Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 18 del 11 aprile 1998

DECRETO 28 giugno 1997.
Determinazione dei posti letto di day hospital presso Aziende ospedaliere pubbliche, strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente e strutture private convenzionate.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.R. 28 ottobre 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Visto il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382;
Vista la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 1996, n. 446, con la quale si è proceduto alla rideterminazione dei posti letto della rete ospedaliera regionale ai sensi della legge n. 382/96;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 4;
Visto il verbale della riunione tenutasi in data 29 maggio 1997, con i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione e i rappresentanti delle associazioni delle case di cura private;
Rilevato che per day hospital si intende il ricovero effettuato nei "posti letto equivalenti" di unità operative ospedaliere per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi e che, pertanto, detti posti letto sono attivati mediante la conversione di un numero corrispondente di posti letto per acuti non inferiore al 10% della dotazione complessiva con esclusione dei posti letto tecnici, dei posti letto di astanteria, dei posti rene, delle poltrone di odontostomatologia e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135 circa il numero di posti letto di assistenza diurna da realizzare nei reparti di malattie infettive e negli altri reparti impegnati nell'assistenza ai pazienti affetti da AIDS;
Considerato che il dato fornito in sede di riunione dai direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche risulta inferiore al valore percentuale minimo del 10% imposto dalla legge finanziaria n. 662/96;
Ritenuto, pertanto, di dovere elevare al 9% la dotazione percentuale dei posti letto di day hospital di quelle aziende che hanno formulato proposte programmatiche con valori percentuali inferiori a tale dato e ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2 quinquies, del decreto legge n. 280/96;
Ritenuto, altresì, che i direttori generali delle aziende rientranti in questa ultima fattispecie dovranno prevedere, nel corso del prossimo anno e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attivazione di un numero ulteriore di posti letto di day hospital in maniera da attestare la dotazione di tali posti letto, per le singole aziende, ai parametri minimi imposti dalla vigente legge finanziaria;
Considerato che, nel computo della dotazione complessiva di posti letto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, vanno considerati, oltre ai posti delle strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale, anche le strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente ai sensi degli artt. 39, 40, 41, 42, 43 della legge n. 833/78, nonché le strutture private convenzionate e non convenzionate ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 833/78;
Preso atto che, dalla rimodulazione delle proposte programmatiche che riguardano le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere pubbliche, si è giunti ad un valore percentuale del 10,06%, che dall'esame delle proposte programmatiche che riguardano le strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente il valore percentuale dei posti letto da destinare all'attività di day hospital risulta pari al 13% e che le strutture private convenzionate concorrono con un numero di posti letto di day hospital pari al 10% della dotazione complessiva;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono confermati, sono determinati i posti letto di day hospital di cui alla tabella allegata.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 1997.
  PAGANO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 3.

Allegato
DETERMINAZIONE POSTI LETTO

DI DAY HOSPITAL

  Aziende Posti letto Posti letto
      totali day hospital 
AU 1  435 41 9,4 
San Giovanni Di Dio  373 40 10,7 
Sciacca  214 24 11,2 
AU 2  403 40 10 
S. Elia  471 63 13 
Gela  282 28 10 
AU 3  824 80 9,7 
Garibaldi  1.095 113 10,3 
Vittorio Emanuele  1.133 101
Cannizzaro  534 48
Gravina  400 48 12 
AU 4  419 54 12,8 
Umberto I  402 45 11 
  Aziende Posti letto Posti letto
      totali day hospital 
AU 5  990 101 10,2 
Papardo  430 50 11,6 
Piemonte  337 30
AU 6  1.247 125 10 
Civico  1.382 119 8,6 
Cervello  434 50 11,5 
Villa Sofia  592 53
AU 7  699 62
Civile Ompa  547 54 9,8 
AU 8  600 52 8,6 
Umberto I  578 52
AU 9  797 71
S. Antonio A.  446 71 16 
  Totale strutt. pubbliche 16.032 1.613 10,06 
Policlinico di Catania  512 100 19,5 
Policlinico di Palermo  1.090 136 12,4 
Policlinico di Messina  1.099 125 11,3 
IRCCS "Oasi" di Troina  352 36 10,2 
  Totale 3.053 397 13 
Case di cura  3.220 322 10 
  Totale 22.305 2.332 10,4 

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 01 marzo 2001 

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