Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n.5 del 25 gennaio 2002
DECRETO 27
dicembre 2001.
Determinazione del limite di spesa mensile per
l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza
renale per la Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo
modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino
della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge
delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge
regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.
39;
Visto il decreto del 28 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 9 marzo 1991 e successive
modificazioni;
Visto il n. 30259 del 12 ottobre 1999, con il quale sono stati
aggiornati i prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore
tariffario;
Visto il n. 33910 del 7 febbraio 2001, con il quale sono stati
inseriti nuovi prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore
tariffario;
Viste le note prot. n. 7/Dip/961 del 20 giugno 2001 e prot. n.
7/Dip/1174 dell'11 luglio 2001 del gruppo 7° del Dipartimento regionale fondo
sanitario di richiesta di inserimento di nuovi prodotti;
Considerato che in
questi ultimi anni si è andata delineando la necessità di regolamentare ed
uniformare i criteri di approvvigionamento dei prodotti in modo da ottenere da
un lato il contenimento dei costi per le Aziende sanitarie con la creazione di
"tetti di spesa" e dall'altro disegnare un sistema flessibile che permetta ai
pazienti di esercitare la facoltà di libera scelta reale dei prodotti
all'interno di un budget mensile;
Ritenuto congruo il budget di spesa
adottato dalla Regione Emilia - Romagna per l'acquisizione dei prodotti
aproteici per i malati affetti da insufficienza renale, pari a L. 1.300.000
annuo (adottato a decorrere da 1998);
Ritenuto di fissare il budget per la
Regione siciliana in L. 118.000 mensili, pari a E 60,94. Tale importo viene
determinato calcolando il tasso inflattivo per il periodo 1998-2001 al budget
determinato nel 1998 dalla Regione Emilia:
| |
Anno |
|
ISTAT |
Importo |
Importo |
| |
|
|
|
in lire |
in euro |
| |
|
1.300.000 |
|
108.000 |
| |
1998 |
1.322.000 |
1,7 |
110.000 |
| |
1999 |
1.343.000 |
1,6 |
112.000 |
| |
2000 |
1.378.000 |
2,6 |
115.000 |
| |
2001 |
1.417.000 |
2,8 |
118.000 |
60,94 |
Ritenuto, altresì,
indispensabile (in analogia con quanto già previsto per la dispensazione dei
prodotti senza glutine per i malati affetti da "morbo celiaco") per uniformare
il comportamento su tutto il territorio della Regione siciliana di distribuzione
dei prodotti per i soggetti affetti da "insufficienza renale", nel seguente
modo:
a) la forma morbosa deve essere accertata da struttura
ospedaliera o universitaria;
b) il soggetto affetto da
"insufficienza renale" dovrà rivolgersi all'Azienda unità sanitaria locale di
appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o
universitaria attestante la patologia, e munito altresì della proposta, redatta
su ricetta del Servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia,
recante l'indicazione della patologia e della natura di
irreversibilità;
c) una volta l'anno dovrà essere presentata
all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza la certificazione rilasciata
dal medico di fiducia, redatta su ricettario del Servizio sanitario nazionale,
recante l'indicazione della patologia;
d) il settore di medicina di
base, acquisita la certificazione, autorizza la corresponsione del budget di
spesa per l'acquisizione dei prodotti aproteici, in calce dovranno essere
apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario
preposti all'autorizzazione;
e) l'Azienda unitaria sanitaria
locale è tenuta a rilasciare all'utente un "libretto", o altra modulistica,
contenente 12 "tagliandi" (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici
dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti
aproteici;
f) l'assistito potrà ritirare presso le farmacie o le
aziende commerciali di articoli sanitari i prodotti dietetici aproteici
necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando
mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
g) le farmacie o
le aziende commerciali di articoli sanitari devono presentare all'Azienda unità
sanitaria locale la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mese di
consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
h)
qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono
applicare le procedure di cui al punto g);
Ritenuto che potranno essere
dispensati tutti i prodotti aproteici, sia quelli previsti nel decreto n. 30259
del 12 ottobre 1999 che tutti quelli in commercio (tipo pasta, pane, biscotti,
farina ecc.), ad esclusione degli integratori ipoproteici e ipercalorici, nonché
latte e bevande, in quanto l'utilizzo di detti prodotti è indicato per quei
pazienti affetti da insufficienza renale in trattamento conservativo cui si
associa uno stato di malnutrizione;
Decreta:
Articolo 1
E' fissato il limite di spesa mensile per
l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza
renale per la Regione siciliana in L. 118.000 mensili, pari a E 60,94.
Articolo 2
Potranno essere erogati tutti i prodotti aproteici,
sia quelli previsti nel decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999 che tutti quelli in
commercio (tipo pasta, pane, biscotti, farina ecc.), ad esclusione degli
integratori ipoproteici e ipercalorici, nonché latte e bevande, in quanto
l'utilizzo di detti prodotti è indicato per quei pazienti affetti da
insufficienza renale in trattamento conservativo cui si associa uno stato di
malnutrizione.
Articolo 3
Le farmacie devono erogare i prodotti nel rispetto
del budget di spesa.
Articolo 4
L'Azienda unità sanitaria locale nelle procedure di
fornitura dei prodotti deve attenersi alle seguenti disposizioni:
a)
la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o
universitaria;
b) il soggetto affetto da "insufficienza renale"
dovrà rivolgersi all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza, munito del
certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la
patologia, e munito altresì della proposta, redatta su ricetta del Servizio
sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione
della patologia e della natura di irreversibilità;
c) una volta
l'anno dovrà essere presentata all'Azienda unità sanitaria locale di
appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su
ricettario del Servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della
patologia;
d) il settore di medicina di base, acquisita la
certificazione, autorizza la corresponsione del budget di spesa per
l'acquisizione dei prodotti aproteici, in calce dovranno essere apposte le firme
identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti
all'autorizzazione;
e) l'Azienda unità sanitaria locale è tenuta
a rilasciare all'utente un "libretto", o altra modulistica, contenente 12
"tagliandi" (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito
e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti aproteici;
f)
l'assistito potrà ritirare presso le farmacie o le aziende commerciali di
articoli sanitari i prodotti dietetici aproteici necessari con facoltà di
scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel
mese di competenza;
g) le farmacie o le aziende commerciali di
articoli sanitari devono presentare, all'Azienda unità sanitaria locale, la
modulistica corredata dai tagliandi relativi al mesi di consegna e provvisti dei
fustelli dei prodotti consegnati;
h) qualora ad erogare i
prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di
cui al punto g).
Articolo 5
L'importo di cui all'art.1 andrà aggiornato
annualmente, dall'Azienda unità sanitaria locale, secondo l'indice
ISTAT.
Articolo 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2001.
CITTADINI
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 30 gennaio 2002
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