Dalla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 19 del 18 aprile 1998
DECRETO 16 gennaio 1998.
Direttive per l'organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici universitari ai sensi degli artt.
29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 1978;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, l'art.
4, comma 10, dello stesso, a mente del quale le Regioni, nel provvedere alla
riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, organizzano gli
stessi presidi in dipartimenti;
Visti gli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30,
mediante i quali, nel dare applicazione al precitato art. 4 del decreto
legislativo n. 502/92, si è definita la natura del dipartimento ospedaliero,
indicandone, altresì, l'organizzazione, i compiti e le finalità;
Vista la legge n. 20/94;
Ritenuto di dovere emanare specifiche direttive al fine di porre una uniforme
disciplina per l'attuazione nella Regione siciliana delle norme concernenti
l'organizzazione in dipartimenti ospedalieri, nel quadro di un'azione volta alla
realizzazione di insiemi operativi finalizzati di risorsa concorrenti allo scopo
di favorire la globalità dell'intervento rispetto al bisogno assistenziale e
all'economicità della gestione;
Decreta:
Art. 1
Per l'organizzazione, secondo il modello dipartimentale previsto dagli artt. 29
e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 delle Aziende unità
sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici
universitari operanti nella Regione siciliana, sono adottate le direttive
allegate al presente decreto, che dello stesso fanno parte integrante.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto
controllo, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 20/94, e,
successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la
pubblicazione.
Palermo, 16 gennaio 1998.

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì
27 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 9.
Allegato
DIRETTIVE
PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DIPARTIMENTALE NELLE AZIENDE OSPEDALIERE,
NELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
E NEI POLICLINICI UNIVERSITARI
Al fine di rendere omogenea nel territorio della Regione l'applicazione delle
norme relative all'istituzione dei dipartimenti e garantire l'efficienza e
l'efficacia del modello organizzativo si dispone quanto segue.
Premesse
«Il dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o
complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro
interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità
professionale. Le unità operative costituenti il dipartimento, mirano a dare
risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti
assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di comportamento
assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale».
L'individuazione dei dipartimenti sarà in funzione delle unità operative
presenti nelle singole aziende e degli obiettivi che queste ultime debbono
conseguire.
Nelle Aziende unità sanitarie locali si possono costituire "dipartimenti
transmurali", cioè di raccordo ospedale-territorio, quali ad esempio:
— dipartimento di riabilitazione e lungodegenza;
— dipartimento di salute mentale;
— dipartimento materno-infantile.
Complessivamente i compiti del dipartimento possono riassumersi in:
— assistenza;
— formazione e aggiornamento;
— didattica;
— ricerca;
— educazione ed informazione sanitaria.
a) Assistenza
L'assistenza dovrà essere garantita attraverso l'individuazione ed il
coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie nell'ambito di un
approccio globale al paziente, per mezzo delle seguenti attività:
— preospedalizzazione;
— attività ambulatoriale;
— day hospital;
— day surgery;
— ricovero ordinario;
— riabilitazione;
— ospedalizzazione a domicilio.
b) Formazione e aggiornamento
La formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito delle
differenti unità operative, trova nel dipartimento la sede idonea al suo
svolgimento in quanto consente una concentrazione maggiore di iniziative ed
esperienze al riguardo.
c) Didattica
La didattica è rivolta alle figure professionali, nell'ambito dei rispettivi
diplomi universitari, ed ai medici specializzandi. Quanto sopra disciplinato
dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni.
d) Ricerca
La ricerca deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi propri
dell'istituzione dipartimentale, attraverso il coordinamento delle iniziative più
significative e l'attivazione dei necessari collegamenti con altre istituzioni.
e) Educazione ed informazione sanitaria
Il dipartimento contribuisce alla promozione e diffusione dell'educazione alla
salute, istituendo una serie di iniziative, indirizzate al singolo paziente o in
collaborazione con enti ed istituzioni diverse, riguardanti specifiche tematiche
identificate come prioritarie rispetto agli obiettivi e mirate alle tipologie
dei pazienti assistiti nell'ambito del dipartimento.
Le attività del dipartimento possono, in particolare, essere ricondotte a:
a) l'utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali e delle
apparecchiature, che deve essere finalizzata ad una migliore gestione delle
risorse a disposizione al fine di consentire una più completa assistenza al
malato; a tal fine, ove possibile, si tenderà alla allocazione delle unità
operative facenti parte del dipartimento in spazi contigui;
b) il coordinamento con le relative attività extraospedaliere per
un'integrazione dei servizi dipartimentali con quelli del territorio.
Una delle caratteristiche principali del dipartimento è, infatti, costituita
dalla possibilità offerta ai pazienti di garantire la loro continuità
assistenziale. Tale funzione è svolta in modo peculiare nell'ambito dei
dipartimenti "transmurali";
c) lo studio, l'applicazione e la verifica di sistemi per conferire
la maggiore possibile omogeneità alle procedure organizzative, ed
assistenziali;
d) la promozione di iniziative finalizzate all'umanizzazione
dell'assistenza all'interno delle strutture dipartimentali;
e) l'individuazione e la promozione di nuove attività o di nuovi
modelli operativi nello specifico campo di competenza;
f) l'organizzazione della didattica, la ricerca e l'educazione e
l'informazione sanitaria.
CRITERI ATTUATIVI
La legge regionale n. 30/93 identifica agli artt. 29, 30 e 31 i dipartimenti
ospedalieri, l'organizzazione e le finalità degli stessi. Occorre in questa
sede sottolineare la centralità che occupa questo modello organizzativo nella
programmazione e nello sviluppo dell'aggiornamento e della ricerca scientifica
nelle discipline afferenti al dipartimento.
L'obiettivo che si vuole raggiungere è la costituzione del dipartimento per
funzioni omogenee cioè sostanzialmente l'accorpamento di più funzioni in un
unico contenitore senza che le unità operative ospedaliere perdano la loro
autonomia.
Ciascuna unità operativa afferente al dipartimento metterà a disposizione il
10% dei propri posti letto per le finalità comuni dell'attività
dipartimentale; atteso che il residuo 90% dei posti letto è destinato alle
finalità proprie di ciascuna unità operativa anche al fine di garantire i
preventivi annuali delle prestazioni, nel rispetto della legge finanziaria 1998.
In conseguenza di quanto sopra detto, si ribadisce che la disponibilità di
posti letto utilizzabile per le finalità comuni dell'attività dipartimentale,
tra le varie unità operative, rimane limitato al 10%.
Al di là della dipartimentalizzazione all'interno del singolo presidio, è
evidente che nel caso di accorpamenti di più presidi ospedalieri o nel caso
della presenza di più presidi nell'ambito della stessa azienda si procederà ad
una dipartimentalizzazione interpresidio.
Premesso che l'istituzione di un dipartimento impegna anche risorse economiche,
va evitato il proliferare dell'istituto dipartimentale, pertanto, nell'ottica di
limitarne il numero a quelli realmente necessari, appare ovvia l'opportunità di
tendere alla realizzazione di grandi dipartimenti con obiettivi comuni, miranti
all'integrazione ed omogeneizzazione di discipline equipollenti ed affini, ed
integrando negli stessi il maggior numero di unità operative, che conservano la
propria autonomia. Quanto sopra in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di
accompagnamento alla legge finanziaria 1996 e cioè dalla legge 28 dicembre
1995, n. 549: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che
sottolinea come tale modello organizzativo sia in grado di «consentire a
servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare
ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie».
Rimane in capo all'autonomia gestionale del direttore generale il compito di
modellare il dipartimento sull'assetto organizzativo dell'azienda, privilegiando
l'istituzione dei seguenti dipartimenti:
— dipartimento di medicina;
— dipartimento di chirurgia;
— dipartimento dei servizi.
Per ciò che concerne i dipartimenti di emergenza, vanno realizzati nel rispetto
delle specifiche leggi regionali in materia.
Nelle Aziende ospedaliere formate da più ospedali non può essere individuato
più di un dipartimento per ciascuna delle organizzazioni dipartimentali sopra
indicate (medicina, chirurgia, servizi).
Le unità operative sono incardinate nel relativo dipartimento in ragione della
prevalenza dell'attività svolta; pertanto, ciascuna unità operativa non può
fare parte di più dipartimenti.
Si ritiene, altresì, che gli ospedali specializzati, insistenti all'interno di
Aziende ospedaliere, devono avere, ove possibile, un'organizzazione
dipartimentale propria coerentemente con le disposizioni di cui alle presenti
direttive.
Il coordinatore del dipartimento è il portavoce che rappresenta alla direzione
dell'azienda le istanze formalmente deliberate dal comitato di dipartimento.
Per ciò che concerne i dipartimenti interaziendali, tra Aziende ospedaliere e
Aziende sanitarie locali o tra più Aziende ospedaliere, si fa riferimento a
quanto previsto dalla legge regionale n. 25/96.
Sulla base degli aspetti finanziari sopra richiamati i direttori generali delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende unità sanitarie locali dovranno adeguare
ogni atto deliberativo, ivi compresi quelli già eventualmente adottati in
materia, alle presenti direttive.
Si rimane in attesa di puntuale, corretto adempimento.
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001
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