Decreto 24 luglio 1995

CONTENUTI E MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITA' NEL SSN

 Il Ministro della Sanita'

Visto l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreto del Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, siano stabiliti i contetnuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualita':

Visto il comma 3 dello stesso art. 10, che prevede l'utilizzo di detti indicatori da parte del Ministero della sanita', in sede di relazione sullo stato sanitario del Paese, al fine di verificare i risultati conseguiti;

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), dello stesso decreto legislativo, che prevede che il Piano sanitario nazionale indica le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di asistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti:

Considerato che le Regioni hanno la competenza ad esercitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo l'indirizzo tecnico, la promoszione e il supporto nei confronti delle aziende sanitarie, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie e che il direttore generale dell'azienda sanitaria ha la competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello stesso d.lgs., a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale di collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, come da verbale della seduta del 12 gennaio 1995,

Decreta:

 Art. 1.
Finalita' e contenuti

1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori, qualr strumento ordinario e sistematico per l'autovalutazione e la verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attivita' samitarie.
2. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali.
3. Gli indicatori da adottare da parte dei suddetti livelli, per le finalita' indicate al comma 1, sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle aziende sanitarie di adottare ulteriori indicatori adeguati, significativi ed influenti al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali locali.

Art. 2.
Raccolta e trasmissione delle informazioni

1. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale e per la parte applicabile, il direttore generale dell'azienda ospedaliera sono responsabili della raccolta delle informaioni necessarie per la produzione degli indicatori previsti dal presente decreto e della trasmissione delle stesse informazioni alla regione ed al Ministero della sanita'. Le regioni e il Ministero della sanita' possono definire modalita' diverse di trasmissione dati.
2. Con successivo decreto del Ministero della sanita', sentite le regioni e le provincie autonome dei Trento e Bolzano, saranno definiti i contenuti e le specifiche delle informazioni necessarie alla produzione degli indicatori previsti dal presente decreto, anche tenendo conto delle informazioni gia' prodotte dagli attuali flussi informativi nazionali. Nello stesso decreto sanitario saranni, altresė, indicati i tempi di di realizzazione del complessivo sistema degli indicatori, coerentemente con la gradualita' necessaria all'adeguamento del sistema informativo ai diversi livelli.

Art. 3.
Modalita' di utilizzo

1. Il Ministero della sanita', le regioni e le provincie autonome diffondono periodicamente i valori di riferimento e gli intervalli di variazione osservati, rispettivamente a livello nazionale e regionale, onde consentire alle singole aziende l'utilizzo degli indicatori previsti dal presente decreto per fini di autovalutazione.
2. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera utilizza gli indicatori previsti dal presente decreto per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestone delle risorse attribuite e introitate, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dispone la redazionie e la pubblicazione di un rapporto annuale in cui sono esposti ed analizzati i valori assunti dagli indicatori previsti dal presente decreto ed i relativi scostamenti rispetto ai valori naizionali e regionali, di cui al comma 1. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dispone, altresė, la trasmissione di tale rapporto, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regione ed al Ministero della sanita'.
3. Le regioni e le provincie autonome utilizzano gli indicatori definiti dal presente decreto per l'esercizio delle attivita', di cui all'art. 2., comma 2, del decreto legislativo 30 dicenmbre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unita' sanitarie locali e dell'aziende ospedaliere ed elaborano annualmente la relazione illustrativa dello stato sanitario della regione e dell'attuazione del processo di pianificazione regionale, contenente, altresė, valutazioni circa l'efficacia dei criteri di programmazione e di allocazione delle risorse adottati, utilizzando gli indicatori previsti dal presente decreto.
4. Il Ministero della sanita' utilizza gli indicatori di cui al presente decreto per la definizione delle indicazioni del piano sanitario nazionale e per le verifiche di attuazione del piano stesso; a norma dell'art. 1., comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' per la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1., comma 6, del decreto legislativo 30 dicenmbre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4
Norme finali

1. Gli indicatori definiti con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base die seguenti criteri: le aree prioritarie di intervento e i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati dal piano sanitario nazionale; l'evoluzione delle conoscenze in merito alle modalita' di misura dei risultati prodotti dalle attivita' sanitarie; il grado di sviluppo dei sistemi informativi sanitari.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato all Corte dei conti l'11 ottobre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 311

 

Allegato(GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITA' NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 01 marzo 2001 

ritorna alla Home Page