Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 18 gennaio 2002

DECRETO 27 novembre 2001.
Annullamento del decreto 2 aprile 2001, concernente approvazione del nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati e del decreto 2 aprile 2001, concernente individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.

Il testo del Decreto

L'Allegato (Disciplinare Tecnico)

 

L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale - Servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'Osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle Unità sanitarie locali", in particolare l'art. 18 riguardante i compiti dell'Osservatorio epidemiologico regionale che recita in particolare: "...d) elaborare i dati provenienti dalle Unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati; fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario; acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali; collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali; assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale...";
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativa alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 1 (titolare), all'art. 8 (responsabile) e all'art. 22, commi 3 e 3-bis (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
Viste le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e il disposto dell'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 in ordine all'adozione di specifici provvedimenti sulle tematiche di cui trattasi;
Visto il parere reso dall'autorità garante per la protezione dei dati personali il 9 dicembre 1997, pubblicato nel Bollettino a cura della stessa autorità n. 2, pag. 46, che chiarisce i problemi interpretativi relativi alla figura del titolare e del responsabile del trattamento nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il D.M. sanità n. 27621 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico e il tracciato record dei dati rilevati attraverso le schede di dimissione ospedaliera dagli istituti di cura pubblici e privati ed il relativo flusso informativo;
Visto il D.M. sanità n. 28616 del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 aprile 1999, relativo all'approvazione del nuovo modello di scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";
Visto il decreto sanità n. 34302 del 2 aprile 2001, relativo a "Individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati";
Visto il decreto sanità n. 34301 del 2 aprile 2001, relativo a "Tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati, norme per il regolare inserimento dei dati, modalità e tempi di flusso delle informazioni, misure di sicurezza e tutela dei diritti delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che istituisce presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico il Centro elaborazione dati che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81;
Rilevato che il citato decreto sanità n. 34301/2001, non è conforme al Regolamento ministeriale adottato con il citato D.M. sanità n. 380/2000, in particolare nella parte relativa alle modalità di trasmissione dei dati in quanto non ottempera alla citata legge n. 675/96 sulla tutela dei dati sensibili, laddove:
a)  all'art. 4, comma 3, si dispone che "le due sezioni dovranno essere ricongiunte esclusivamente per il tempo della trasmissione dei dati all'Assessorato, secondo le modalità di cui al disciplinare del presente decreto";
b)  nella parte relativa alle modalità di trasmissione descritte dal "Disciplinare tecnico" punto 3 "Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende policlinici delle università, l'ospedale classificato Buccheri La Ferla di Palermo, invieranno i dati utilizzando la rete del Servizio 118 tramite la CRI" si utilizza una modalità di trattamento rientrante nella fattispecie b) del D.P.R. n. 318/98 senza adottare le misure minime di sicurezza richieste dalla normativa vigente;
Rilevato inoltre che il già citato decreto sanità n. 34301/2001 prevede l'invio degli altri flussi con tracciati record unici includenti sia dati anagrafici che sensibili, sia i dati delle prestazioni sanitarie effettuate, senza che sia prevista una gestione, né una trasmissione disgiunta dei due aspetti, come richiesto peraltro specificatamente dal già citato D.M. sanità n. 380/2000;
Rilevato che il citato decreto sanità n. 34302/2001 non è conforme alla legge n. 675/96 sulla tutela dei dati sensibili, secondo quanto ribadito dal parere dell'autorità garante precedentemente citato laddove:
a)  all'art. 1 si dispone che il titolare del trattamento dei dati sensibili provenienti dal flusso informativo di cui al decreto n. 34301/2001 è il dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ospedaliera - igiene pubblica;
b)  all'art. 1 si dispone che il responsabile del trattamento è il dirigente coordinatore del gruppo 12° del sopra citato Dipartimento regionale, quando, invece, l'art. 8, comma 2, della legge precitata richiede che il responsabile proceda al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare che devono essere analiticamente specificate per iscritto come previsto dal comma 4 dello stesso articolo;
Ritenuto di dover adeguare, sulla base del citato D.M. n. 380/2000, delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi, le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e la trasmissione del relativo flusso informativo;
Ritenuto in seguito alla istituzione del CED presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico, e al fine di dettare disposizioni uniformi e coerenti al dettato legislativo, di ridefinire le modalità di trattamento e trasmissione dei dati relativi alle S.D.O.;
Ritenuto, pertanto, per i motivi su esposti, di dover annullare i già citati decreti sanità n. 34301/2001 e 34302 del 2 aprile 2001;

Decreta:

Articolo 1
E' annullato il decreto n. 34301 del 2 aprile 2001 relativo a "Tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati, norme per il regolare inserimento dei dati, modalità e tempi di flusso delle informazioni, misure di sicurezza e tutela dei diritti delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 2
E' annullato il decreto n. 34302 del 2 aprile 2001, relativo a "Individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati informatici delle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati".

Articolo 3
Ferme restando la composizione della scheda di dimissione ospedaliera, che si articola in due sezioni, e le disposizioni dettate dal decreto 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", con il presente decreto e con l'allegato disciplinare tecnico, che ne fa parte integrante, si impartiscono le istruzioni per la compilazione, la codifica, il controllo sulla completezza e la congruità delle informazioni richieste contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) ed infine sulla trasmissione delle stesse al Dipartimento osservatorio epidemiologico di questo Assessorato.

Articolo 4
Il formato cartaceo della scheda di dimissione ospedaliera approvato con decreto n. 28616 del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 23 aprile 1999, rimane invariato. I dati contenuti nelle due sezioni A) e B) di cui si compone la scheda devono essere gestiti in archivi informatizzati disgiunti.

Articolo 5
Per esigenze di governo e di controllo l'Azienda sanitaria, in quanto titolare del trattamento dei dati, può, con atto formale, autorizzare, oltre alla Direzione di presidio ospedaliero, anche altri servizi alla ricongiunzione delle due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera, nei modi e soltanto per il tempo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Articolo 6
Gli istituti di ricovero pubblici e privati invieranno con periodicità trimestrale al Dipartimento osservatorio epidemiologico di questo Assessorato, secondo le modalità definite nell'allegato disciplinare tecnico, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione sarà valutato, per quanto riguarda i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, ai sensi del comma 5, art. 3bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per la corresponsione dell'eventuale integrazione prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7
Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001, cioè a partire dai casi dimessi dal 1° gennaio 2001.

Articolo 8
Con successivi provvedimenti saranno ridefinite le modalità di trasmissione e trattamento degli altri flussi di dati personali afferenti all'Assessorato regionale della sanità.
Palermo, 27 novembre 2001.

CITTADINI 

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 13 febbraio 2002 

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