Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 23 gennaio 2002

 

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - 

ACCORDO 22 novembre 2001

Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

e successive modificazioni. 

(Repertorio n. 1318) 

Il testo del decreto 

ALLEGATO 1

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1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

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1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI

bullet

1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ALLEGATO 2

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Allegato 2A
Prestazioni totalmente escluse dai LEA

bullet

Allegato 2B
Prestazioni parzialmente escluse dai LE

bullet

Allegato 2C
Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo
organizzativo potenzialmente inappropriato

bullet

ELENCO DRG AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA

ALLEGATO 3

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a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere

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b) prestazioni di assistenza specialistica

bullet

c) l'assistenza farmaceutica

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d) integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione

bullet

e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed
alle altre comunita' isolate

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Allegato 3.1
- Indicatori livello ospedaliero - Organizzativa

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Indicatori livello Ospedaliero - Possibile quadro organico

ALLEGATO 4

bullet Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4
del medesimo decreto;
Visto l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel
quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e
province Autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare
l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di
interesse comune;
Visto l'accordo tra i Ministri del tesoro, bilancio e
programmazione economica, della sanita' e le Regioni e Province
Autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria,
sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004);
Visto l'accordo del 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210)
sancito tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione
economica, della sanita' e le Regioni e Province Autonome di Trento e
di Bolzano, che integra il predetto accordo sancito da questa
Conferenza il 3 agosto 2000;
Visto l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi
sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001
(repertorio atti 1210) in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001
da questa Conferenza (repertorio atti n. 1285);
Considerato che, con il predetto accordo si e' convenuto, che con
successivo accordo da sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati
definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli
stessi venissero adottati dal Governo con un provvedimento formale
entro il 30 novembre 2001, d'intesa con la stessa Conferenza e che la
validita' dello stesso era subordinata all'adozione dei nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria;
Considerato che, questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre
2001 (repertorio atti n. 1314) ha valutato positivamente e approvato
la relazione sull'attivita' del tavolo di lavoro per la definizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi,
al fine di pervenire al successivo accordo da sancirsi sui Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria, previo confronto preliminare in
un tavolo tra le Regioni e i Ministri dell'economia e delle finanze e
della salute;
Visto l'articolo 6 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, che
dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro il 30 novembre 2001, d'intesa con questa
Conferenza, sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la proposta di accordo in oggetto, elaborata dal tavolo
tecnico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza Sanitaria e dei relativi costi nelle riunioni del 30 e 31
ottobre 2001 e trasmessa con nota del 2 novembre ai Presidenti delle
Regioni, nonche' ai Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze;
Considerato che, nel corso delle riunioni del 7 e 13 novembre del
tavolo politico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali
di Assistenza Sanitaria, tenutesi presso il Ministero dell'Economia e
delle finanze per l'esame della proposta di accordo in oggetto, nel
corso delle quali si e' proceduto alla definitiva stesura della
stessa e si e' convenuto altresi' che, ad avvenuta approvazione
dell'accordo, nonche' del relativo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si provvedera' ad elaborare una pubblicazione
di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le prestazioni e
le attivita' ricomprese nei livelli essenziali di assistenza
sanitaria;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica Stato-Regioni
tenutasi in data odierna tra i rappresentanti dei Ministeri della
salute, dell'economia e finanze, affari regionali nonche' delle
Regioni si e' convenuto di proporre una modifica all'allegato 3 del
presente accordo volto a garantire le specifiche esigenze di
assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle
altre comunita' isolate;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, i Presidenti delle Regioni, nell'esprimere il loro avviso
favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria hanno
proposto il seguente emendamento: "alla lettera f) dell'allegato 2A
dello stesso, aggiungere la seguente frase: "Su disposizione
regionale la laser terapia antalgica, l'elettroterapia antalgica,
l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse
nell'allegato 2B", che si intende apportato anche al medesimo
allegato 2A del presente accordo , sul quale il Ministro della salute
e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno
convenuto;
Considerato altresi' che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il loro
favorevole avviso sull'accordo in oggetto e che il Ministro della
salute e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze hanno confermato il loro positivo assenso;
Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

sancisce il seguente accordo tra Governo e Regioni e Province
Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

PUNTO 1.
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel
rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

PUNTO 2.
2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a
tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte
integrante del presente decreto.
2.2. Le prestazioni e le attivita' comprese nei Livelli Essenziali
di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni
previste dalle disposizioni vigenti.

PUNTO 3
3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo
gratuito o con partecipazione alla spesa.
3.2. Le forme e le modalita' della partecipazione alla spesa sono
quelle individuate dalle disposizioni legislative statali, in
particolare dall'articolo 85, comma 9 della legge 23 dicembre 2001,
n. 388, nonche' dagli articoli 4, comma 3 e 6, commi 1 e 2, della
legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria, nonche' dalle disposizioni regionali,
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 13 del d.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

PUNTO 4
4.1
Si conviene che:
- le prestazioni ed i servizi, di cui all'allegato 2A, sono
escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
- le prestazioni di cui all'allegato 2B sono da intendersi
parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria,
in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche;
- le prestazioni di cui all'allegato 2C incluse nei Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria sono quelle che presentano un
profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali
occorre comunque individuare modalita' piu' appropriate di
erogazione.
Le prestazioni sopra richiamate sono state inserite nelle
specifiche liste di cui agli allegati in quanto:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai
principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma
2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la loro efficacia non e' dimostrabile in
base alle evidenze scientifiche disponibili ovvero la loro
utilizzazione e' rivolta a soggetti le cui condizioni cliniche non
corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita'
nell'impiego delle risorse ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalita' di organizzazione e di erogazione
dell'assistenza.
4.2 Si conviene che vanno apportate, entro il 31 marzo 2002,
modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, anche in base
alle indicazioni contenute nell'allegato 2B e ferme restando le
esclusioni di cui all'allegato 2A, assicurando inoltre l'inserimento,
in detto nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in
regime di ricovero ospedaliero, per le quali vi sia evidenza di un
piu' appropriato regime di erogazione in sede di specialistica
ambulatoriale.
4.3. Le Regioni disciplinano i criteri e le modalita' per
contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che non
soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di
economicita' nella utilizzazione delle risorse, anche tenendo conto
delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
In sede di prima applicazione la disciplina e' adottata dalle
Regioni entro il 30 giugno 2002.

PUNTO 5
5.1
Si conviene di definire criteri specifici di monitoraggio,
all'interno del sistema di garanzia introdotto dall'art.9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare trasparenza,
confrontabilita' e verifica dell'assistenza erogata attraverso i
Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria con un sistema di
indicatori essenziali, pertinenti e caratterizzati da dinamicita' e
da aggiornamento continuo.
5.2 Il tavolo previsto nel punto 15 dell'accordo dell'8 agosto
2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
effettuera', sulla base di quanto previsto al capoverso precedente,
la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria
effettivamente erogati, e della corrispondenza ai volumi di spesa
stimati e previsti, evidenziando altresi' eventuali prestazioni
effettivamente erogate non riconducibili ai predetti livelli.

PUNTO 6
6.1 Si conviene di definire un sistema di manutenzione degli
elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di
Assistenza sanitaria, al fine di garantire la qualita' e
l'appropriatezza dell'assistenza per i cittadini in relazione alle
risorse definite.
6.2 Si conviene di costituire, entro il 31 marzo 2002, uno
specifico organismo a carattere nazionale, di cui facciano parte un
numero adeguato di esperti designati dalle Regioni, sul modello della
Commissione Unica del Farmaco (CUF).
6.3 A tale organismo e' affidato il compito di valutare, nel
tempo, i fattori scientifici, tecnologici ed economici che motivano
il mantenimento, l'inclusione o l'esclusione delle prestazioni dai
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tenuto conto di nuove
tecniche e strumenti terapeutici, riabilitativi diagnostici resi
disponibili dal progresso scientifico e tecnologico, che presentino
evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di
salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse
impiegate, cosi' come l'esclusione di quelle ormai obsolete.
6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8 agosto 2001, al
punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno
assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni in
incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a
livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.

PUNTO 7
7.1 Si conviene sulle indicazioni particolari per l'applicazione
dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza
farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio
sanitaria, nonche' in materia di assistenza sanitaria alle
popolazioni delle isole minori ed alle altre comunita' isolate che
vengono fornite nell'allegato 3.

PUNTO 8
Si conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono
stati definiti, nel presente accordo, in relazione alle risorse di
cui al punto 6 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e Stato-Regioni nel corso della
seduta dell'8 agosto 2001.

PUNTO 9
1.Fermo restando quanto gia' previsto nei punti precedenti del
presente accordo, si conviene che le Regioni nell'applicazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria in sede regionale si
attengono alle linee guida contenute nell'allegato 4.

PUNTO 10
Laddove la regione definisca specifiche condizioni di erogabilita'
delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di
Assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di
cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi
a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse in
mobilita' sanitaria deve avvenire sulla base di:
* un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche
problematiche di compensazione della mobilita' entro il 30 giugno
2002;
* eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate.

PUNTO 11
Si conviene che il tavolo di lavoro che ha curato la stesura del
presente accordo, con riferimento alle questioni, qui di seguito
riportate, continuera' ad operare, con il supporto di gruppi tecnici
misti con rappresentanti ministeriali e regionali per i necessari
approfondimenti, i cui risultati saranno sottoposti alla valutazione
della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti conseguenti:
* visite fiscali e accertamenti richiesti dagli Uffici della
pubblica Amministrazione e relativi costi;
* compiti affidati agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi
costi;
* finanziamento delle Agenzie regionali per l'ambiente per le
funzioni svolte dalle stesse di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale;
* Assistenza sanitaria agli stranieri non regolari.

PUNTO 12
Si conviene, per quanto concerne gli adempimenti conseguenti al
disposto dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 16 novembre 2001,
n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco provveda
ad aggregare in sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al richiamato
articolo 6, in modo da consentire alle Regioni di regolare
l'applicazione della facolta' loro attribuita di prevedere forme
crescenti di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino
alla totale non rimborsabilita' dei farmaci, in maniera tale da
configurare non piu' di 3 classi di partecipazione alla spesa:
* una classe a bassa partecipazione dell'assistito,
* una classe a piu' elevata partecipazione dell'assistito,
* una classe a totale carico dell'assistito.
La formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6, comma 1 della
legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 , da parte della Commissione
Unica del Farmaco (CUF) dovra' essere operata, in modo tale da
consentire una minore spesa rispetto a quella registrata nell'anno
2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del tetto del
13% per la spesa farmaceutica.
Roma, 22 novembre 2001

Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: La Falce

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 5 febbraio 2002   

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