Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 3 del 17 gennaio 1998

DECRETO 9 dicembre 1997.
Tariffe giornaliere per la metodica della dialisi peritoneale domiciliare.


L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 84, recante norme per la costituzione del servizio di immunoematologia tissutale e per l'esercizio dell'emodialisi;
Vista la legge regionale 13 giugno 1984, n. 40;
Visto il decreto n. 9803 del 28 gennaio 1994, con il quale le divisioni e/o i servizi di nefrologia e dialisi della Regione sono stati autorizzati all'esercizio della dialisi peritoneale domiciliare;
Considerato che a seguito del predetto decreto č stata assegnata alle UU.SS.LL. di appartenenza dei servizi autorizzati la somma di L. 2.145.000.000, derivante dalla delibera CIPE del 7 aprile 1993, per l'attivazione del suddetto esercizio;
Considerato che si č affermata con buoni risultati l'applicazione della suddetta terapia, fra i trattamenti sostitutivi della funzione renale nei pazienti con insufficienza renale cronica, di cui č operante un registro regionale presso l'Osservatorio epidemiologico regionale;
Considerata l'esigenza di aggiornare con urgenza l'attuale normativa adeguandone i contenuti finanziari alle nuove esigenze amministrative delle Aziende sanitarie;
Vista la nota 5N48/0501 del 15 maggio 1997, nella quale si evidenzia come l'applicazione delle tariffe nazionali indicate per tale metodica, nel tariffario nazionale (D.M. 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 1996) rappresenti un risparmio consistente di spesa per singolo paziente in dialisi e, conseguentemente, per la sanitā pubblica;
Vista la nota 2N21/3616 del 6 novembre 1997, con cui viene approvato il provvedimento dal punto di vista della valutazione economico-finanziaria;
Considerato che il riferimento al tariffario nazionale č in grado di coprire le spese effettivamente sostenute dalle Aziende;

Decreta:


Art. 1

Si attribuiscono alla metodica della dialisi peritoneale le medesime tariffe giornaliere previste dallo Stato nel tariffario nazionale con D.M. 22 luglio 1997, ed in particolare, L. 90.000 per il trattamento di dialisi continua (CAPD) e L. 106.000 per quella discontinua (CCPD).

Art. 2

La tariffa verrā a gravare sui fondi assegnati per il fondo sanitario regionale, parte corrente.
Il presente decreto sarā trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Palermo, 9 dicembre 1997.

  PAGANO 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 01 marzo 2001 

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