Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 23 gennaio 2002

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 22 novembre 2001
Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. (Repertorio n. 1318)

ALLEGATO 4

Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA

Con l' accordo dell' 8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a
far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi
propri, ai sensi del successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni
caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per
la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere
le spese nell'ambito delle risorse disponibili e per mantenere
l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza.
L'erogazione e il mantenimento dei Lea in tutto il territorio
nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli stessi
ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto
dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della
programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie
previste.
Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in
particolare:
* l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni e integrazioni richiama l'articolo 29 della
legge 28 febbraio 1986, n.41.
* art 85 comma 9 della legge 388/2000.
* gli articoli 4 ( comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge
347/2001
Tali norme definiscono gli ambiti di azione regionale in questa
materia
In questa direzione si rileva la necessita' di disporre di una
metodologia omogenea nell'applicazione della normativa che, secondo
quanto sopra richiamato, sollecita le Regioni a realizzare
l'equilibrio tra le risorse disponibili e l'articolazione delle
prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire attraverso i LEA.
In particolare appare indispensabile garantire che adeguati
interventi sul tema dell'appropriatezza da parte delle Regioni siano
in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio
assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con
conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo
in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.
A tal riguardo, e' agevole ricorrere all'esempio dell'assistenza
farmaceutica che, in effetti, in alcune realta' regionali ha fatto
registrare incrementi impropri della domanda e dei consumi,
sottraendo risorse in particolare all'area delle prevenzione e
dell'integrazione socio sanitaria oppure all'esempio dell'assistenza
ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua ad assorbire
risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a
scapito di altre tipologie assistenziali.
In realta', la considerazione da cui partire e' che la definizione
del LEA puo' solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni
erogabili o la precisazione delle condizioni della loro erogabilita',
risolvere le problematiche dell'appropriatezza, che si presenta come
una delle variabili fondamentali anche per l'allocazione delle
risorse.
Puo' infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni
essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali essenziali da
garantire, sono presenti aree in cui l'elemento dell'essenzialita' si
riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio
sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di
programmazione regionale e omogeneita' sul territorio nazionale.
Cio' comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a
livello normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse
(leva fiscale) , prevedere la necessita' che la programmazione
regionale proceda, nell'applicazione dei criteri per l'erogazione dei
LEA, alle opportune specificazioni delle condizioni di erogabilita',
per assicurare un piu' pieno rispetto del principio
dell'appropriatezza , considerando i criteri piu' volte ricordati nel
presente documento di particolare tutela della urgenza/complessita',
della fragilita' sociale e della accessibilita' territoriale.
Complementare all'azione sopra indicata e' l'attivita' di
promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla
normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di
servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 5 febbraio 2002   

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