Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 302 del 29 dicembre 2000
Dalla LEGGE 23 dicembre 2000,
n.388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001). Capo XII - Spese per le Amministrazioni Pubbliche.
Capo XII
SPESE DELLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31
dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti
locali nelle forme associative, come previsto dall’articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i
compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente
alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via
transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere
protratto per oltre un anno, le province, d’intesa con le regioni,
promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di
aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente
la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli
enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di
lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l’anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l’anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono
autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale,
a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di
funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248
miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a
decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno
effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694
miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a
titolo di reintegro all’Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già
impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla
legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui
ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di
cinque anni, a richiesta degli interessati e dell’ente erogante, previa
accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di
regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo
dell’ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa
sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle
tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello
Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli
importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di lire 540,7
miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli
oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in
corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni
finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il federalismo
amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei
contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati
dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato
Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto già
vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali
erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell’entrata in
esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in
conferenze di servizi per l’alta capacità. La ripartizione di tale importo è
effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del
fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene
attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei contributi
direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro
per la solidarietà sociale».
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b)
per l’anno 2000 il disavanzo di cui all’articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al
netto delle entrate e delle spese relative all’assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il
1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le
quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di
nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro
associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sull’andamento di spese, entrate e saldi di
bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall’articolo
48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per
l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola:
«2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è
sostituito dai seguenti:
«4)
anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1
dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le
parole: «; l’importo così risultante rimane costante nei tre anni
successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo di cui
al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è concessa, a
partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente
raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il
complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall’anno 2001 una
riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ed alle successive disposizioni in materia. L’incremento delle risorse,
derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno
2001 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di
cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è
rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000
milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000
milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità
montane per l’esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle
comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed
ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all’ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno 2000 a titolo di fondo
ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i
maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane
per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei
comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun
nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi
erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno
2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del
tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A decorrere
dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei
trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo
Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire
9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l’anno 2000, da
ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare
in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31
dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’interno,
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte
degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante
al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in
disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o
all’avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi
dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di
oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106,
10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414,
4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188,
3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492.
I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità
mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per
l’invio sono determinati con decreto del Ministero dell’interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai
fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso
di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta
comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai
fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è
commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati,
dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota del 4
per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille. Il contributo è da
intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza
statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi
dell’articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei
confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa
di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il
contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del
gettito dell’imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto
del contributo minimo garantito. Per l’attribuzione del contributo i comuni
interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita
certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con
decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante
alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle
comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è
attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo
complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui
all’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61,
comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
introdotto dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli
anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della
nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con
apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001,
a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i
contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in
concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con popolazione
inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato,
entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo
di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a
valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una quota
pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1
è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità
ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori
pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per l’anno 1999 dell’imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle
regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l’importo risultante dai
dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire,
forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non
incassati dalle province nel primo bimestre dell’anno 1999; tale importo viene
ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell’attuazione del predetto
articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo
bimestre dell’anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle
riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero
dell’interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante
le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento
all’assegnazione alle province del gettito di imposta sull’assicurazione
obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione
provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati
esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila
abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei
dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga
a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del
predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono
comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario.
L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo».
b) all’articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell’interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».
Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio
nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale
di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente per
le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è
incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni
normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per
ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di
cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate
nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento
speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da
riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo
per l’edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di
prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da
destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di
Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell’ambito
degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università
in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8
miliardi per l’anno 2003.
6. I consorzi per l’istruzione universitaria a
distanza, di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del
loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull’apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni
dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione
finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi
contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti
elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei
fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle
forniture di beni e servizi nonchè i relativi sistemi di collaudo o atti
equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione
degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici
possono utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, assicurando la
parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale
destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione
finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere
finanziario complessivo.
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare
vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il
Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di
province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
b)
più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni
diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di
università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente
dei rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università.
4. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente
sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non
aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a
prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni
suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del
1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente
legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese
necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con
criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di
attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l’efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all’articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un’appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell’area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b)
dell’offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in
mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o
internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche
di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del
mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al
mercato.
Art. 61.
(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione
dei consorzi di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità
stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai
sensi dell’articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le
amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi
adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie
effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita
l’introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento
delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi
compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per
l’approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o
combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli
immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione
degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le
convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’ambiente identifica gli impianti ed i
combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone
l’utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di
imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a
qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall’esercizio di
servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli
enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono
presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell’Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all’articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al comma 3
dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche
avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio di cui al medesimo comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di
ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l’Agenzia del
demanio o con l’apposita struttura di cui al medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono
attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell’Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma
1 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato
dal comma 1 del presente articolo. L’attuazione dei piani di razionalizzazione
avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione
passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione
sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente
articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, nè
la previa attestazione dell’inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta
alla spesa previsti dall’articolo 34 del regolamento sui servizi del
Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929,
n. 1058, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza
dell’Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre
1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta,
da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale
termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, nonchè le altre pubbliche amministrazioni, devono
pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della
spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonchè ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di
fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del
personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il
diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle
procedure di cui all’articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l’amministrazione di appartenenza da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno
successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle
razioni viveri e del miglioramento vitto, nonchè la composizione dei generi di
conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego
degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti
forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a
privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c)
fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le
eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo
decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati
con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema
di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3
è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni
fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri
organismi sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi
comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche
avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette
società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività
del Ministero.
Art. 64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli
comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui
al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale
definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno
del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono
ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende
consolidata a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la
determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito
della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto
dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31
dicembre 2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell’accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione
di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato,
nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore
delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la
quota di acconto prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè le quote di saldo
del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le
istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono
reintegrate a valere sulle somme accreditate dall’Unione europea per ciascun
intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le
amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi procedono al
recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro
trasferiti e non utilizzati nell’ambito dei programmi di rispettiva
competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra
la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonchè alle
differenze di cambio come previsto dall’articolo 59 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato
al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del
medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici
destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle
seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La
disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo
periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito degli strumenti di
programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il
possesso del diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori
è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale
edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli
albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e
2002 i soggetti destinatari della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti
dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori
all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la
disposizione di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le
seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni
educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 2001 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per
l’anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo previsto
per l’anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell’intervenuta autonomia
delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono
incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente
dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle
contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono
comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o
in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in
conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad
affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle
contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale regionale all’IRPEF
è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti
accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità speciali di
cui al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle
regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine continuano ad
essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si
estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità
di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente
articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa
depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli
enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi
finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo
dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate
dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei
programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte
delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a
decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla tassa
erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la
realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il
Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)
1. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all’effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».
3. Per l’anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all’ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti
erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla
compartecipazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001,
provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati previsionali relativi
all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito
per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30
ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica ai comuni l’importo
previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L’importo del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero
dell’interno, nel corso dell’anno 2002, in quattro rate di uguale importo.
Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la
terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi
all’esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il
30 maggio 2002 al Ministero dell’interno e da questo ai comuni, e su tali rate
sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale,
all’attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni
contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per l’anno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire
2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989; nonchè al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92
miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è soppresso il
contributo di cui all’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l’Istituto postelegrafonici,
soppressa ai sensi dell’articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito
nella misura dell’1,75 per cento e dell’1 per cento.
5. L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. L’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto
non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del
contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine
del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in
servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi
speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi,
ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita,
spettante ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata fino al 27
febbraio 1998 da un lato e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico
dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti
dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST, dall’altro, è posta
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b)
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75
per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati
dal 1º gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui
al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonchè quelli
versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità
pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i
periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di
versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle
retribuzioni pensionabili, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi
trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi versati alla
medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità
pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente
comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità
pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano
computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di
cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente
previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della
liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema
contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere
esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di
reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano
stati perseguitati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione
di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive
modificazioni, ha già riconosciuto l’assegno vitalizio, sono attribuiti alla
competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione
centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze
relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente
commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura
assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi
previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dei lavoratori iscritti
alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi
previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito,
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito
Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè
da un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 2001, lire 50 miliardi per
l’anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno 2003 a carico del
bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza
dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del
concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di
copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal
citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonchè dell’applicazione delle predette
disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L’articolo 37,
comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la
misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell’indennità di
disponibilità di cui all’articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della
medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il
bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale
nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto stesso.
Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni
tra le gestioni dell’INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con
regolazioni e non determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza
legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.
Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività
può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del
comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti
organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico
degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato
dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall’articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono
acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita
ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando
bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall’INPS,
recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti,
possono, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle
somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione
del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall’Istituto
Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è disposto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’lstituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (lNPDAP), gestore
del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all’IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della
pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui
all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi
civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati
per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa una
maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione
ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili
e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la
persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere
dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui
importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è
corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo
aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima
mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a
condizione che il soggetto:
a) non possieda un
reddito complessivo individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di
cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il
casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede
ad individuare l’ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo
di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità
indicati nello stesso comma.
10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non
costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal
comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla
pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione
dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione
medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio
ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema
retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto
applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi
assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva
accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a
favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I
trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di
un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al
trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione
che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al
cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà
di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla
conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi.
In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente
provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata
in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei
liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
2. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
è ridotta di lire 58 miliardi per l’anno 2001 e di lire 70 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a «denunciati»
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie
professionali denunciate».
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè lire 100 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive
risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall’articolo 26,
comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni
1999 e 2000, sono trasferite all’INPDAP, che provvede al successivo versamento
ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento
di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può
superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del
trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito
accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il
personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza
propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonchè della regione Valle d’Aosta, la corresponsione del
trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di
trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti
previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive
modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono
disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto
periodo del presente comma, garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5,
comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi
organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive»;
c) all’articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art. 75.
(Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell’esercizio della facoltà medesima, a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. All’atto del
pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia
perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma
1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di
cui al comma 2, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data.
Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti
per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il
periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto
un’anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento
dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in
attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività
è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di
attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il
restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione,
calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età
di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di
cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma
2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). – 1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola“ (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive».
2. L’opzione di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l’esercizio dell’assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l’altro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b)
utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni,
graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare
l’acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzazione
di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla
vigente normativa;
d) prevedere, per
procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i
limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell’utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima
applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi
competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio alla data di
approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa
dell’esercizio provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l’indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b)
le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in
attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che
maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la
copertura dell’erogazione della quota di cui all’articolo 4, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento
dell’assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell’intero
ammontare dell’assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a
versare all’INPS; nonchè, nell’ambito delle risorse disponibili a valere
sul Fondo per l’occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non
inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei
soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per
l’anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi
dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000,
tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45,
comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito
della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per
l’occupazione, per i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31
dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso
di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno
per prestazioni in attività socialmente utili e l’assegno per nucleo
familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino
al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di
impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per
l’occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per
il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica
attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell’attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All’articolo 9,
comma 11, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la
parola: «assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività
socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest’ultima data siano
esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5,
dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad
ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e
condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma
5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente
all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico
e nell’ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle
qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.
L’incentivo previsto all’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all’articolo 45,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali,
dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e
successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità
di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età
anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e
dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli
assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall’articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2)
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto
tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità
contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la
riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che,
potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 74,
presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1º
gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell’età prevista,
qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonchè i
criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di
cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all’ente previdenziale
di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All’onere derivante dal riconoscimento di cui al
comma 8, corrispondente all’incremento delle aliquote contributive di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
14. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall’articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;
b)
le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo
le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle
risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2001:
a) sono prorogati, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività
commerciali con più di cinquanta addetti. L’onere differenziale tra
prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è
pari a lire 50 miliardi;
b)
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall’articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L’onere
derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All’onere
derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di
lire 40 miliardi;
d) il comma 5
dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal
seguente:
«5. A decorrere dal 1º
gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo
1989, n. 88, dopo le parole: “trasporti e comunicazioni“ sono inserite
le seguenti: “; delle lavanderie industriali.“»;
e) le disposizioni
previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del
trattamento di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991.
L’onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque
conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione
finanziaria per l’anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di
cui al comma 15.
17. In relazione a
quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli
effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla
base dell’articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è
pari a lire 525 milioni.
18. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001 e per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali
incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari
e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno
2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e
sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in
caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data
del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data
anteriore.
21. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227
miliardi per l’anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i
periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed
affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione
della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare
a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i
benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il
numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi
di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l’attività
si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l’attività si è
protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le
disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio
2001».
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli
effetti dell’applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle
Comunità europee dell’11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e
lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042
del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di
ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all’incremento
dell’indennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità
di disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;
b) all’articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell’Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell’equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l’anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle
quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le
retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate
in misura corrispondente alle variazioni dell’articolo 3, undicesimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni
aventi decorrenza nell’anno 1983.
29. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;
b) le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l’anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l’anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della
stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori
socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai
criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure
di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità
che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l’anno 2001 e di lire 575
miliardi per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249
miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per l’integrazione dei servizi informativi
catastale e ipotecario e la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari,
previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie
finalizzate all’implementazione e all’integrazione dei dati presenti negli
archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e
l’agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a
quest’ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono
provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi dell’articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
stipulazione di contratti per l’assunzione a tempo determinato, anche
parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità,
dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto
denominato «Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione
acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire all’ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all’obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell’ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l’INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l’acquisizione di informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l’acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonchè per l’acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l’attuazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell’istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4
dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli
o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di
gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno
cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33,
commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente
articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo,
il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata
annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002,
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di
lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti
economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali
non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità
di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può
superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo».
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli
invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella
A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è
riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto
alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto
fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. L’assegno
di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui
al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE
di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lire».
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e
dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali
siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel
territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente,
che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l’anno 2001
e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o
mediante un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito della
stipula di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo; nell’ambito
dei suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro, i termini per la conclusione
del procedimento, le modalità dell’istruttoria delle domande e dello scambio,
anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione
economica dei richiedenti, nonchè le eventuali risorse strumentali e
professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni
all’INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà
concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di
specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti all’eventuale
estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle
regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all’INPS, per il periodo
dell’esercizio della potestà concessiva da parte dell’Istituto, di risorse
derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del predetto decreto
legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire
l’assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne
abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di
attuazione.
10. Le disposizioni dell’articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º
gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite
massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione
dell’importo di cui all’articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel
senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e
agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste
per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001
e di lire 430 miliardi per l’anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite
massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato
e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore
dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per
tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli
interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del
medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle
famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di
assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose
di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota
del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al
cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro
il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione
sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle
famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti,
le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei
contributi di cui al presente comma, nonchè per la verifica delle attività
svolte.
15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20
miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il
finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la
solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della
sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei
finanziamenti e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente
all’attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati
anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in
convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b)
legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991,
n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
e) decreto-legge 27
maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997,
n. 284;
g) legge 28 agosto 1997,
n. 285;
h) legge 23 dicembre
1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998,
n. 162;
m) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998,
n. 269;
o) legge 15 dicembre
1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre
1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio
1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi
dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri
che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi
sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme
ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge alla
locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di
sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori
risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le
condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di
Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte
dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i
piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei contributi il comune procede
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23
può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo
agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla
normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l’acquisto
di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria
promossa da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività
lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la
causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti
all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al
recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti
dei titolari di pensione interessati.
Art. 81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
l’attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle
modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione,
nonchè le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la
disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: «54, comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite
dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
1. Al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1990, l’applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili
le somme già corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di risarcimento
dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle
persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo
criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell’interno è
autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni
altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi
commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga
alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche
che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451»
avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o
lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all’80 per
cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione
dell’attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto
dell’aumento previsto dall’articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai
familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati
al primo comma dell’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, competono, nell’ordine, ai seguenti soggetti in
quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea
retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime
del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario concorso» sono
inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da
attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del
verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 1
della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’ articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le
parole: «delle attività degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse.
All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
le parole: «di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno 2000
strettamente connesse all’attività di ricerca corrente e finalizzata di cui
al programma di ricerca sanitaria previsto dall’articolo 12-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,» sono soppresse. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo
1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui
all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a
lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con
l’adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2001,
le singole regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura necessaria l’autonomia impositiva con le procedure e
modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle
gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni,
ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a
determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi
medesimi, in misura tale che l’incremento di gettito copra integralmente il
predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni
interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo,
l’aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali
nell’adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle
regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta
giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme
d’intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici già
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende
ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito
attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione
per gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo 28, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
Art. 84.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell’accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b)
articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1;
comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo;
commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1,
lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica
del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1º
gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo
delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a)
e b) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente
articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo indicato
al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, le
seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato
genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b)
esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle
donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni
cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni
e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con
decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell’assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse
disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900
miliardi per l’anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l’anno 2002, di lire
2.375 miliardi per l’anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere
dall’anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche
proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonchè
la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno
contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002,
almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell’anno
2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il
2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002,
2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45
e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei
risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l’andamento della spesa
sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall’effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone
criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello
scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le
deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre
misure di riequilibrio previste dall’articolo 83, comma 6. In caso di inerzia
delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni,
adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire 830
miliardi per l’anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie
connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket
di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura
dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per
cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del
farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura
delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329,
e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a
posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che assicurino
una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica
del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data
predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla
Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono
all’attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi
e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del
Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5
per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo
stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo
decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non
superiore a lire 10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini
autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29
febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5
aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le
confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono
essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la
stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti
mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei
pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i
farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di
ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non
corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del
Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati
presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al
codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard
per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di
formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la
valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei
limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente
alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità
fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la
contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della
fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della
sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al
decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per
soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità
8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17
febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia
secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con
particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93
del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella
classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e
che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio
sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della verifica, da
parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla
medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ricostituita con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica
pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti
generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori
funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro
della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento
della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonchè i
termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione
della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli
uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei
medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità,
nonchè di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei
grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici.
La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti
dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e
sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della
sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con
provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità,
per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di
medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare
con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei
distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le
quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico delle
farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni. L’accordo è reso esecutivo con decreto del
Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le
cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui
all’articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al
contributo previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica resa
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un
medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione
all’interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento
o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio
dell’autorizzazione richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo,
l’indicazione del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità
prevista dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi
della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro
della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono
approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi
pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di
quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di
medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio
2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali
di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure
per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia,
anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità,
al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici
giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella
comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non
coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonchè
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di
unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal
Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei
medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico
secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate
equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico
prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal
Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i
due prezzi è a carico dell’assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad
informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la
specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica gli
effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali
modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre 2003.
27. I medici che
prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto,
nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità,
previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della
bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa
verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del
medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo
di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in
vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse
disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28
miliardi per l’anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative
per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità
di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità
della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma
16 e il comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo,
secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185,
come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347,
e dall’articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è
differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla
scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali
omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia
stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di
primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all’articolo
5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della
sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società
richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di
cui all’articolo 5, comma 2, e dall’attestazione dell’avvenuto versamento
delle somme derivanti dalle tariffe di cui all’allegato 2, lettera A), numeri
1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro
dell’Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione o
l’autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della
società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la
documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia
comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende
accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la
documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni,
devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire
quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi
dell’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del
Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per
l’attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell’ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al
distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di
abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese
per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e
residenziali, che si presumono indotte dall’attività prescrittiva dei medici
di medicina generale nonchè dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i
criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un
comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal
responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque
categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede
trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina
generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro
trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità
sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata
e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria
complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con
decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti
interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della
sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte
dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli
specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità
assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche
con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui
all’accordo Governo-regioni, all’erogazione di servizi per i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con esclusione di
incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla
dotazione finanziaria complessiva, la regione e l’azienda unità sanitaria
locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di
comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali
e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative
regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già
in corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b)
alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all’andamento dei
consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della
spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell’ambito di quelle indicate dall’articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate
dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati
secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo
di evoluzione dell’utilizzo dell’informatica nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite
con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno
essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale
del Ministero della sanità, nonchè per l’estensione dell’impiego
sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e
di lire 4 miliardi.
7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento per
il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia
di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti
debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni
estemporanee».
Art. 88.
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all’articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per
ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per
cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in
conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle
cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento
rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione
complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di
ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione
stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui
all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella
regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è
attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il
predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due
terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale
dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990
del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore
della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse
modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457,
per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle
d’Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il contributo
di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella misura di due
terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali l’espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere l’attiva partecipazione dell’Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, che non possono eccedere l’importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attività del
Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire
1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è
utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta
qualificazione, con le modalità previste dall’articolo 15-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
All’articolo 8, comma 7, della legge 1º aprile 1999, n. 91, le parole:
«, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore
generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese
l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali,
del sistema informativo per la formazione continua, per l’attribuzione dei
crediti formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche e dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui
all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nonchè della sperimentazione della formazione a
distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di
alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le competenti Commissoni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società
scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro
accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero
l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate
dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al
preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo
alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui
al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con
decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il
contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali
somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il
funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il
rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori
della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l’acquisto di
apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso
l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività di verifica della
sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e
monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.
6. Per l’attuazione di un programma nazionale di
ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è
istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito
secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle
attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei
fattori critici che incidono sulla salute, nonchè la gestione dei registri
nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001
e 2002.
8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e
sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito
dell’epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo
stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti
reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce
le modalità e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione
all’immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al
finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui
al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante
l’utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di
autorizzazione all’immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18
febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le
procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui
all’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d’identità
elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2, comma
10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono
conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli
interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate
le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2,
comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche
al personale in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e
le quote delle entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità e
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di
rispettiva pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento
interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue
per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della
sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1º
gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato
dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al
Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 3
miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei
consumatori, concernente:
a) indagini
dell’Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi
sull’organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei
prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più
sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento
agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b)
indagini, coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in merito ad
eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla
salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla
fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione a
residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle
bevande e nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a),
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del
rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose
giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze
attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o
prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della
popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare
riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei
risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base
scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una
corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonchè ad incentivare
i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di
informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti
fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai
residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all’articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.
17. Per l’attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l’articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all’articolo 22, primo comma, le parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media», nonché l’articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l’articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l’articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l’articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da
emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle
mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria
la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle
rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità
e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l’esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall’articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con
apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare
delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce
gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull’impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali
deducibili da essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l’anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l’INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell’ambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento per i servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell’ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonchè disabili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della salute mentale)
1. Per l’anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l’anno 2001, il
fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di
un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il
pregiudizio sulla salute mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili e immobili degli ex
ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla
produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti
sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali,
in particolare residenziali, nonchè di centri diurni con attività
riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi
previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo
“Tutela della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili
ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del
presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di
carattere sanitario».
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell’articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell’influenza aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
Capo XV
STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – (Società per l’acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). – 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d’imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle
operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 13. I richiami
ivi contenuti all’INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al
Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti.
Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti
interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei
crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in
alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze».
2. Il comma 3,
dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal
seguente:
«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti
conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a
decorrere dal 1º gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di
altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso
un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista
dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di
trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui
all’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. All’articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione».
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l’INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER
AGEVOLARE
L’INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo
dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50
miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della carta di credito
formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del
2001. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove
la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di
ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito
formativa per l’acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche
in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un
ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione
identifica i prodotti e servizi ammissibili all’acquisto, e prevede le
condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre
che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito
contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia
garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di
insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine
dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle
funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui
dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2001 ed in lire 125
miliardi per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti
erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino
operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo firmato in data 17
marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti»
diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo
anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di
istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non
utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate per le medesime finalità.
5. Per lo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla
concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de
minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere
utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione
del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile,
dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi
del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le
tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme
associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonchè le spese ammissibili e le misure delle
agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per
interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto
capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui
allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori
permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la
gestione dei predetti interventi il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i
cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel
limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e
regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto
beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la
concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
1. Al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall’esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b)
progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico,
anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e
private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di
sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione,
potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica,
pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al
presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, come sostituito dall’articolo 105 della presente legge,
nella misura di lire 20 miliardi per l’esercizio 2001, 25 miliardi per
l’esercizio 2002 e 30 miliardi per l’esercizio 2003.
5. All’articolo 5, comma 3, quarto periodo, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi
restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono
rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione, le
strutture operative, nonchè».
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1»;
b) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis)
i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»;
c) l’articolo 5, comma
1, è sostituito dal seguente:
«1. Le attività di cui all’articolo 3 sono
sostenute mediante gli strumenti di cui all’articolo 4 a valere sul Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le
modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata.
La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel
territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree
depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall’anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica all’unità previsionale di base 4.2.1.2.
“Ricerca applicata“».
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete»
sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti
legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei princìpi generali indicati dall’articolo 14, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all’alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l’avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonchè di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall’esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti
devono riguardare spese per l’innovazione tecnologica effettuate in strutture
situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni
di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori
versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si
applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale per la gestione
degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1,
l’agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto
conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo.
L’agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, nonchè, con riferimento alle medesime spese, con altre
agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non
siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a
fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la
domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con il Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di
presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni
necessarie.
7. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente
articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel
territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a
maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo
previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè
sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma
di lire 90 miliardi.
Capo XVII
INTERVENTI
IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell’ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per l’anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b)
raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle
risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo
energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non
derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i
finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive,
tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si
svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione
tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente;
g) azioni di
sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i
comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i) attività agricole
multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il
miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
m) promozione di
tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla
navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall’anno 2001, nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1,
una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 1 a 9,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun
anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta
quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al
comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e
regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla
promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti
rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE
del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali
finalizzati all’assorbimento dell’anidride carbonica, e sono ripartite, con
deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre
alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del
Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel
Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e
per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l’incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b)
il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di
collettori solari;
c) la predisposizione da
parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e
delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le
iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la
manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto
interregionale «Comune solarizzato».
Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)
1. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall’energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L’ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di
cui al comma 1 è assegnato all’ENEA un contributo straordinario di
complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi
per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può
beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di
ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il
costo complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può
essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al
presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima che
definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione e la
stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica,
altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di
massima, liquida l’importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il
progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per
l’anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta
ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle attività di ricerca,
sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della
gestione.
4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano di
ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività
finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di
ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b)
realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle strutture e formazione
del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento
elettromagnetico;
c) incentivi per la
promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di
minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti
dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
2. L’entità delle
compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati,
necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione
industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle
compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e
sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo
ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione
della salute e dell’ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico
delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Le somme
derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il
risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti
dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del
risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito di
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di
perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con
priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
b)
interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per
le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica
e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con
decreto del Ministro dell’ambiente, adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le
modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi
comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di
anticipazione».
2. Il decreto di cui al comma 9-ter
dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L’accantonamento
per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9
del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in
un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione
delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità
dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l’ottimale ripristino
ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni
mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro
nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote
di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata
pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare
rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in
conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini
del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al
parere dell’azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a
lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al
primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le
seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in
Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di
accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma
previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati
direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del
1997 che siano accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica
dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo
n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il
completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle
predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente
in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile
quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque
nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti
guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si
intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una
bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che
comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto
dall’impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere
dall’anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito
da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168,
costituito dai Ministeri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente,
da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e
la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei
musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e
culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere
dall’anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di
Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali,
dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di
intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal
Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e
dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste.
I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le
attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui
violazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
11. È istituito con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti
parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della
civiltà della transumanza, all’interno del programma d’azione per lo
sviluppo sostenibile dell’Appennino, denominato «Appennino Parco d’Europa».
In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L’istituzione e il
funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei
limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni
nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco
museo delle miniere dell’Amiata, istituiti con decreto del Ministro
dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali
e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla
regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di
opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’anno 2001 a favore dell’Ente
parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti
di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato un finanziamento
di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro
dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali
e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell’ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla
regione Toscana, dagli enti locali e dall’Ente parco delle Alpi Apuane.
Nell’intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l’Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del
Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del
recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento
delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché
la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi
due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31,
comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un
termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione
tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un
cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato
parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15
dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e
la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1,
comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente di cui al
comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle
opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo
sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è
attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle
prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a
conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a
terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi
2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico
interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di
Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001,
di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche
attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono
partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà
delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di
Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a
seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica
attualmente gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei
contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli
non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della
bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure che
assicurino il mantenimento dell’occupazione dei lavoratori dipendenti della
società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell’acquisizione da
parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di
bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base
al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di
completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione;
dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della
cifra di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al
momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia
esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad
interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante
asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale
secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal
prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle
migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un
elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive
minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale, nonchè le modalità per la redazione dei relativi piani di
recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il
recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente
articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la
disciplina per l’acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da
parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e
il recupero ambientale, con l’obiettivo di attribuire al comune la facoltà di
acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli
interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune
stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da
parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli
standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di
tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle
azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare
l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità
di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione
europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le
bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero
dell’ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di
dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la
costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la
spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)».
25. All’articolo 1,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
«p-quater) Pioltello e
Rodano».
26. All’articolo 29 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il trasferimento della proprietà e degli altri
diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue
qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la
possibilità prevista dal penultimo comma dell’articolo 28 per coloro che
dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali
diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti
accertati dall’autorità giudiziaria».
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione
del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione
Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di
Cagliari, già in uso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo
gratuito al demanio regionale.
28. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti: «nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. È istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l’Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell’ambito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l’attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L’Ente di cui al
comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo
comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di
Pietraroia, dall’università del Sannio, dall’università «Federico II» di
Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata
una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno
2001.
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001