Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 18 gennaio 2002
DECRETO 27 novembre
2001.
Annullamento del decreto 2 aprile 2001,
concernente approvazione del nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record
dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e
privati e del decreto 2 aprile 2001, concernente individuazione dei soggetti
abilitati alla gestione dei dati informatici sulle attività sanitarie degli
istituti di cura pubblici e privati.
Il testo del Decreto
L'Allegato (Disciplinare Tecnico)
L'ASSESSORE PER LA
SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale -
Servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge regionale 6 gennaio
1981, n. 6 "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema
informativo sanitario e dell'Osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche
alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle
Unità sanitarie locali", in particolare l'art. 18 riguardante i compiti
dell'Osservatorio epidemiologico regionale che recita in particolare:
"...d) elaborare i dati provenienti dalle Unità sanitarie locali, le
statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati; fornire
tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione
delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto
sanitario; acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti
internazionali, nazionali e regionali; collaborare direttamente e promuovere
la definizione di metodologie di piani di intervento informativi capaci di
rispondere direttamente ai bisogni informativi locali; assicurare il flusso
informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione
sanitaria nazionale...";
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28
dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera,
quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni
paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto
il territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della
sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 3 agosto 1993, relativa alla disciplina del flusso informativo sui dimessi
dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati
definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute
nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome
e, da queste, al Ministero della sanità;
Vista la legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo
all'art. 1 (titolare), all'art. 8 (responsabile) e all'art. 22, commi 3 e
3-bis (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali);
Viste le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, e
dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e il
disposto dell'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 in ordine
all'adozione di specifici provvedimenti sulle tematiche di cui
trattasi;
Visto il parere reso dall'autorità garante per la protezione dei
dati personali il 9 dicembre 1997, pubblicato nel Bollettino a cura della
stessa autorità n. 2, pag. 46, che chiarisce i problemi interpretativi
relativi alla figura del titolare e del responsabile del trattamento
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante
norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675";
Visto il D.M. sanità n. 27621 del 30 dicembre 1998, con il
quale è stato approvato il disciplinare tecnico e il tracciato record dei dati
rilevati attraverso le schede di dimissione ospedaliera dagli istituti di cura
pubblici e privati ed il relativo flusso informativo;
Visto il D.M. sanità
n. 28616 del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 23 aprile 1999, relativo all'approvazione del nuovo
modello di scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto sanità n. 380
del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme
concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";
Visto il decreto
sanità n. 34302 del 2 aprile 2001, relativo a "Individuazione dei soggetti
abilitati alla gestione dei dati informatici sulle attività sanitarie degli
istituti di cura pubblici e privati";
Visto il decreto sanità n. 34301 del
2 aprile 2001, relativo a "Tracciati record dei dati relativi alle attività
sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati, norme per il regolare
inserimento dei dati, modalità e tempi di flusso delle informazioni, misure di
sicurezza e tutela dei diritti delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali";
Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre
2001, che istituisce presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico il
Centro elaborazione dati che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del
trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi
informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui
alla legge regionale n. 6/81;
Rilevato che il citato decreto sanità n.
34301/2001, non è conforme al Regolamento ministeriale adottato con il citato
D.M. sanità n. 380/2000, in particolare nella parte relativa alle modalità di
trasmissione dei dati in quanto non ottempera alla citata legge n. 675/96
sulla tutela dei dati sensibili, laddove:
a) all'art. 4, comma
3, si dispone che "le due sezioni dovranno essere ricongiunte esclusivamente
per il tempo della trasmissione dei dati all'Assessorato, secondo le modalità
di cui al disciplinare del presente decreto";
b) nella parte
relativa alle modalità di trasmissione descritte dal "Disciplinare tecnico"
punto 3 "Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende
policlinici delle università, l'ospedale classificato Buccheri La Ferla di
Palermo, invieranno i dati utilizzando la rete del Servizio 118 tramite la
CRI" si utilizza una modalità di trattamento rientrante nella fattispecie b)
del D.P.R. n. 318/98 senza adottare le misure minime di sicurezza richieste
dalla normativa vigente;
Rilevato inoltre che il già citato decreto sanità
n. 34301/2001 prevede l'invio degli altri flussi con tracciati record unici
includenti sia dati anagrafici che sensibili, sia i dati delle prestazioni
sanitarie effettuate, senza che sia prevista una gestione, né una trasmissione
disgiunta dei due aspetti, come richiesto peraltro specificatamente dal già
citato D.M. sanità n. 380/2000;
Rilevato che il citato decreto sanità n.
34302/2001 non è conforme alla legge n. 675/96 sulla tutela dei dati
sensibili, secondo quanto ribadito dal parere dell'autorità garante
precedentemente citato laddove:
a) all'art. 1 si dispone che
il titolare del trattamento dei dati sensibili provenienti dal flusso
informativo di cui al decreto n. 34301/2001 è il dirigente generale del
Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ospedaliera -
igiene pubblica;
b) all'art. 1 si dispone che il responsabile
del trattamento è il dirigente coordinatore del gruppo 12° del sopra citato
Dipartimento regionale, quando, invece, l'art. 8, comma 2, della legge
precitata richiede che il responsabile proceda al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare che devono essere analiticamente specificate
per iscritto come previsto dal comma 4 dello stesso articolo;
Ritenuto di
dover adeguare, sulla base del citato D.M. n. 380/2000, delle esperienze
effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle
informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera,
nonché i principi, le regole di compilazione e di codifica delle stesse
informazioni e la trasmissione del relativo flusso informativo;
Ritenuto in
seguito alla istituzione del CED presso il Dipartimento osservatorio
epidemiologico, e al fine di dettare disposizioni uniformi e coerenti al
dettato legislativo, di ridefinire le modalità di trattamento e trasmissione
dei dati relativi alle S.D.O.;
Ritenuto, pertanto, per i motivi su esposti,
di dover annullare i già citati decreti sanità n. 34301/2001 e 34302 del 2
aprile 2001;
Decreta:
Articolo 1
E' annullato
il decreto n. 34301 del 2 aprile 2001 relativo a "Tracciati record dei dati
relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati,
norme per il regolare inserimento dei dati, modalità e tempi di flusso delle
informazioni, misure di sicurezza e tutela dei diritti delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Articolo
2
E' annullato il decreto n. 34302 del 2 aprile 2001, relativo a
"Individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati informatici
delle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e
privati".
Articolo 3
Ferme restando la composizione della
scheda di dimissione ospedaliera, che si articola in due sezioni, e le
disposizioni dettate dal decreto 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante
norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", con il presente
decreto e con l'allegato disciplinare tecnico, che ne fa parte integrante, si
impartiscono le istruzioni per la compilazione, la codifica, il controllo
sulla completezza e la congruità delle informazioni richieste contenute nella
scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) ed infine sulla trasmissione delle
stesse al Dipartimento osservatorio epidemiologico di questo
Assessorato.
Articolo 4
Il formato cartaceo della scheda di
dimissione ospedaliera approvato con decreto n. 28616 del 7 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del
23 aprile 1999, rimane invariato. I dati contenuti nelle due sezioni A) e B)
di cui si compone la scheda devono essere gestiti in archivi informatizzati
disgiunti.
Articolo 5
Per esigenze di governo e di controllo
l'Azienda sanitaria, in quanto titolare del trattamento dei dati, può, con
atto formale, autorizzare, oltre alla Direzione di presidio ospedaliero, anche
altri servizi alla ricongiunzione delle due sezioni della scheda di dimissione
ospedaliera, nei modi e soltanto per il tempo necessario per il raggiungimento
dell'obiettivo prefissato.
Articolo 6
Gli istituti di
ricovero pubblici e privati invieranno con periodicità trimestrale al
Dipartimento osservatorio epidemiologico di questo Assessorato, secondo le
modalità definite nell'allegato disciplinare tecnico, le informazioni
contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i
neonati sani. Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione sarà valutato, per
quanto riguarda i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali ed
ospedaliere, ai sensi del comma 5, art. 3bis, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni per la corresponsione
dell'eventuale integrazione prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 7
Le
disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni
contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2001, cioè a partire dai casi dimessi dal 1° gennaio
2001.
Articolo 8
Con successivi provvedimenti saranno
ridefinite le modalità di trasmissione e trattamento degli altri flussi di
dati personali afferenti all'Assessorato regionale della sanità.
Palermo,
27 novembre 2001.
CITTADINI
a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo
Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina,
M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 13 febbraio
2002