Dalla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°
5 del 2 febbraio 2001
DECRETO 19 dicembre 2000.
Rinnovo del decreto 12 agosto 1997, concernente esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie
alla ricerca di portatore di talassemia, per il triennio 2001-2003.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto l'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Visto il decreto 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 53, parte I, del 27 settembre 1997, riguardante
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di
laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia ed, in
particolare, l'art. 4 dello stesso;
Vista la circolare 2 febbraio 1998, n. 946, esplicativa del citato decreto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.
11 del 7 marzo 1998;
Considerato che gli interventi previsti dal citato decreto attraverso
l'applicazione del protocollo tecnico-diagnostico per la ricerca dello stato di
portatore sano di talassemia e di emoglobinopatia perseguono il miglioramento
della qualità dei tests eseguiti nell'ottica di un controllo dei livelli di
incidenza annuale della malattia;
Ritenuto che, allo stato attuale, è opportuno garantire il mantenimento della
validità delle disposizioni previste dal citato decreto anche per il triennio
2001-2003;
Decreta:
Art. 1
Le disposizioni di cui al decreto 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte I, del 27 settembre 1997 sono
rinnovate per il triennio 2001-2003.
Entro il 31 dicembre 2003 verrà valutata l'opportunità di un ulteriore rinnovo
delle stesse.
Art. 2
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 dicembre 2000.
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001
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