Decreto 24 luglio 1995
CONTENUTI E MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITA' NEL SSN
Il Ministro della Sanita'
Visto l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreto del Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, siano stabiliti i contetnuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualita':
Visto il comma 3 dello stesso art. 10, che prevede l'utilizzo di detti indicatori da parte del Ministero della sanita', in sede di relazione sullo stato sanitario del Paese, al fine di verificare i risultati conseguiti;
Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), dello stesso decreto legislativo, che prevede che il Piano sanitario nazionale indica le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di asistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti:
Considerato che le Regioni hanno la competenza ad esercitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo l'indirizzo tecnico, la promoszione e il supporto nei confronti delle aziende sanitarie, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie e che il direttore generale dell'azienda sanitaria ha la competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello stesso d.lgs., a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale di collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, come da verbale della seduta del 12 gennaio 1995,
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e contenuti
1. Il Servizio sanitario nazionale
adotta un insieme di indicatori, qualr strumento ordinario e sistematico per l'autovalutazione
e la verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle attivita' samitarie.
2. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare
i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di
orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali.
3. Gli indicatori da adottare da parte dei suddetti livelli, per le finalita'
indicate al comma 1, sono riportati nell'allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
aziende sanitarie di adottare ulteriori indicatori adeguati, significativi ed
influenti al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali
locali.
Art. 2.
Raccolta e trasmissione delle informazioni
1. Il direttore generale dell'unita'
sanitaria locale e per la parte applicabile, il direttore generale dell'azienda
ospedaliera sono responsabili della raccolta delle informaioni necessarie per la
produzione degli indicatori previsti dal presente decreto e della trasmissione
delle stesse informazioni alla regione ed al Ministero della sanita'. Le regioni
e il Ministero della sanita' possono definire modalita' diverse di trasmissione
dati.
2. Con successivo decreto del Ministero della sanita', sentite le regioni e le
provincie autonome dei Trento e Bolzano, saranno definiti i contenuti e le
specifiche delle informazioni necessarie alla produzione degli indicatori
previsti dal presente decreto, anche tenendo conto delle informazioni gia'
prodotte dagli attuali flussi informativi nazionali. Nello stesso decreto
sanitario saranni, altresė, indicati i tempi di di realizzazione del
complessivo sistema degli indicatori, coerentemente con la gradualita'
necessaria all'adeguamento del sistema informativo ai diversi livelli.
Art. 3.
Modalita' di utilizzo
1. Il Ministero della sanita', le
regioni e le provincie autonome diffondono periodicamente i valori di
riferimento e gli intervalli di variazione osservati, rispettivamente a livello
nazionale e regionale, onde consentire alle singole aziende l'utilizzo degli
indicatori previsti dal presente decreto per fini di autovalutazione.
2. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera
utilizza gli indicatori previsti dal presente decreto per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di verifica,
mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
della corretta ed economica gestone delle risorse attribuite e introitate,
nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il
direttore generale dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera
dispone la redazionie e la pubblicazione di un rapporto annuale in cui sono
esposti ed analizzati i valori assunti dagli indicatori previsti dal presente
decreto ed i relativi scostamenti rispetto ai valori naizionali e regionali, di
cui al comma 1. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale e
dell'azienda ospedaliera dispone, altresė, la trasmissione di tale rapporto,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regione ed al Ministero della sanita'.
3. Le regioni e le provincie autonome utilizzano gli indicatori definiti dal
presente decreto per l'esercizio delle attivita', di cui all'art. 2., comma 2,
del decreto legislativo 30 dicenmbre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, in materia di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei
confronti delle unita' sanitarie locali e dell'aziende ospedaliere ed elaborano
annualmente la relazione illustrativa dello stato sanitario della regione e
dell'attuazione del processo di pianificazione regionale, contenente, altresė,
valutazioni circa l'efficacia dei criteri di programmazione e di allocazione
delle risorse adottati, utilizzando gli indicatori previsti dal presente
decreto.
4. Il Ministero della sanita' utilizza gli indicatori di cui al presente decreto
per la definizione delle indicazioni del piano sanitario nazionale e per le
verifiche di attuazione del piano stesso; a norma dell'art. 1., comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' per la redazione della relazione sullo stato sanitario del
Paese, di cui all'art. 1., comma 6, del decreto legislativo 30 dicenmbre 1992,
n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Norme finali
1. Gli indicatori definiti con il
presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della
sanita', da adottarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base die
seguenti criteri: le aree prioritarie di intervento e i livelli uniformi di
assistenza sanitaria indicati dal piano sanitario nazionale; l'evoluzione delle
conoscenze in merito alle modalita' di misura dei risultati prodotti dalle
attivita' sanitarie; il grado di sviluppo dei sistemi informativi sanitari.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 1995
Il Ministro: GUZZANTI
Registrato all Corte dei conti
l'11 ottobre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 311
Allegato(GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITA' NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001