Dalla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 34 del 6 luglio 2001
DECRETO 12 giugno 2001
Aggiornamento delle tariffe di trasferimento degli emoderivati.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189, con il quale sono state costituite le Aziende sanitarie e nominati i direttori generali delle stesse, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5;
Visto il decreto n. 3061 del 9 novembre 1992, con il quale il servizio trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo è stato individuato quale Centro regionale di coordinamento e compensazione, che ha il compito di inviare il plasma all'Azienda produttrice di emoderivati e di distribuire il prodotto lavorato ai presidi ospedalieri della Regione;
Vista la nota assessoriale n. 30 del 21 maggio 1996, con la quale è stata affidata all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo la gestione di tutti i provvedimenti relativi all'espletamento della gara per la stipula della convenzione;
Considerato che occorre riorganizzare i criteri di compensazione finanziaria sia del plasma affidato all'industria per la lavorazione che della valorizzazione degli emoderivati che si ottengono nonché quelli che si utilizzano;
Ravvisato che il costo presunto complessivo annuo del servizio di trasformazione del plasma è di L. 5.000.000.000 e che questa somma sarà attribuita all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo;
Ritenuto necessario quantificare il compenso da attribuire alle Aziende sanitarie, a decorrere dall'anno 2002, che inviano il plasma alla lavorazione per la produzione di emoderivati, ciò al fine anche di incentivare la donazione del sangue secondo il seguente criterio:
- per il plasma di categ. A L. 324.000xlitro;
- per il plasma di categ. B e C L. 124.000xlitro;
con valori unitari per singola unità di plasma ceduto all'industria non inferiori a: per la categoria A 530 ml.; per la categoria B e C 230 ml.;
Ritenuto, altresì, di individuare le seguenti tariffe per il trasferimento degli emoderivati:
Albumina L. 5.200 al grammo;
Gammagl. endovena L. 40.000 al grammo;
Fattore VIII L. 500 U.I.;
Fattore IX L. 500 U.I.;
Decreta:
Art. 1
Ogni anno verrà attribuito, in via forfettaria, per il servizio di trasformazione del plasma L. 5.000.000.000 all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo.
Art. 2
Il compenso da attribuire alle Aziende sanitarie, a decorrere dall'anno 2002, che inviano il plasma alla lavorazione per la produzione di emoderivati, è il seguente:
- per il plasma di categ. A L. 324.000xlitro;
- per il plasma di categ. B e C L. 124.000xlitro;
con valori unitari per singola unità di plasma ceduto all'industria non inferiori a: per la categoria A 530 ml.; per la categoria B e C 230 ml.
Art. 3
Le tariffe di trasferimento degli emoderivati, sempre a decorrere dall'anno 2002, sono le seguenti:
Albumina L. 5.200 al grammo;
Gammagl. endovena L. 40.000 al grammo;
Fattore VIII L. 500 U.I.;
Fattore IX L. 500 U.I.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 giugno 2001.
PROVENZANO
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 05 settembre 2001
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