Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia Parte I n. 51 del 26 ottobre 2001


DECRETO 9 ottobre 2001.
Modifica del decreto 11 marzo 1999, concernente regolamentazione del sistema di erogazione e distribuzione gratuita di prodotti dietetici privi di glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189, con il quale sono state costituite le Aziende sanitarie e nominati i direttori generali delle stesse ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999, che fissa i tetti di spesa per età e le procedure di dispensazione dei prodotti per i malati affetti da morbo celiaco;
Visto il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, recante "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", che all'art. 3 indica per sesso e per fasce d'età il fabbisogno calorico e i corrispondenti tetti di spesa;
Ritenuto indispensabile mantenere, su tutto il territorio della Regione siciliana, la procedura di distribuzione dei prodotti per il morbo celiaco stabilito con il decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999, all'art. 4;
Ritenuto opportuno indicare quale limite massimo di spesa mensile, in relazione all'età del paziente e al sesso, i tetti di spesa fissati con il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, così come di seguito indicato:

 

ETÀ Limite massimo di spesa mensile di prodotti senza glutine - maschi Limite massimo di spesa mensile di prodotti senza glutine - - femmine 
6 mesi - 1 anno  86.000 86.000 
Fino a 3,5 anni  120.000 120.000 
Fino a 10 anni  182.000 182.000 
Età adulta  270.000 190.000 


Dare atto che gli importi sopra indicati andranno aggiornati annualmente, dall'Azienda untà sanitaria locale, secondo l'indice ISTAT;
Considerato che potranno essere erogati tutti i prodotti privi di glutine contrassegnati dalla spiga tagliata;
Ritenuto, altresì, di lasciare invariate le attuali modalità di contabilizzazione, consegna e pagamento per le farmacie;

Decreta:

Articolo 1
A parziale modifica del decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999, sono fissati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i limiti di spesa mensili in relazione all'età del paziente e al sesso, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, così come di seguito indicato:

ETÀ Limite massimo di spesa mensile di prodotti senza glutine - maschi Limite massimo di spesa mensile di prodotti senza glutine - - femmine 
6 mesi - 1 anno  86.000 86.000 
Fino a 3,5 anni  120.000 120.000 
Fino a 10 anni  182.000 182.000 
Età adulta  270.000 190.000 

Articolo 2
Potranno essere erogati tutti i prodotti privi di glutine contrassegnati dalla spiga tagliata.

Articolo 3
Le farmacie devono erogare i prodotti nel rispetto del budget di spesa.

Articolo 4
L'Azienda unità sanitaria locale per le procedure di fornitura dei prodotti deve attenersi alle disposizioni contenute nel decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999.

Articolo 5
Gli importi di cui all'articolo 1 andranno aggiornati, annualmente, dall'Azienda unità sanitaria locale, secondo l'indice Istat.
Il presnte decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2001.

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 22 gennaio 2002 

ritorna alla Home Page