Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 29 del 8 giugno 2001

DECRETO 2 aprile 2001.
Approvazione del nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.

Visualizza Allegato


L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale, servizio epidemiologico e statistico);
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 lu glio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22, commi 3 e 3-bis (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il decreto ministeriale della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della di sciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";
Visto le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e il disposto dell'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 in ordine l'adozione di specifici provvedimenti sulle tematiche di cui trattasi;
Visto il decreto della sanità n. 27621 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati;
Rilevato che il regolamento ministeriale adottato con il citato decreto ministeriale della sanità 380/00, si differenzia, dal disciplinare tecnico regionale approvato con il citato decreto della sanità n. 27621/98, soltanto sulle modalità di gestione dei dati in applicazione della citata legge n. 675/96 sulla tutela dei dati sensibili;
Ritenuto comunque di dover adeguare, sulla base del citato decreto n. 380/00, delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e quindi il citato decreto della sanità n. 27621/98.

Decreta:


Art. 1

1.  E' approvato il nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati che fa parte integrante del presente decreto e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento, nonché i relativi tracciati record.

Art. 2

1.  La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:
a)  la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:
 1.  codice struttura di ricovero;
 2.  numero della scheda;
 3.  cognome del paziente;
 4.  nome del paziente;
 5.  sesso;
 6.  data di nascita;
 7.  comune di nascita;
 8.  stato civile;
 9.  comune di residenza;
10.  cittadinanza;
11.  codice sanitario individuale;
12.  regione di residenza;
13.  azienda unità sanitaria locale di residenza;
b)  la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a):
 1.  codice struttura di ricovero;
 2.  numero della scheda;
14.  regime di ricovero;
15.  data di ricovero;
16.  unità operativa di ammissione;
17.  onere della degenza;
18.  provenienza del paziente;
19.  tipo di ricovero;
20.  traumatismi o intossicazioni;
21.  trasferimento interno 1;
22.  trasferimento interno 2;
23.  trasferimento interno 3;
24.  trasferimento interno 4;
25.  unità operativa di dimissione;
26.  data di dimissione o morte;
27.  modalità di dimissione;
28.  riscontro autoptico;
29.  motivo del ricovero in regime diurno;
30.  numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
31.  peso alla nascita;
32.  diagnosi principale di dimissione;
33.  diagnosi secondaria 1;
34.  diagnosi secondaria 2;
35.  diagnosi secondaria 3;
36.  diagnosi secondaria 4;
37.  diagnosi secondaria 5;
38.  intervento chirurgico principale o parto;
39.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 1;
40.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 2;
41.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 3;
42.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 4;
43.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 5.

Art. 3.

1.  Il titolare del trattamento, individuato ai sensi del successivo comma 5, garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.
2.  Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel "disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati" approvato con decreto della sanità 30 dicembre 1998 così modificato dal presente decreto.
3.  La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.
4.  Il direttore sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate.
5.  Ai sensi degli artt. 1, commi 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si intende:
a)  per "titolare" del trattamento: il legale rappresentante dell'istituto di cura;
b)  per "responsabile" del trattamento: il direttore sanitario o il dirigente medico dell'istituto di cura;
c)  per "incaricati" del trattamento: tutti gli operatori che compiono operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Art. 4.

1. La regione, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.
2.  Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti.
3.  Le due sezioni dovranno essere ricongiunte esclusivamente per il tempo della trasmissione dei dati all'Assessorato, secondo le modalità previste nel disciplinare di cui al presente decreto.
4.  Le Aziende sanitarie dovranno garantire che il trattamento dei dati è attuato nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".

Art. 5.

1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2001.

  PROVENZANO 

Visualizza Allegato

 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 15 giugno 2001 

ritorna alla Home Page