Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 302 del 29 dicembre 2000
Dalla LEGGE 23 dicembre 2000,
n.388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001). Capo XII - Spese per le Amministrazioni Pubbliche.
Capo XII
SPESE DELLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31
dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti
locali nelle forme associative, come previsto dall’articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i
compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente
alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via
transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere
protratto per oltre un anno, le province, d’intesa con le regioni,
promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di
aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente
la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli
enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di
lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l’anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l’anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono
autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale,
a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di
funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248
miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a
decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno
effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694
miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a
titolo di reintegro all’Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già
impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla
legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui
ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di
cinque anni, a richiesta degli interessati e dell’ente erogante, previa
accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di
regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo
dell’ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa
sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle
tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello
Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli
importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di lire 540,7
miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli
oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in
corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni
finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il federalismo
amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei
contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati
dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato
Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto già
vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali
erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell’entrata in
esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in
conferenze di servizi per l’alta capacità. La ripartizione di tale importo è
effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del
fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene
attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei contributi
direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro
per la solidarietà sociale».
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b)
per l’anno 2000 il disavanzo di cui all’articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al
netto delle entrate e delle spese relative all’assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il
1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le
quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di
nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro
associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sull’andamento di spese, entrate e saldi di
bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall’articolo
48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per
l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola:
«2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è
sostituito dai seguenti:
«4)
anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1
dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le
parole: «; l’importo così risultante rimane costante nei tre anni
successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo di cui
al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è concessa, a
partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente
raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il
complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall’anno 2001 una
riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ed alle successive disposizioni in materia. L’incremento delle risorse,
derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno
2001 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di
cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è
rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000
milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000
milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità
montane per l’esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle
comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed
ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all’ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno 2000 a titolo di fondo
ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i
maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane
per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei
comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun
nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi
erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno
2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del
tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A decorrere
dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei
trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo
Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire
9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l’anno 2000, da
ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare
in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31
dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’interno,
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte
degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante
al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in
disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o
all’avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi
dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di
oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106,
10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414,
4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188,
3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492.
I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità
mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per
l’invio sono determinati con decreto del Ministero dell’interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai
fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso
di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta
comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai
fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è
commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati,
dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota del 4
per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille. Il contributo è da
intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza
statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi
dell’articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei
confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa
di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il
contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del
gettito dell’imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto
del contributo minimo garantito. Per l’attribuzione del contributo i comuni
interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita
certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con
decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante
alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle
comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è
attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo
complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui
all’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61,
comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
introdotto dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli
anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della
nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con
apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001,
a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i
contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in
concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con popolazione
inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato,
entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo
di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a
valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una quota
pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1
è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità
ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori
pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per l’anno 1999 dell’imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle
regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l’importo risultante dai
dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire,
forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non
incassati dalle province nel primo bimestre dell’anno 1999; tale importo viene
ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell’attuazione del predetto
articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo
bimestre dell’anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle
riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero
dell’interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante
le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento
all’assegnazione alle province del gettito di imposta sull’assicurazione
obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione
provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati
esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila
abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei
dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga
a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del
predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono
comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario.
L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo».
b) all’articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell’interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».
Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio
nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale
di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente per
le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è
incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni
normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per
ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di
cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate
nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento
speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da
riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo
per l’edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di
prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da
destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di
Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell’ambito
degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università
in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8
miliardi per l’anno 2003.
6. I consorzi per l’istruzione universitaria a
distanza, di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del
loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull’apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni
dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione
finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi
contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti
elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei
fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle
forniture di beni e servizi nonchè i relativi sistemi di collaudo o atti
equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione
degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici
possono utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, assicurando la
parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale
destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione
finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere
finanziario complessivo.
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare
vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il
Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di
province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
b)
più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni
diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di
università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente
dei rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università.
4. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente
sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non
aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a
prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni
suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del
1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente
legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese
necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con
criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di
attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l’efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all’articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un’appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell’area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b)
dell’offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in
mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o
internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche
di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del
mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al
mercato.
Art. 61.
(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione
dei consorzi di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità
stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai
sensi dell’articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le
amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi
adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie
effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita
l’introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento
delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi
compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per
l’approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o
combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli
immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione
degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le
convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’ambiente identifica gli impianti ed i
combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone
l’utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di
imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a
qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall’esercizio di
servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli
enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono
presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell’Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all’articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al comma 3
dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche
avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio di cui al medesimo comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di
ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l’Agenzia del
demanio o con l’apposita struttura di cui al medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono
attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell’Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma
1 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato
dal comma 1 del presente articolo. L’attuazione dei piani di razionalizzazione
avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione
passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione
sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente
articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, nè
la previa attestazione dell’inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta
alla spesa previsti dall’articolo 34 del regolamento sui servizi del
Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929,
n. 1058, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza
dell’Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre
1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta,
da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale
termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, nonchè le altre pubbliche amministrazioni, devono
pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della
spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonchè ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di
fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del
personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il
diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle
procedure di cui all’articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l’amministrazione di appartenenza da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno
successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle
razioni viveri e del miglioramento vitto, nonchè la composizione dei generi di
conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego
degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti
forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a
privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c)
fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le
eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo
decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati
con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema
di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3
è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni
fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri
organismi sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi
comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche
avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette
società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività
del Ministero.
Art. 64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli
comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui
al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale
definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno
del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono
ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende
consolidata a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la
determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito
della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto
dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31
dicembre 2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell’accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione
di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato,
nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore
delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la
quota di acconto prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè le quote di saldo
del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le
istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono
reintegrate a valere sulle somme accreditate dall’Unione europea per ciascun
intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le
amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi procedono al
recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro
trasferiti e non utilizzati nell’ambito dei programmi di rispettiva
competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra
la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonchè alle
differenze di cambio come previsto dall’articolo 59 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato
al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del
medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici
destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle
seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La
disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo
periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito degli strumenti di
programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il
possesso del diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori
è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale
edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli
albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e
2002 i soggetti destinatari della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti
dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori
all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la
disposizione di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le
seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni
educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 2001 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per
l’anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo previsto
per l’anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell’intervenuta autonomia
delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono
incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente
dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle
contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono
comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o
in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in
conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad
affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle
contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale regionale all’IRPEF
è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti
accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità speciali di
cui al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle
regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine continuano ad
essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si
estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità
di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente
articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa
depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli
enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi
finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo
dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate
dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei
programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte
delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a
decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla tassa
erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la
realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il
Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)
1. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all’effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».
3. Per l’anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all’ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti
erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla
compartecipazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001,
provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati previsionali relativi
all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito
per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30
ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica ai comuni l’importo
previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L’importo del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero
dell’interno, nel corso dell’anno 2002, in quattro rate di uguale importo.
Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la
terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi
all’esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il
30 maggio 2002 al Ministero dell’interno e da questo ai comuni, e su tali rate
sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale,
all’attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni
contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per l’anno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire
2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989; nonchè al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92
miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è soppresso il
contributo di cui all’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l’Istituto postelegrafonici,
soppressa ai sensi dell’articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito
nella misura dell’1,75 per cento e dell’1 per cento.
5. L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. L’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto
non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del
contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine
del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in
servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi
speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi,
ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita,
spettante ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata fino al 27
febbraio 1998 da un lato e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico
dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti
dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST, dall’altro, è posta
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b)
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75
per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati
dal 1º gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui
al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonchè quelli
versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità
pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i
periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di
versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle
retribuzioni pensionabili, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi
trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi versati alla
medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità
pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente
comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità
pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano
computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di
cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente
previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della
liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema
contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere
esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di
reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano
stati perseguitati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione
di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive
modificazioni, ha già riconosciuto l’assegno vitalizio, sono attribuiti alla
competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione
centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze
relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente
commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura
assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi
previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dei lavoratori iscritti
alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi
previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito,
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito
Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè
da un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 2001, lire 50 miliardi per
l’anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno 2003 a carico del
bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza
dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del
concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di
copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal
citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonchè dell’applicazione delle predette
disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L’articolo 37,
comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la
misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell’indennità di
disponibilità di cui all’articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della
medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il
bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale
nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto stesso.
Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni
tra le gestioni dell’INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con
regolazioni e non determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza
legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.
Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività
può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del
comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti
organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico
degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato
dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall’articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono
acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita
ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando
bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall’INPS,
recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti,
possono, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle
somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione
del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall’Istituto
Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è disposto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’lstituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (lNPDAP), gestore
del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all’IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della
pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui
all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi
civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati
per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa una
maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione
ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili
e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la
persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere
dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui
importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è
corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo
aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima
mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a
condizione che il soggetto:
a) non possieda un
reddito complessivo individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di
cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il
casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede
ad individuare l’ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo
di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità
indicati nello stesso comma.
10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non
costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal
comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla
pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione
dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione
medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio
ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema
retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto
applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi
assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva
accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a
favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I
trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di
un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al
trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione
che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al
cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà
di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla
conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi.
In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente
provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata
in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei
liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
2. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
è ridotta di lire 58 miliardi per l’anno 2001 e di lire 70 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a «denunciati»
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie
professionali denunciate».
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè lire 100 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive
risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall’articolo 26,
comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni
1999 e 2000, sono trasferite all’INPDAP, che provvede al successivo versamento
ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento
di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può
superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del
trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito
accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il
personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza
propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonchè della regione Valle d’Aosta, la corresponsione del
trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di
trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti
previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive
modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono
disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto
periodo del presente comma, garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5,
comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi
organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive»;
c) all’articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art. 75.
(Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell’esercizio della facoltà medesima, a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. All’atto del
pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia
perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma
1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di
cui al comma 2, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data.
Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti
per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il
periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto
un’anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento
dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in
attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività
è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di
attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il
restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione,
calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età
di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di
cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma
2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). – 1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola“ (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive».
2. L’opzione di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l’esercizio dell’assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l’altro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b)
utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni,
graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare
l’acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzazione
di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla
vigente normativa;
d) prevedere, per
procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i
limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell’utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima
applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi
competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio alla data di
approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa
dell’esercizio provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l’indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b)
le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in
attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che
maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la
copertura dell’erogazione della quota di cui all’articolo 4, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento
dell’assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell’intero
ammontare dell’assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a
versare all’INPS; nonchè, nell’ambito delle risorse disponibili a valere
sul Fondo per l’occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non
inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei
soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per
l’anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi
dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000,
tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45,
comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito
della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per
l’occupazione, per i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31
dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso
di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno
per prestazioni in attività socialmente utili e l’assegno per nucleo
familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino
al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di
impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per
l’occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per
il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica
attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell’attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All’articolo 9,
comma 11, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la
parola: «assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività
socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest’ultima data siano
esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5,
dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad
ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e
condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma
5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente
all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico
e nell’ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle
qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.
L’incentivo previsto all’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all’articolo 45,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali,
dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e
successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità
di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età
anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e
dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli
assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall’articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2)
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto
tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità
contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la
riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che,
potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 74,
presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1º
gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell’età prevista,
qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonchè i
criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di
cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all’ente previdenziale
di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All’onere derivante dal riconoscimento di cui al
comma 8, corrispondente all’incremento delle aliquote contributive di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
14. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall’articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;
b)
le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo
le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle
risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2001:
a) sono prorogati, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività
commerciali con più di cinquanta addetti. L’onere differenziale tra
prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è
pari a lire 50 miliardi;
b)
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall’articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L’onere
derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All’onere
derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di
lire 40 miliardi;
d) il comma 5
dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal
seguente:
«5. A decorrere dal 1º
gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo
1989, n. 88, dopo le parole: “trasporti e comunicazioni“ sono inserite
le seguenti: “; delle lavanderie industriali.“»;
e) le disposizioni
previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del
trattamento di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991.
L’onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, av