Dalla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 12 del 23 marzo 2001
DECRETO 14 marzo 2001.
Principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale da parte delle Aziende
sanitarie.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e
integrazioni tra cui il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'art. 3, comma 1/bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, in
base al quale devono essere dettati da questa Amministrazione i principi e i
criteri per la formulazione da parte delle Unità sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere dell'atto aziendale disciplinante l'organizzazione ed il
funzionamento delle stesse aziende;
Ritenuto di dovere procedere alla formulazione ed all'emanazione di tali
principi e criteri in attuazione al contenuto delle sopra richiamate
disposizioni;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1/bis, del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7
giugno 2000, n. 168, sono approvati i principi e i criteri per l'adozione da
parte delle Aziende sanitarie dell'atto aziendale, principi e criteri formulati
nello schema che viene allegato al presente decreto con lettera A per farne
parte integrante e sostanziale.
I direttori generali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2001.
Allegato A
PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE
Premessa
Il decreto legislativo n. 229/99 modificativo del decreto legislativo n. 502/92
ha concluso il processo di aziendalizzazione definendo le unità sanitarie
locali come Aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale,
la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di
diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione ai
sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 229/99, come
modificato dall'art.1 del decreto legislativo n. 168/2000.
Conseguentemente, l'attività e i modelli organizzativi delle Aziende devono
uniformarsi in maniera sempre più compiuta ai principi dell'aziendalizzazione,
allo scopo di liberare l'attività gestionale dai vincoli di natura procedurale
propri della pubblica amministrazione e realizzare il massimo grado di
flessibilità e dinamicità al fine di assicurare la qualità dei servizi, nel
rispetto delle scelte effettuate dall'ordinamento di distinzione delle
attribuzioni dei tre livelli del SSN (centrale, regionale e aziendale).
La Regione siciliana, con l'adozione del Piano sanitario regionale 2000-2002, ha
proceduto all'individuazione degli obiettivi essenziali di salute. Spetta alle
Aziende attivare i meccanismi che, in risposta alla domanda di salute espressa e
nell'ambito delle risorse assegnate, condurranno all'elaborazione dei piani
triennali, dei piani annuali di attività e dei piani attuativi locali.
Le Aziende, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali e per
conseguire tali obiettivi, devono adottare l'atto aziendale, che si pone come
strumento essenziale per pervenire alla qualificazione delle proprie strutture e
delle professionalità esistenti al suo interno, tenendo conto della domanda
sanitaria espressa dai cittadini.
Art. 1
Principi generali
L'art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n.229/99 prevede che
l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie sono disciplinate
con atto aziendale di diritto privato sulla base della programmazione nazionale
e regionale e in conformità ai principi ed ai criteri di cui al presente
schema.
1. L'organizzazione e le attività delle Aziende sanitarie, nell'ambito
delle risorse disponibili, devono essere improntate a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli
obiettivi posti dagli atti di programmazione nazionale e regionale, l'erogazione
delle prestazioni essenziali, lo sviluppo del sistema qualità, la miglior
accessibilità dei servizi al cittadino, il raccordo istituzionale con gli enti
locali attraverso la conferenza dei sindaci, il collegamento con le altre
organizzazioni sanitarie e con il volontariato.
2. Le Aziende unità sanitarie locali, in particolare, provvedono alla
programmazione ed alla gestione delle attività sanitarie ivi comprese quelle di
prevenzione di cui all'art. 7/bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive
integrazioni e modificazioni e delle attività socio-assistenziali, anche
tenendo conto delle indicazioni e delle direttive dell'Assessorato regionale
della sanità.
3. Devono essere contenuti nell'atto aziendale:
a) l'individuazione delle strutture operative complesse dotate di
autonomia gestionale tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
e la competenza dei relativi responsabili;
b) l'articolazione dei distretti sulla base e secondo le modalità
indicate nel Piano sanitario regionale 2000-2002;
c) l'individuazione e le modalità di costituzione e di
funzionamento dei dipartimenti secondo anche le indicazioni contenute nel piano
sanitario regionale 2000-2002 nonché l'individuazione, all'interno degli
stessi, delle strutture complesse e semplici;
d) la disciplina delle attribuzioni ai dirigenti di cui all'art.
15/bis del decreto legislativo n. 229/99 dei compiti per l'attuazione degli
obiettivi individuati dalla programmazione aziendale nel rispetto delle modalità
operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi, nell'ambito
delle risorse assegnate;
e) i criteri per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, nel
rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di
lavoro, nonché le modalità per la verifica dei risultati come previsto
dall'art. 15/ter del decreto stesso;
f) le disposizioni generali in materia di affidamento di appalti e
di forniture di beni e servizi per importi inferiori a quelli previsti dalla
legislazione comunitaria.
4. Il direttore generale adotta entro 60 giorni l'atto aziendale e lo trasmette
all'Assessore regionale per la sanità per la verifica di conformità con la
programmazione nazionale e regionale e con i principi e criteri indicati nel
presente provvedimento. Qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento del
provvedimento non vengano mossi rilievi, la verifica si intende positivamente
resa.
Art. 2
Direzione aziendale
1. La direzione aziendale è costituita dal direttore generale, che ha la
responsabilità della gestione dell'azienda, dal direttore sanitario e dal
direttore amministrativo. Nell'ambito della direzione aziendale operano il
collegio di direzione ed il servizio per il controllo interno.
2. Il direttore generale si avvale per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di
quelle ad alta integrazione sanitaria del collegio di direzione, così
costituito:
| |
a) |
direttore
generale con funzioni di presidente; |
| |
b) |
direttore
sanitario; |
| |
c) |
direttore
amministrativo; |
| |
d) |
direttori dei
dipartimenti; |
| |
e) |
direttori dei
distretti; |
| |
f) |
direttori dei
presidi ospedalieri. |
3. Il direttore generale adotta il regolamento per il funzionamento del collegio
di direzione, prevedendo in particolare che le sedute saranno valide con la
partecipazione di almeno la metà dei componenti.
4. Il collegio di direzione svolge i compiti ad esso attribuiti dall'art. 17 del
decreto legislativo n. 19 giugno 1999, n. 229; in particolare il direttore
generale si avvarrà dello stesso per la elaborazione del programma di attività
dell'Azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in
attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
Il collegio di direzione, avvalendosi della collaborazione dei responsabili
delle funzioni "Qualità" e "Formazione", contribuisce
altresì all'elaborazione del piano per la realizzazione del sistema qualità
aziendale come definito dal P.S.R.
5. E' organo dell'Azienda altresì il collegio sindacale la cui
composizione ed attività sono disciplinate dalla legge (art. 3 ter del decreto
legislativo n. 19 giugno 1999, n. 229).
6. Il consiglio dei sanitari previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 è organismo elettivo dell'Azienda con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, cui compete l'emissione di pareri
obbligatori per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti.
Art. 3
Competenze del direttore generale
1. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda ed è
responsabile della gestione complessiva aziendale che si esercita attraverso la
definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare, nonché attraverso la
verifica della rispondenza dei risultati di attività e di gestione rispetto
agli indirizzi impartiti.
2. Il direttore generale, sulla base di opportune intese con la conferenza
dei sindaci, assicura i rapporti tra quest'ultima e l'azienda, garantendo se
necessario, i supporti affinché la conferenza possa svolgere la sua funzione di
indirizzo e di controllo.
3. Il direttore generale esercita le funzioni direttamente o mediante
delega secondo le modalità e nelle forme indicate nell'atto aziendale. Il
predetto esercita le proprie funzioni con atti di diritto privato o, nei casi
previsti dalla legge, attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà di forma,
nei limiti previsti dal codice civile, ed in particolare non richiedono
motivazione, salvo che questa non sia prevista da specifiche disposizioni.
I provvedimenti amministrativi sono emanati nel rispetto della legge n. 241/90 e
successive integrazioni e dai principi generali dell'azione amministrativa.
4. Sono riservati alla competenza del direttore generale:
a) l'adozione dell'atto aziendale;
b) l'adozione di tutti gli atti relativi ai piani strategici
pluriennali ed ai piani programmatici annuali di attività;
c) l'adozione di tutti gli atti riguardanti la definizione di
obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa;
d) l'adozione di tutti gli atti relativi alla programmazione
economico-finanziaria e di bilancio, compresi quelli relativi alla gestione
attraverso la metodologia della negoziazione per budget;
e) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione
tra le strutture complesse;
f) l'adozione di tutti gli atti riguardanti l'acquisizione di beni
e servizi per importi superiori alla quota delegata alla gestione del direttore
amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori di dipartimento e dei
direttori di distretto. Non sono comunque delegabili i contratti per importi
superiori alla soglia comunitaria;
g) l'adozione di tutti gli atti aventi come oggetto la determinazione di
tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
h) gli atti di nomina, di designazione, di sospensione, di
decadenza riservati da specifiche disposizioni alla competenza del direttore
generale;
i) gli atti relativi al personale, concernenti:
- la nomina dei direttori di dipartimento e dei direttori di distretto e
la verifica degli stessi;
- la nomina dei direttori di struttura complessa e dei responsabili di struttura
semplice e la verifica degli stessi;
- l'attribuzione o la definizione degli incarichi di collaborazione
esterna;
- i provvedimenti di mobilità interna delle figure dirigenziali
dell'azienda;
- l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari;
- la nomina dei componenti del collegio tecnico e del nucleo di
valutazione;
- la individuazione dei collaboratori alle sue dirette dipendenze, nonché del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- ogni altro atto concernente la scelta delle risorse umane.
5. Il direttore generale, fermo restando l'esercizio dei compiti di cui sopra, e
salva la ripartizione di competenze da operare con il regolamento di
organizzazione, può delegare funzioni con riferimento ad ambiti settoriali di
attività ovvero all'adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto
pubblico al direttore amministrativo, al direttore sanitario, ai direttori di
dipartimento ed ai direttori dei distretti.
6. La delega relativa all'attività di diritto privato è conferita per
iscritto nei modi e nelle forme rapportate alla tipologia di attività delegata
e di essa deve darsi idonea pubblicità; la delega relativa all'attività di
diritto pubblico è disposta dal direttore generale con apposito provvedimento
da pubblicare all'albo dell'Azienda.
7. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità a qualsiasi effetto interno
ed esterno degli atti compiuti.
8. L'esercizio, delle funzioni delegate deve avvenire:
a) nel rispetto della normativa generale e specifica e delle norme
del codice civile di cui al capo IX del titolo III ed al capo VI del titolo II
del libro quarto, afferenti il mandato e la rappresentanza;
b) nel rispetto degli obiettivi generali dell'Azienda;
c) garantendo la trasparenza, la esaustività e la chiarezza
espositiva della motivazione e della decisione degli atti adottati;
d) nel rispetto della compatibilità finanziaria.
9. L'attività delegata non è soggetta a controllo preventivo e diventa
esecutiva nelle forme di legge.
10. Il direttore generale, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, può annullare di ufficio e/o revocare i provvedimenti
amministrativi illegittimi o inopportuni, nonché assumere, rispetto agli atti
di diritto privato invalidi o non convenienti, le iniziative consentite dal
codice civile.
Art. 4
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo
1. L'atto aziendale delinea l'azione del direttore sanitario tenendo
presente in particolare, che lo stesso concorre al governo aziendale
partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione
annuale sanitaria dell'Azienda. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui
attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.
2. L'atto aziendale delinea l'azione del direttore amministrativo tenendo
presente, in particolare, che lo stesso concorre al governo aziendale
partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione
annuale dell'Azienda e coadiuva il direttore generale nella definizione e
direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso
svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti
aziendali attuativi.
Art. 5
I dipartimenti
1. Il dipartimento va considerato quale struttura di coordinamento per lo
svolgimento di funzioni complesse e pertanto in quanto aggregazione
organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti
con la direzione aziendale e con gli altri dipartimenti. Il dipartimento è
dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica e,
nell'ambito delle risorse assegnate, è organizzato in centri di
costo/responsabilità.
2. Il dipartimento è costituito da strutture organizzative semplici e complesse
che per omogeneità, affinità e complementarietà hanno comuni finalità. Le
strutture afferenti al dipartimento hanno autonomia e responsabilità
nell'ambito di un modello organizzativo e gestionale comune.
3. Le articolazioni del dipartimento sono definite dalla direzione aziendale
sulla base dei criteri fissati dagli atti di programmazione ed organizzazione
interna. Fermo restando quanto previsto in materia di personale dal decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la struttura
semplice, individuata sulla base dell'atto aziendale, va intesa come modulo
organizzativo, inserito di norma all'interno di una struttura complessa, cui
sono affidate competenze specialistiche anche di elevata complessità e la cui
conduzione può essere affidata ad un responsabile ai sensi
dell'art.15-terdecies del decreto legislativo n.502/92 e dei vigenti CC.NN.LL.
4. Per quanto riguarda la tipologia e l'articolazione dei dipartimenti
vengono confermate le indicazioni al riguardo presenti nel Piano sanitario
regionale 2000-2002. Fermo restando quanto ivi previsto per le Aziende
ospedaliere costituite da più presidi ospedalieri per le quali non può essere
individuato più di un dipartimento per singola tipologia, i direttori generali
delle Aziende unità sanitarie locali, in sede di adozione dell'atto aziendale,
dovranno valutare l'opportunità di applicare la medesima prescrizione anche con
riferimento ai presidi ospedalieri dipendenti dalle stesse Aziende
territorialmente vicini e ben collegati fra di loro.
5. I direttori generali dovranno prevedere nell'atto aziendale i criteri
generali sulla base dei quali stilare i regolamenti di funzionamento dei singoli
dipartimenti individuando i seguenti elementi:
- definizione;
- funzioni assegnate ed obiettivi da raggiungere;
- organi (composizione, modalità di nomina e revoca, funzioni e
responsabilità);
- compiti del direttore del dipartimento;
- risorse del dipartimento - Meccanismi operativi di gestione (individuazione
centri di costo/responsabilità dipartimentali, budget);
- relazioni: con la direzione generale; con gli altri dipartimenti;
all'interno del dipartimento.
Art. 6
Il dipartimento di prevenzione
1. Nell'atto aziendale va prevista altresì la istituzione del
dipartimento di prevenzione, quale struttura operativa dell'Azienda unità
sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva perseguendo
obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle
disabilità, miglioramento della qualità della vita. A tal fine il dipartimento
di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di
nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante
iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda unità
sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di
operatori di diverse discipline. In base alla definizione dei livelli essenziali
di assistenza il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di
prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità
sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita
anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e
sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza
epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie,
farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela
igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione
della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in
collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
Il dipartimento di prevenzione ha autonomia organizzativa e contabile ed è
organizzato in centri di costo e di responsabilità.
Il dipartimento di prevenzione si articola in tre aree dipartimentali:
1) area di sanità pubblica;
2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
3) area di sanità pubblica veterinaria.
Le articolazioni delle aree dipartimentali in strutture organizzative sono
definite dalle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della sanità.
2. Il comitato del dipartimento di prevenzione
1. Il comitato del dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che
coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed
ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di
partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture
dipartimentali.
Il comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo all'interno del
quale vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo
tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso,
utili alla definizione del piano di attività e del budget da sottoporre alla
direzione generale da parte del direttore di dipartimento.
I compiti del comitato del dipartimento di prevenzione e le relazioni con il
direttore del dipartimento sono stabiliti dalle linee guida emanate
dall'Assessorato regionale della sanità.
Art. 7
Distretto
1. Il distretto è l'articolazione territoriale al cui livello il servizio
sanitario regionale attiva il percorso assistenziale e realizza l'integrazione
tra attività sanitaria e sociale secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazione.
Esso opera sulla base delle risorse assegnate, negoziate con la Direzione
aziendale e definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di
riferimento.
2. Sono compiti del distretto:
a) assicurare l'assistenza primaria relativa alle attività
sanitarie e socio-sanitarie, ivi compresa la continuità assistenziale ed il
necessario rapporto tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta, i servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi specialistici
ambulatoriali, attraverso l'analisi dei bisogni di salute espressi dalla comunità
locale, individuando, in relazione alle capacità operative, i livelli aggregati
di erogazione dell'offerta;
b) assicurare il coordinamento della propria attività con quella
del dipartimento di prevenzione, degli altri dipartimenti territoriali, ove
istituiti, e dei presidi ospedalieri;
c) garantire la fruizione dei servizi prodotti dai presidi
distrettuali e quelli forniti da altri presidi, assicurando l'integrazione tra
servizi ospedalieri e territoriali;
d) attivare ed attuare protocolli diagnostici e terapeutici
adottati dall'Azienda;
e) sviluppare iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli
utenti;
f) concorrere, con le proprie risorse, ai programmi di prevenzione
concordati con il dipartimento di prevenzione.
3. Il distretto articola l'organizzazione dei servizi tenendo conto della realtà
del territorio. Le attività di erogazione delle prestazioni, salvo quanto
disciplinato diversamente dalla programmazione regionale, sono svolte dai
distretti ed organizzate in unità funzionali. Dovranno adottarsi tutte le
necessarie misure per garantire la facile accessibilità alle prestazioni
specialistiche, in particolare quelle delle branche a visita, e la riduzione dei
tempi di attesa, per le prestazioni strumentali.
4. In ogni distretto il direttore generale, nomina un direttore, in
conformità alle norme vigenti.
5. In ogni distretto è istituito un ufficio di coordinamento composto
dalle figure professionali operanti nel distretto ed in particolare:
| |
a) |
un dirigente
medico dell'area assistenza sanitaria di base; |
| |
b) |
un dirigente
dell'area sanitaria non medica; |
| |
c) |
un dirigente
amministrativo; |
| |
d) |
un medico
convenzionato di medicina generale; |
| |
e) |
un pediatra di
libera scelta; |
| |
f) |
uno specialista
ambulatoriale convenzionato; |
| |
g) |
un assistente
sociale; |
| |
h) |
un infermiere; |
| |
i) |
un tecnico
sanitario. |
La scelta dei componenti è effettuata dal direttore generale su proposta del
direttore di distretto.
Art. 8
Risorse
1. L'utilizzo delle risorse umane dovrà avvenire nel rispetto delle effettive
esigenze anche per quel che concerne il reperimento di specifiche professionalità,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il regolare funzionamento delle Aziende è garantito dal sistema di
finanziamento che si fonda sulle quote di Fondo sanitario regionale assegnate,
sulle entrate proprie, (proventi collegati all'attività di intramoenia,
prestazioni ambulatoriali, ticket, redditi provenienti dalla gestione del
patrimonio, etc.).
Pertanto le aziende, nell'ambito delle risorse assegnate, attuano tutte le
necessarie misure rivolte a garantire i livelli essenziali di assistenza
individuati nel P.S.R. e nei Piani adottati dalle Aziende, nonché alla
riqualificazione della spesa.
Provvedono inoltre alla salvaguardia, alla valorizzazione e all'aumento della
redditività del patrimonio immobiliare indisponibile e disponibile, adottando
un regolamento aziendale di amministrazione e gestione dello stesso, nel quale
dovrà tenersi conto della necessità di prevedere una corretta procedura di
ammortamento finalizzata al reintegro delle risorse disponibili.
L'Azienda dovrà altresì adottare modalità organizzative e procedure di
programmazione della acquisizione e manutenzione delle apparecchiature
biomediche e dei dispositivi medici per il miglioramento dell'assistenza allo
scopo di garantire l'uso sicuro, economico ed appropriato delle attrezzature.
Art. 9
Appalti e forniture
1. Le aziende sanitarie provvedono alla programmazione almeno annuale delle
forniture di beni e servizi, in modo da conseguire economie di gestione nello
svolgimento della propria attività; le relative forniture non possono essere
artificiosamente suddivise in più contratti tendenti a sottrarle
all'applicazione della relativa disciplina.
2. I contratti di fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a
quello stabilito dalla normativa comunitaria, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale e
sulla base dei seguenti criteri:
a) nelle contrattazioni si osserveranno le norme contenute nel
codice civile e nelle altre leggi complementari;
b) l'affidamento al contraente nei contratti attivi ed in quelli passivi,
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e della massima concorrenzialità,
con la costante valutazione dei criteri di economicità, di efficacia ed
efficienza, assicurando il positivo rapporto costi/benefici;
3. In caso di delega valgono i criteri indicati nelle linee 7) e 8) del
precedente punto III.
Art. 10
Prestazioni
1. Le aziende dovranno garantire le prestazioni sanitarie di competenza,
concernenti le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
organizzando i relativi servizi di area ospedaliera e territoriale, in funzione
dei loro compiti attuativi e quindi della loro "mission" all'interno
del S.S.R.
Art. 11
Controlli interni e sistema di qualità aziendale
1. Il direttore generale nell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti
attuativi dovrà altresì richiamarsi ai principi informatori della
semplificazione dell'azione amministrativa (legge n. 241/90, e successive
integrazioni, legge regionale n. 10/91) e di organizzazione (decreto legislativo
n. 29/93 e successive modificazioni), al fine di garantire la coerenza delle
attività poste in essere, ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia,
razionalizzazione e contenimento dell'onere economico, con tendenza alla
massimizzazione degli effetti dell'impiego delle risorse per il raggiungimento
degli obiettivi.
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla individuazione di un
sistema di monitoraggio e di valutazione che comprenda oltre al controllo di
regolarità amministrativa e contabile, esercitato dal collegio sindacale, anche
il controllo di gestione, la valutazione del personale, la valutazione ed il
controllo strategico dell'attuazione delle scelte contenute nelle direttive e
negli atti di programmazione.
2. Il direttore generale di ciascuna azienda sanitaria dovrà adottare il
programma per la creazione di un sistema di qualità, assumendo come obiettivo
proprio l'adozione e la implementazione delle logiche e degli strumenti della
"Qualità totale", come delineato nel Piano sanitario regionale.
Art. 12
Relazione annuale
Il direttore generale dell'azienda produrrà una relazione annuale nella quale
si forniranno notizie e dati sul raggiungimento degli obiettivi di salute e sul
funzionamento dei servizi, nonché sulla utilizzazione delle risorse assegnate.
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 23 marzo 2001
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