Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.5 del 25 gennaio 2002


DECRETO 27 dicembre 2001.
Determinazione del limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale per la Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del 28 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 9 marzo 1991 e successive modificazioni;
Visto il n. 30259 del 12 ottobre 1999, con il quale sono stati aggiornati i prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario;
Visto il n. 33910 del 7 febbraio 2001, con il quale sono stati inseriti nuovi prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario;
Viste le note prot. n. 7/Dip/961 del 20 giugno 2001 e prot. n. 7/Dip/1174 dell'11 luglio 2001 del gruppo 7° del Dipartimento regionale fondo sanitario di richiesta di inserimento di nuovi prodotti;
Considerato che in questi ultimi anni si è andata delineando la necessità di regolamentare ed uniformare i criteri di approvvigionamento dei prodotti in modo da ottenere da un lato il contenimento dei costi per le Aziende sanitarie con la creazione di "tetti di spesa" e dall'altro disegnare un sistema flessibile che permetta ai pazienti di esercitare la facoltà di libera scelta reale dei prodotti all'interno di un budget mensile;
Ritenuto congruo il budget di spesa adottato dalla Regione Emilia - Romagna per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale, pari a L. 1.300.000 annuo (adottato a decorrere da 1998);
Ritenuto di fissare il budget per la Regione siciliana in L. 118.000 mensili, pari a E 60,94. Tale importo viene determinato calcolando il tasso inflattivo per il periodo 1998-2001 al budget determinato nel 1998 dalla Regione Emilia:

  Anno     ISTAT Importo Importo
                in lire in euro 
      1.300.000     108.000  
  1998 1.322.000 1,7 110.000  
  1999 1.343.000 1,6 112.000  
  2000 1.378.000 2,6 115.000  
  2001 1.417.000 2,8 118.000 60,94 


Ritenuto, altresì, indispensabile (in analogia con quanto già previsto per la dispensazione dei prodotti senza glutine per i malati affetti da "morbo celiaco") per uniformare il comportamento su tutto il territorio della Regione siciliana di distribuzione dei prodotti per i soggetti affetti da "insufficienza renale", nel seguente modo:
a)  la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o universitaria;
b)  il soggetto affetto da "insufficienza renale" dovrà rivolgersi all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la patologia, e munito altresì della proposta, redatta su ricetta del Servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione della patologia e della natura di irreversibilità;
c)  una volta l'anno dovrà essere presentata all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su ricettario del Servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della patologia;
d) il settore di medicina di base, acquisita la certificazione, autorizza la corresponsione del budget di spesa per l'acquisizione dei prodotti aproteici, in calce dovranno essere apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti all'autorizzazione;
e)  l'Azienda unitaria sanitaria locale è tenuta a rilasciare all'utente un "libretto", o altra modulistica, contenente 12 "tagliandi" (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti aproteici;
f)  l'assistito potrà ritirare presso le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari i prodotti dietetici aproteici necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
g)  le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari devono presentare all'Azienda unità sanitaria locale la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mese di consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
h)  qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di cui al punto g);
Ritenuto che potranno essere dispensati tutti i prodotti aproteici, sia quelli previsti nel decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999 che tutti quelli in commercio (tipo pasta, pane, biscotti, farina ecc.), ad esclusione degli integratori ipoproteici e ipercalorici, nonché latte e bevande, in quanto l'utilizzo di detti prodotti è indicato per quei pazienti affetti da insufficienza renale in trattamento conservativo cui si associa uno stato di malnutrizione;

Decreta:

Articolo 1

E' fissato il limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale per la Regione siciliana in L. 118.000 mensili, pari a E 60,94.

Articolo 2

Potranno essere erogati tutti i prodotti aproteici, sia quelli previsti nel decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999 che tutti quelli in commercio (tipo pasta, pane, biscotti, farina ecc.), ad esclusione degli integratori ipoproteici e ipercalorici, nonché latte e bevande, in quanto l'utilizzo di detti prodotti è indicato per quei pazienti affetti da insufficienza renale in trattamento conservativo cui si associa uno stato di malnutrizione.

Articolo 3

Le farmacie devono erogare i prodotti nel rispetto del budget di spesa.

Articolo 4

L'Azienda unità sanitaria locale nelle procedure di fornitura dei prodotti deve attenersi alle seguenti disposizioni:
a)  la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o universitaria;
b)  il soggetto affetto da "insufficienza renale" dovrà rivolgersi all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la patologia, e munito altresì della proposta, redatta su ricetta del Servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione della patologia e della natura di irreversibilità;
c)  una volta l'anno dovrà essere presentata all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su ricettario del Servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della patologia;
d)  il settore di medicina di base, acquisita la certificazione, autorizza la corresponsione del budget di spesa per l'acquisizione dei prodotti aproteici, in calce dovranno essere apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti all'autorizzazione;
e)  l'Azienda unità sanitaria locale è tenuta a rilasciare all'utente un "libretto", o altra modulistica, contenente 12 "tagliandi" (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti aproteici;
f)  l'assistito potrà ritirare presso le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari i prodotti dietetici aproteici necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
g)  le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari devono presentare, all'Azienda unità sanitaria locale, la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mesi di consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
h)  qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di cui al punto g).

Articolo 5

L'importo di cui all'art.1 andrà aggiornato annualmente, dall'Azienda unità sanitaria locale, secondo l'indice ISTAT.

Articolo 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2001.

CITTADINI 

a cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo

ultima revisione: 30 gennaio 2002 

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