, quando non preannunci l'impossibilità di
fruire delle prestazioni medesime.
Modello organizzativo
Da un punto di vista organizzativo il sistema dell'assistenza ambulatoriale dovrà,
in ogni caso, trovare un punto di coordinamento e di unitarietà a garanzia di
una migliore accessibilità per il cittadino e di un più razionale uso delle
risorse.
A questo scopo occorre creare una interfaccia tra il sistema delle prenotazioni
e il sistema erogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, così
come è necessario identificare per ogni struttura erogante un punto unico di
accoglienza, preferibilmente afferente alla direzione di distretto e/o alla
direzione sanitaria ospedaliera.
Le esigenze espresse potranno essere soddisfatte attraverso l'istituzione di una
struttura organizzativa che ha il compito di:
- raccordare le esigenze tecnico amministrative proprie del sistema delle
prenotazioni con quelle gestionali e sanitarie proprie del momento
dell'erogazione delle prestazioni;
- coordinare le iniziative necessarie al superamento della moltiplicazione
degli accessi, tra ambulatori della stessa struttura;
- orientare l'attività degli ambulatori sulla base delle richieste emerse
dal sistema delle prenotazioni;
- organizzare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali in coerenza con
le priorità individuate nella programmazione aziendale;
- assicurare presso altre aziende la prestazione non resa nei tempi
stabiliti.
L'espletamento delle funzioni sopra indicate comporta lo svolgimento delle
attività di:
1) coordinamento organizzativo delle attività dei diversi ambulatori e
del personale nonché della tenuta della documentazione e dei dati riguardanti
l'attività ambulatoriale;
2) programmazione degli accessi sulla base:
a) degli elementi forniti dal sistema di prenotazione;
b) dei criteri considerati per la formulazione delle liste
d'attesa;
3) comunicazione al sistema delle prenotazioni della disponibilità degli
ambulatori sia per le richieste urgenti che per l'attività programmata;
4) raccordo con centri di prenotazioni di altre aziende.
Registro delle prenotazioni
Il registro delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali previsto
dall'art. 3 della legge 724/94 costituisce per i direttori generali lo strumento
di vigilanza e controllo più efficace per la corretta applicazione della norma
di cui al decreto legislativo n. 124/98.
Si coglie l'occasione per precisare le caratteristiche principali che deve
possedere un registro di prenotazioni sia per le prestazioni ambulatoriali che
di ricovero ospedaliero, al fine di rendere omogenea tale applicazione sul
territorio regionale.
Tale registro è un documento formale di tipo cartaceo o informatizzato che
contiene:
- data di richiesta della prenotazione da parte del cittadino;
- cognome e nome;
- indirizzo e recapito telefonico;
- tipo di prestazione richiesta, classificata secondo il nomenclatore
tariffario regionale;
- medico proponente;
- data prevista per l'effettuazione della prestazione;
- classificazione delle prestazioni sulla base dei criteri di priorità
espressi in precedenza.
Il direttore sanitario dell'azienda è responsabile della definizione delle
procedure relative alla registrazione delle prenotazioni, dell'esplicitazione
dei criteri clinici che identificano le priorità per l'accesso alle
prestazioni, vigila sulla corretta tenuta del registro stesso.
Disciplina del rispetto della tempestività dell'erogazione delle prestazioni
Da realizzarsi mediante l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
A1 Interventi di razionalizzazione della domanda
a) stima della domanda nel bacino di utenza di riferimento;
b) coinvolgimento di medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta anche mediante l'attivazione delle procedure di rispetto dei
livelli di spesa programmati, dell'appropriatezza delle prestazioni richieste ed
evitando l'inappropriata ripetizione di prestazioni ravvicinate;
A2 Interventi di razionalizzazione dell'offerta
a) aumento dei tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature;
b) attivazione, ove possibile, di almeno due turni diurni con uno
standard di almeno 36 ore settimanali;
c) articolazione degli orari di presenza degli specialisti
(dipendenti e convenzionati ambulatoriali) in turni che garantiscano, per le
prestazioni correlate, la possibilità di eseguire prestazioni in successione
immediata evitando la necessità di ripetuti accessi da parte dell'assistito;
d) promozione, da parte dei direttori generali, di appositi accordi
tendenti ad incentivare la produttività dei presidi ambulatoriali e delle
dotazioni strumentali attraverso:
1) attivazione di forme di remunerazione legate al risultato, previste dai
contratti di lavoro del personale dipendente o convenzionato;
2) adozione di progetti incentivanti.
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001
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